Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.03.2025 15.2024.76

Incarto n. 15.2024.76

Lugano 21 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso e sull’istanza di restituzione del termine 12 luglio 2024 della

IS 1 - (patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi rispettivamente il 14 maggio e il 2 luglio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, (patrocinata dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Con domanda del 3 maggio 2024 PI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti della “IS 1, , succursale di P”, all’indirizzo del suo patrocinatore “Avv. PA 1, __________, __________, __________”, per l’incasso di complessivi fr. 74'020.– oltre ad accessori per pigioni e acconti spese dal febbraio al luglio 2024, nonché a spese di sollecito.

B. Facendo seguito a una telefonata del centro di competenza can-tonale dei precetti esecutivi (CCPE) di Faido, con e-mail del 7 mag­gio 2024 il rappresentante legale di PI 1 ha confermato in sostanza che per procedere in via esecutiva nei confronti della IS 1 era dato nel caso di specie il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1 LEF, o meglio “una sua succursale o stabilimento” a P__________, ciò che – a suo dire – è dimostrato dai documenti allegati alla sua mail. Per tali motivi, il legale ha invitato l’Ufficio a dare seguito alla domanda d’esecuzione, notificando il precetto esecutivo all’avv. PA 1.

C. Sulla scorta delle nuove indicazioni fornite dall’escutente, il 14 mag­gio 2024 l’UE, per il tramite del CCPE, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha trasmesso tramite ) alla “IS 1, suc­cursale di P”, all’indirizzo di “ P”.

D. Il 17 maggio 2024 il precetto esecutivo è stato notificato allo sportello dell’Ufficio postale di M__________ a tale PI 4, indicata quale “Procuratore” sul retro del precetto.

E. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 luglio 2024 l’Ufficio ha proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento per l’8 agosto 2024 e spedendolo all’escussa per posta semplice.

F. Con il ricorso in esame, del 12 luglio 2024, la IS 1 chiede alla Camera di dichiarare nullo o di annullare il precetto esecutivo, come pure l’avviso di pignoramento, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Lo stesso giorno essa ha presentato anche un’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

G. Tramite ordinanza del 18 luglio 2024 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame, ha congiunto le procedure di ricorso e restituzione del termine d’opposizione e impartito un termine alla ricorrente per precisare in quale qualità PI 2 ha firmato la procura del 12 luglio 2024 a favore dell’avv. PA 1.

H. Mediante osservazioni del 9 agosto 2024 PI 1 si è opposta al ricorso e all’istanza di restituzione del termine, postulandone la reiezione. Nelle sue del 13 agosto 2024 l’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera, producendo altresì una serie di documen­ti fornita dalla Posta in seguito alla sua richiesta di chiarimenti in merito alla notificazione del precetto esecutivo.

I. Il 19 agosto 2024 l’insorgente ha comunicato a questa Camera che PI 2 ricopre “la carica di Vicepresidente, Segretario e Chief financial officer di IS 1, abilitato ad esercitare i diritti conferiti dallo statuto e dalla legge dello stato della C__________ e come tale autorizzato a gestire l’insieme degli affari e dell’attività della società”. A giustificazione della sua dichiarazione ha prodotto diversi documenti autenticati dal Segretario di Stato della C__________. Nello scritto la IS 1 ha pure domandato di non condividere né rendere accessibili alla controparte le informazioni contenute nei documenti trasmessi “in considerazione dell’evidente confidenzialità” delle stesse.

L. Su richiesta del 22 agosto 2024 della IS 1, con ordinanza del 23 agosto 2024 il presidente della Camera le ha trasmesso la documentazione della Posta assunta dall’UE, impartendole un termine di dieci giorni dalla ricezione per presentare un’eventuale replica.

M. Con replica del 9 settembre 2024 la ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni della resistente e dell’UE, confermandosi sostanzialmente nelle sue domande ricorsuali e di restituzione del termine per interporre opposizione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha trasmesso la replica alla resistente, assegnandole un termine di dieci giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.

