Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.12.2024 15.2024.73

Incarto n. 15.2024.73

Lugano 10 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sull’istanza 9 luglio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 1, __________

nella società semplice di cui è socio con

PI 2, __________ (AG)

nelle 31 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 3 promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 5, __________ PI 6,


Helsana Assicurazioni SA, __________ (rappresentata dal suo Servizio d’incasso, __________) Comune di PI 7, __________ Confederazione Svizzera, __________ (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Canton Argovia, Argovia Comune di __________, __________ (rappresentato dalla sua amministrazione delle finanze, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nelle 31 esecuzioni formanti i gruppi n. 1 (dieci esecuzioni), 2 (cinque) e 3 (sedici più una ritirata), promosse tra il 2020 e il 2023 contro PI 1 per rispettivamente fr. 13'310.40, fr. 8'058.– e fr. 29'239.55 al 30 agosto 2024, il 2 agosto 2021, 25 aprile e 2 dicembre 2022 la sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota di un mezzo del fondo n. __________ RF __________ intestata all’escusso. Nei tre verbali di pignoramento, l’UE ha precisato che il fondo è gravato da tre cartelle ipotecarie a garanzia di fr. 650'000.– oltre agl’interessi del 9%, di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 10% e di fr. 180'000.– oltre agli interessi del 10%.

B. Avendo i creditori di PI 1 chiesto la realizzazione dell’inte­ressenza pignorata, l’Ufficio li ha convocati a un’udienza tenutasi il 17 aprile 2024 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, giacché si era presentato soltanto l’e­­scusso. Il verbale riporta il “valore di stima ufficiale globale” lordo del fondo n. 2200, di fr. 1'026'600.–, e quello dei relativi aggravi ipotecari, di fr. 880'000.–, onde il valore di stima netto del fondo di fr. 146'600.– e quello della quota di ½ spettante a PI 1 di fr. 73'300.–.

C. Poiché la conciliazione era fallita, il 5 giugno 2024 l’UE ha assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare even­tuali proposte concrete per la realizzazione dell’interessenza. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.

D. Il 9 luglio 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota spettante a PI 1, precisando di aver attribuito un valore di stima netto di fr. 146'600.– all’intera “sostanza ereditaria” e uno di fr. 33'883.50 all’interessenza.

Considerando

in diritto: 1. L’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione si applica soltanto se entra in considerazione il pignoramento (e la realizzazione), per l’appunto, di diritti in una comunione (detti anche “interessenze”: art. 1 cpv. 1 e 2 ODiC). Fra le varie comunioni, l’Ordinanza menziona la successione indivisa, le società in nome collettivo e in accomandita (art. 1 cpv. 1), come pure la società semplice, sempreché il contratto di società non preveda espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali (art. 1 cpv. 2; DTF 144 III 74 consid. 4.1).

Nella fattispecie, si evince dal Registro fondiario del Comune di __________ che il fondo n. __________ appartiene in comune (“Gesamteigentum”) a PI 1 e PI 2 come soci di una società semplice (“einfache Gesellschaft”) (estratto, pag. 3, rubrica “Eigentum”). Nessun interessato ha del resto contestato il pignoramento dei diritti dell’escusso sul fondo quale quota di proprietà comune nel sen­so dell’art. 1 cpv. 2 ODiC.

  1. Ricevuta la domanda di vendita di una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunio­ne sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemen­te determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 10, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 10, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quan­do il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’of­ferta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2023.116 del 9 febbraio 2024, consid. 1 e i rinvii).

2.1 Di regola, l’autorità di vigilanza deve dapprima accertare se il valore dell’interessenza dell’escusso è sufficientemente determinato e in che rapporto sta con l’importo totale dei suoi debiti per i quali la quota dev’essere realizzata, poi, a seconda dell’esito, ordinare all’ufficio d’esecuzione (o in Ticino direttamente all’autorità preposta secondo l’art. 609 CC) di procedere in modo da ottenere lo scioglimento della comu-nione oppure ordinargli di vendere la quota all’asta. La società semplice si scioglie però di diritto quando l’interessenza dell’e­scusso nella società viene realizzata in seguito a un pignoramento (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO, in particolare la versione tedesca) – e non già al momento del pignoramento (Staehelin in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6ª ed. 2024, n. 14 ad art. 545/546 CO e i rinvii; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2ª ed. 2017, n. 13 ad art. 545-547 CO). In tale ipotesi, la scelta da parte dell’autorità di vigilanza del modo di realizzazione della quota mediante scioglimento e liquidazione della comunione dei soci (art. 10 cpv. 2 ODiC) ne determina, per legge (art. 545 cpv. 1 n. 3 CO), lo scioglimento (cfr. DTF 134 III 133 consid. 1.5), che dev’essere preceduto dalla procedura di conciliazione stabilita dagli art. 9 e 10 cpv. 1 ODiC (Staehelin, op. cit. loc. cit.). Può qui essere lasciata aperta la questione di sapere se anche la scelta del modo di realizzazione della messa all’asta della quota innesca già lo scioglimento della comunione oppure invece solo la sua successiva aggiudicazione effettiva.