N. Il 12 settembre 2024 PI 1 ha chiesto alla Camera di verificare se la ricorrente avesse dato seguito all’ordinanza del 18 luglio 2024 e di trasmetterle, all’occorrenza, una copia della relativa risposta. Mediante ordinanza del 13 settembre 2024 il presidente della Camera ha quindi impartito all’insorgente un termine di dieci giorni per indicare il motivo per cui le informazioni contenute nei documenti acclusi al suo scritto del 19 agosto 2024 sono da ritenere confidenziali.

O. Con duplica del 20 settembre 2024 la resistente si è opposta alla replica, ribadendo sostanzialmente la propria posizione.

P. Preso atto della risposta 27 settembre 2024 della ricorrente all’or­­dinanza 13 settembre 2024 e delle osservazioni 27 settembre 2024 della resistente con cui ha confermato la sua domanda di poter visionare la documentazione prodotta dall’insorgente riguar­do alla legittimazione di PI 2 a rappresentare la IS 1, tramite ordinanza del 18 ottobre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza di PI 1, nel senso che copia del “Certificate of amendment of articles of incorporation” e il certificato del Segretario dello Stato della C__________ le sarebbero stati trasmessi dopo la scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale, tranne che prima la ricorrente aves­se rinunciato a ricorrere o comunicato di aver inoltrato un ricorso in materia civile al Tribunale federale munito di una domanda di effetto sospensivo.

Q. Tramite ordinanza del 13 novembre 2025 il presidente della Camera ha trasmesso i predetti documenti alla resistente, la quale non ha formulato ulteriori osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La ricorrente premette di essere una società di diritto statunitense che ha preso in locazione da PI 1 “alcuni locali siti al piano -1 nell’immobile in Via __________ a P__________” (ricorso, pag. 3, ad 12). Ciò posto, essa reputa anzitutto che nella fattispecie non sia dato il foro esecutivo del debitore domiciliato all’estero giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, siccome la sottoscrizione di un contratto di locazio­ne in Svizzera non è sufficiente a far ritenere l’esistenza di una succursale nel senso della norma in questione e pertanto l’esecu­­zione dev’essere annullata.

Da parte sua, la resistente rileva che, indipendentemente dall’i­­scrizione a registro di commercio, nel caso concreto sussiste una succursale o uno stabilimento della IS 1 secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF, giacché essa ha preso in locazione degli spazi a P__________, ha depositato una garanzia per le pigioni presso la banca PI 3, ha apposto una targhetta con il suo nome sulla cassetta delle lettere nel noto immobile di P__________ e ha rilasciato una procura a favore del suo patrocinatore, ove si è firmata come “IS 1, P__________”.

Nella replica, l’insorgente fa valere altresì che il momento determinante per stabilire l’esistenza di un foro esecutivo è quello del singolo atto, ovvero nel caso in esame della notifica del precetto esecutivo. In proposito, rileva che la notificazione dello stesso è incontestabilmente successiva al momento in cui gli spazi locati presso l’escutente sono stati liberati, come si evince – a sua detta – dal rapporto del perito comunale degli immobili prodotto con la replica, ove è indicato che gli inquilini sono usciti a fine gennaio. È pertanto del parere che da quel momento non si poteva più ragionevolmente sostenere l’esistenza di una succursale in Ticino.

In sede di duplica, PI 1 si duole che la IS 1 ha prodotto soltanto con la replica il documento di cui si avvale per sostenere l’inesistenza di un foro esecutivo al momento della notificazione del precetto esecutivo, prova di cui però disponeva manifestamente già al momento dell’inoltro del ricorso, ragione per cui ritiene ch’essa sia irricevibile e debba essere estromessa dagli atti di causa. Ella ribadisce infine che è stata la stessa ricorrente a manifestare l’esistenza di una succursale in Ticino, sottoscrivendo la procura a favore del suo patrocinatore e inviandone una copia all’avvocato della resistente.

1.1 Con la replica spontanea non è consentito in principio allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3), ciò che vale anche nella procedura di ricorso davanti alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’auto­­rità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 2). Il Tribunale federale ha però pure avuto modo di precisare che in un secondo scambio di scritti ordinato nella procedura sommaria di prima sede i nova sono ammissibili senza alcuna limitazione (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2). Nella procedura di reclamo i nova sono però vietati (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.1.1 Per quanto attiene alla procedura di ricorso (art. 17 LEF), secondo la giurisprudenza di questa Camera anche quando viene ordinato un secondo scambio di allegati in virtù dell’art. 12 LPR, non è possibile, con la replica, addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione del ricorso (sentenza del­la CEF 15.2001.317 del 14 marzo 2002 consid. 1) né, con la duplica, nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione delle osservazioni al ricorso (come esplicitamente ricordato nell’ordinanza del 9 settembre 2024 e, per svista, dimenticato in quella del 18 luglio 2024). Vale anche per il secondo scambio di allegati la riserva degli art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR entro gli stessi limiti già ricordati.

1.1.2 Nel caso in rassegna l’allegazione, solo con la replica, secondo cui al momento della notificazione del precetto esecutivo gli spazi locati presso l’escutente erano già stati liberati, come la relativa prova (rapporto del perito comunale del 14 giugno 2024, doc. H), sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili. Ad ogni modo non sono rilevanti per l’esito del giudizio odierno. In effetti, a parte il fatto che la restituzione dei locali locati non significa di per sé che l’escussa abbia cessato la propria attività, un’esecuzione al foro speciale dell’art. 50 cpv. 1 LEF resta possibile anche dopo la cessazione dell’attività dell’azienda, fintanto ch’essa non è stata liquidata (DTF 114 III 6 consid. 1/e; sentenza del Tribunale federale 5A_674/2024 del 6 dicembre 2024, consid. 3.1.2), fermo restando che ai fini d’applicazione della norma l’azienda dev’esistere al momento in cui il creditore presenta la domanda d’esecuzione (art. 67 LEF; citata 5A_674/2024, ibidem), non per contro al momento della notificazione del precetto esecutivo.

1.2 Giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Solo la questione di sapere se è data un’azienda in Svizzera è di competenza del­l’autorità di vigilanza adita con un ricorso giusta l’art. 17 LEF, non invece quella inerente all’esistenza di un’obbligazione assunta da quella azienda, che va invece decisa nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2010.89 del 17 novembre 2010, RtiD 2011 II 778 n. 48c, consid. 5, e 15.2007.42 del 9 ottobre 2007, massimata in RtiD 2008 I 1075 n. 53c, consid. 3). La nozione di azienda, di cui all’art. 50 cpv. 1 LEF, è più ampia della nozione di succursale, di cui al diritto societario. Costituisce un’azienda l’attività economica che, a prescindere dalla sua for­ma, viene esercitata (in Svizzera) in modo non transitorio, con mez­zi umani e beni o servizi; l’azienda può essere per esempio un’im­­presa individuale (sentenza del Tribunale federale 5A_876/2022 del 4 luglio 2023, consid. 4.1). Ciò che fa stato è l’esistenza di un’unità operativa privata che produce in Svizzera beni o servizi per terzi, che ha una propria direzione gestionale e gode di una certa autonomia, sebbene non corrisponda a una succursale nel senso dell’art. 952 cpv. 2 CO. Un’iscrizione nel registro di commercio è invece irrilevante per la qualificazione di azienda (sentenza dell’Obergericht del Canton Zugo BA 2023 29 del 19 luglio 2023, pubblicata in BlSchK 2024, 41).

1.3 Nel caso in esame, gl’indizi menzionati dalla resistente a sostegno dell’esistenza di un foro esecutivo secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF non sono di per sé elementi sufficienti per poter ritenere che la IS 1 gestisca in quel luogo un’unità produttiva che fornisce a terzi e contro pagamento beni o servizi (cfr. sentenza della CEF 15. 2008.69 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 724 n. 44c, consid. 3). Nel contratto di locazione la conduttrice è indicata co­me “IS 1 – __________ LA, CA __________” (doc. D) e non vi sono accenni al fatto ch’essa eserciterebbe un’at­­tività economica in Svizzera autonoma rispetto a quel­-la della sede principale statunitense, anzi i locali sono messi a disposizione per “personal use”. Anche nella garanzia per le pigioni costituita presso l’UBS la conduttrice è indicata come “IS 1” con sede in California (CP ) senz’alcuna allusione a un’atti­­vità economica autonoma (doc. 3 accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde la targhetta con il nome della IS 1 apposta sulla cassetta delle lettere dell’ente locato (doc. 4) non indica la IS 1 come un’azienda o una succursale svizzera. Infine, la menzione di “P” sulla procura che l’escussa ha conferito al suo patrocinatore (doc. 5) non si riferisce necessariamente a una sede autonoma in Svizzera, ma potrebbe anche semplicemente indicare un indirizzo postale.