2.2 In concreto, nei verbali di pignoramento e del tentativo di conciliazione, come pure nell’istanza, quale bene appartenente alla società semplice, l’UE ha indicato il solo fondo n. __________ RF __________ e ne ha quantificato il valore in fr. 146'600.– netti (cioè dopo deduzione degli aggravi ipotecari di complessivi fr. 880'000.–). Poiché tali dati non sono stati contestati, non c’è motivo di discostarsene.

2.3 Nel verbale del tentativo di conciliazione, l’Ufficio ha stabilito che l’interessenza di PI 1 vale fr. 73'300.–, ossia la metà del valore di stima del fondo (su fr. 146'600.– netti), mentre nell’istan­za, ha indicato il valore della quota in fr. 33'883.50, pari circa a ¼. La prima stima risulta quella corretta. In effetti, per quanto noto alla Camera, PI 1 e PI 2 sono gli unici due soci della società semplice, cui hanno conferito la proprietà del solo fondo n. __________, sicché le loro quote vanno reputate uguali, non risultando essi aver concluso un patto contrario nel senso dell’art. 533 cpv. 2 CO. Di conseguenza, nell’ambito della liquidazione della socie­tà, ciascuno di essi ha diritto alla restituzione (art. 549 cpv. 1 CO) non del fondo (art. 548 cpv. 1 CO), bensì di un corrispettivo pari al valore della rispettiva quota (art. 548 cpv. 2 CO), di ½, oltre alla stessa quota di un eventuale guadagno (art. 533 cpv. 1 CO). Ciascuno socio ha pertanto diritto alla metà del valore del fondo, pari a fr. 73'300.–.

2.4 Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di rea-lizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento e la liquidazione della società semplice, sia la vendita all’asta della relativa quota dell’escusso.

2.4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita al­l’asta della quota sociale – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interes­senza, di complessivi fr. 50'607.95 (fr. 13'310.40 + fr. 8'058.– + fr. 29'239.55), è nettamente inferiore al valore della quota spettante all’escusso nella società semplice, di fr. 73'300.– (sopra consid. 2.3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 2).

2.4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimen­to e la liquidazione della società semplice. Dato che i comunisti non possono opporvisi, trattandosi di uno scioglimento per legge, non entra poi in considerazione un’assegnazione della quota sociale ai creditori giusta gli art. 13 cpv. 1 ODiC e 131 cpv. 2 LEF.

2.5 Se l’autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, può affidare la liquidazione a un amministratore, anziché all’ufficio d’esecuzione (art. 132 cpv. 3 LEF e 12, 1° periodo ODiC). Nel caso in rassegna, non si può escludere a priori che l’UE, in rappresentanza dell’escusso (cfr. art. 6 cpv. 1, 3° periodo ODiC), riesca a trovare un accordo con PI 2 per l’acquisto da parte sua della quota di proprietà comune dell’altro socio o per la vendita del fondo e la ripartizione del provento metà ciascuno. Se l’UE non riuscirà a trovare un accordo, chiederà alla Camera di nominare un amministratore (della quota da realizzare) e di statuire sulla questione dell’anticipo delle spese e delle conseguenze in caso di mancato anticipo (cfr. sentenza della CEF 15.2024.25 del 30 settembre 2024, consid. 4.4).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che sono ordinati lo scioglimento e la liquidazione della società semplice composta di PI 1 e PI 2. All’Ufficio d’esecuzione è ordinato di tentare di realizzare l’interessenza di PI 1 in conformità di quanto indicato nel soprastante considerando 2.5.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Bellinzona, e, per il suo tramite, all’escusso, alla consocia e a tutti i creditori.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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