Dagli elementi da lei citati l’escutente non poteva ritenere in buona fede che la sua controparte fosse un’azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF né si è premurata di prevedere nel contratto di locazione un’elezione di foro esecutivo in Svizzera secondo l’art. 50 cpv. 2 LEF. Incombeva però a lei l’onere di provare l’esistenza del foro esecutivo speciale, dal momento che se n’è avvalsa. Non ha invero fornito indizi concreti (p.es. carta intestata, corrispondenza con i clienti, fatture, fotografie di beni con il logo aziendale, ecc.) neppure riguardo all’effettiva attività svolta dall’escussa a P__________ e segnatamente in merito alla fornitura in modo indipendente di beni o servizi a terzi a scopo di lucro. Per tali ragioni, non risulta dato nella fattispecie il foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv. 1 LEF.

1.4 Stabilito ciò, bisogna tuttavia ricordare che un precetto esecutivo emesso da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci non è nullo, ma solo annullabile (DTF 136 III 373 consid. 2.1, 112 III 9 consid. 2 e 88 III 11 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019, consid. 4,) mediante ricorso presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ebbe conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). In assenza di ricorso tempestivo, il foro dell’esecuzione non può più essere rimesso in discussione, anche in assenza di un’azienda ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2024.62 del 25 settembre 2024, consid. 3.2, e 15.2021.79 del 29 marzo 2022, consid. 1.1). Per tale ragione, s’impone di verificare nel caso presente il momento esatto in cui la IS 1 è venuta a conoscenza dell’esecuzione, ovvero quello in cui ha ricevuto l’avviso di pignoramento, com’essa sostiene, o in cui ha avuto luogo la notificazione del precetto esecutivo, ch’essa reputa invece viziata. A tal uopo, è dunque necessario esaminare anche la censura che l’insorgente solleva circa la validità della notificazione del precetto esecutivo.

  1. Al riguardo la ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non sia stata effettuata all’indirizzo di P__________ indicato su tale atto, ovvero presso l’immobile locato, bensì a quello dell’abitazio­­ne di PI 2 a M__________. Rileva inoltre che PI 4, “che si occupa dell’immobile di PI 2 a M__________”, nulla ha a che fare con la IS 1 e non può quin­di in alcun modo essere considerata come rappresentante della società escussa, motivo per cui la notificazione nelle sue mani non poteva essere validamente fatta sulla base dell’art. 65 cpv. 1 e 2 LEF.

Nelle sue osservazioni, l’UE spiega che la Posta, da esso interpellata, ha riferito con e-mail del 5 agosto 2024 che PI 4 ha ricevuto “direttamente dal destinatario (telefonicamente od online)” una “procura singola”, con la quale ha potuto ritirare l’atto allo sportello postale, esibendo il codice a barre, ricevuto in segui­to al rilascio della procura, e un documento. L’Ufficio fa pure notare che tale circostanza è chiaramente indicata nel tracciamento dell’invio raccomandato fornito dalla Posta, ove alla data del 17 maggio 2024, alle ore 11:18, figura che l’ordine riguardante la “procura singola” è stato creato dal “destinatario”.

In merito al motivo per cui il precetto esecutivo non è stato notificato dall’Ufficio postale di P__________ all’indirizzo dell’escussa, ma da quello di M__________ al domicilio di PI 2, la resistente osserva che ciò è dovuto evidentemente a disposizioni della stes­sa ricorrente, la quale ha impartito l’ordine di rispedizione di tutta la posta da P__________ a M__________, come si evince da un precedente scritto del suo patrocinatore rivolto alla IS 1 al recapito di P__________, che è pure stato deviato a M__________, in Via . A sua detta, il precetto esecutivo è pertanto stato validamente notificato a M, l’escussa dovendo lasciarsi opporre le proprie istruzioni di rispedizione.

Nella replica, l’insorgente reputa che la documentazione complementare prodotta dall’UE non dimostri il conferimento di una procura a PI 4 da parte di validi rappresentanti della IS 1, la Posta non essendo stata in grado di fornire alcuna copia del documento in questione. Aggiunge altresì che PI 2, che dispone dei poteri di rappresentanza della IS 1, era assente al momento del tentativo di notificazione del precetto, in quanto era partito con la moglie da Parigi a Los Angeles la sera del 12 maggio 2024 ed è rientrato in Svizzera soltanto il 10 agosto 2024, come risulta – a suo dire – dalle copie dei biglietti aerei prodotte con la replica.

Con la duplica la resistente postula l’estromissione dagli atti anche dei documenti riferiti ai biglietti aerei, siccome la ricorrente ne disponeva già al momento del ricorso.

2.1 Giusta gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto esecutivo (DTF 120 III 57 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 4.1) – si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine (sentenza del Tribunale federale 5A_305/2021 del 4 ottobre 2021, consid. 4.4. 2.1). Occorre infatti ricordare che lo scopo degli art. 64 segg. LEF è quello di assicurarsi che il debitore sia effettivamente informato (citata 5A_843/2016, consid. 4.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_343/2016 del 20 ottobre 2016, consid. 2.1). Se il debitore è stato invitato a presentarsi all’ufficio o allo sportello della posta per ricevere l’atto esecutivo, tale invito non costituisce notifica; l’e­­scusso non è inoltre obbligato a presentarsi allo sportello per ritirare il precetto esecutivo (DTF 138 III 25 consid. 2.1; 136 III 156 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_84/2022 del 6 maggio 2022, consid. 2.1.1).

2.1.1 Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e cioè per una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quan­do queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.1.2 Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; DTF 134 III 112, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_167/2013 del 29 agosto 2013, consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018, consid. 3.1; Angst/ Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). È pure valida la notificazione del precetto esecutivo fatta sin dall’inizio al domicilio privato del rappresentan­te della società giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (DTF 134 III 112, consid. 3.1; citata 5A_167/2013, ibidem).

2.2 Nel caso in esame, dal tracciamento dell’invio del precetto esecutivo, fornito dalla Posta su richiesta dell’UE, emerge che non vi è stato alcun tentativo di notificazione all’indirizzo di P__________ della IS 1, ma l’atto è giunto allo sportello dell’Ufficio postale di M__________ in base a un ordine di rispedizione dato dalla società escussa all’indirizzo, in Via __________ a M__________, dell’abitazio­­ne di PI 2, come dimostrato dalla resistente in sede di osservazioni, senza essere smentita dalla ricorrente, con la produzione di un suo precedente scritto indirizzato alla IS 1 a P__________ ma consegnato al domicilio privato di PI 2 a M__________ (doc. 7). Come accertato d’ufficio da questa Camera (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), per il tramite dell’UE, tale circostanza è del resto stata confermata dalla Posta, la quale con e-mail del 18 febbraio 2025 ha specificato che “la ditta IS 1 Los Angeles aveva una rispedizione fino al 8.2.2025 da via __________ P__________ a Via __________ __________ M__________”, che “l’invio è stato avvisato il 16.05.2024 dalla base di distribuzione di Grancia che serve via __________ M__________” e che “infine è stato recapitato allo sportello alla filiale di M__________ in data 17.05.2024”. Ricordato che PI 2 è “Vicepresidente, Segretario e Chief financial officer di IS 1” (secondo la documentazione prodotta dal­la ricorrente il 19 agosto 2024), quindi rappresentante dell’escus­­sa nel senso dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, l’assenza di un tentativo di notificazione a Porza non è criticabile (sopra consid. 2.1.2 i.f.).

2.3 La ricorrente, in replica, eccepisce invano che la documentazione complementare prodotta dall’UE non dimostrerebbe il conferimen­to di una procura a PI 4 da parte di validi rappresentanti della IS 1. Nell’e-mail del 5 agosto 2024 la Posta ha infatti spiegato che “è stata fatta una richiesta per procura singola direttamente dal destinatario (telefonicamente o online)”, come appa­re dal tracciamento dell’invio, “alla data di venerdì 17.05.2014, ore 11:18”, motivo per cui non è possibile fornire un documento cartaceo. Il responsabile della Posta interpellato ha anche indicato che “queste richieste vengono elaborate direttamente dal servizio clienti della Posta”, che “al momento del ritiro, chi si presenta allo sportello, ci mostra un codice a barre (ricevuto a seguito della richiesta) e un documento” e che “noi allo sportello s[c]an[s]ioniamo il codice, il sistema ci mostra il nome […] di chi ha diritto di ritiro, noi verifichiamo che sia la persona menzionata e consegniamo l’invio”. La prova che il destinatario della raccomandata – PI 2 – ha conferito una procura singola a PI 4 – che secondo la ricorrente “si occupa dell’immobile del Sig. PI 2 a M__________” (v. ricorso, pag. 5, ad 22) – per ritirare il precetto esecutivo destinato alla società di cui egli risulta l’unico rappresentante in Ticino risulta proprio dalle dichiarazioni della Posta appena menzionate. Del resto, il fatto che PI 4 si sia presentata allo sportello dell’Ufficio postale di M__________ il 17 maggio 2024 per ritirare il precetto esecutivo può spiegarsi ragionevolmente solo perché ella ha ottenuto la nota “procura singola” (telefonicamente od online) dalla IS 1, o meglio dal suo unico rappresentante PI 2, nella cui cassetta delle lettere della sua abitazione di M__________ la Posta aveva depositato l’avviso di ritiro del precetto (cfr. sentenza della CEF 15.2025.6 del 19 febbraio 2025, consid. 2).

2.4 In linea di massima la notificazione a un membro adulto dell’eco­­nomia domestica del rappresentante della società escussa (giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF) o un suo impiegato è possibile solo al domicilio del rappresentante della società escussa o al luogo di lavoro (sopra, consid. 2.1.2). Una notifica fuori da quei luoghi è però valida qualora il membro adulto dell’economia domestica, l’impiegato o persino un terzo (Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011, pag. 179 ad 3) sia in possesso di una procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzio­­ne, che lo abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (sentenza della CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, RtiD 2022 I 652 n. 34c, consid. 2.1 e rinvii) o del rappresentante della società escussa. Nel caso in esame, il fatto che la procura speciale sia stata comunicata alla Posta e non all’UE non vizia la notificazione, poiché la Posta è un ausiliario dell’ufficio d’esecuzione (DTF 142 III 425 consid. 3.4; 119 III 8 consid. 2/b; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 72 LEF).

2.5 Che PI 2 fosse all’estero al momento della notificazione del precetto esecutivo è un’allegazione che la ricorrente avrebbe senz’altro potuto e dovuto formulare già con il ricorso, al quale avrebbe potuto e dovuto accludere le prove documentali già esistenti od ottenibili a quel momento, ma trasmesse poi solo con la replica. Non possono pertanto essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid. 1.1.1). Ad ogni buon conto, l’esito del giudizio odierno non muterebbe quand’anche i documenti in questione fossero considerati ricevibili. Anche dall’estero PI 2 avrebbe senz’altro potuto comunicare alla posta telefonicamente od online la procura speciale a favore di PI 4. D’altronde, la copia dell’acquisto, il 20 marzo 2024, di due biglietti aerei a nome di PI 3 e della moglie __________ per un volo previsto sabato 12 maggio 2024 da Parigi a Los Angeles (doc. J) ancora non dimostra ch’egli fosse effettivamente presente su quel volo, ciò che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto invece provare producendo la carta d’imbarco o un’auto­­rizzazione di viaggio ESTA in formato elettronico.

2.6 In definitiva, la notifica del precetto esecutivo nelle mani di PI 4 risulta valida, sicché il ricorso si avvera irricevibile, in quanto tardivo, per quanto attiene alla contestazione del precetto esecutivo, e infondato in merito all’avviso di pignoramento, censurato con l’unico motivo della carente notificazione del precetto esecutivo.

  1. Va respinta pure l’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, l’istante fondando il suo preteso impedimento ad agire entro il termine unicamente sul fatto di essere venuta a conoscenza dell’esecuzione con la ricezione del­l’avviso di pignoramento il 4 luglio 2024 (v. istanza, pagg. 4-5, ad 17), allorquando in realtà ella ne era stata informata, tramite PI 2, già al momento della notificazione del precetto avvenuta il 17 maggio 2024 (sopra, consid. 2.3).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. L’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ è respinta.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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