Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.01.2025 15.2024.70

Incarto n. 15.2024.70

Lugano 21 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26 giugno 2024 della

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 agosto 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 14'792.36 oltre ad accessori. Al precetto esecutivo notificatole il 31 agosto 2023, l’escussa non ha interposto opposizione.

B. Con domanda del 18 settembre 2023 l’escutente ha chiesto la con­tinuazione dell’esecuzione.

C. Il 21 settembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 ottobre, allorquando ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escussa limitatamente a fr. 500.– mensili a partire da quel giorno stesso. Il 1° dicembre 2023 l’Ufficio ha quindi emesso il verbale di pignoramento e lo ha trasmesso alle parti.

D. Con e-mail del 14 giugno 2024 la RI 1 ha chiesto all’organo esecutivo se è competente a compilare l’allegato V della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimen­to e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano o CLug, RS 0.275.12) al fine di far riconoscere ed eseguire in Italia il verbale di pignoramento e ottenere così misure pignoratizie sui beni immobili ivi ubicati di proprietà del­l’escussa.

E. Tramite e-mail del 17 giugno 2024 l’UE ha risposto di non essere autorizzato a compilare l’allegato, invitando l’escutente a rivolgersi al Servizio di autentica documenti della Cancelleria dello Stato del Canton Ticino. Quest’ultimo, interpellato in seguito dalla RI 1, ha spiegato mediante e-mail del 18 giugno 2024 di essere competente unicamente ad apporre la postilla sui documenti del­l’amministrazione cantonale che devono essere notificati all’este­­ro.

F. Con ricorso del 26 giugno 2024 la RI 1 ai aggrava contro l’e-mail 17 giugno 2024, chiedendo di ordinare all’UE di compilare l’allegato V della CLug, da allegare al verbale di pignoramento. In subordine, postula che la Camera compili direttamente l’allegato al posto dell’Ufficio.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 giugno 2024, il ricorso presentato il 26 giugno 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), sotto questo profilo.

1.1 Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva non ottenibile in altro modo. È dunque ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2019.88 del 21 ottobre 2019, pag. 2 e rinvii).

1.2 Nella fattispecie, è dubbio che l’atto impugnato sia un provvedimen­to di tale natura, l’UE essendosi limitato a dichiarare di non essere autorizzato a compilare l’allegato V della Convenzione di Lugano, circostanza che non ha nessun influsso sulla continuazione o la fine della procedura esecutiva promossa dall’escutente in Svizze­ra. La questione può comunque rimanere irrisolta, giacché il ricorso si rivela infondato nel merito (sotto consid. 3.3).

  1. La ricorrente si duole del rifiuto dell’Ufficio di compilare il noto allegato relativamente al verbale di pignoramento emesso il 1° dicembre 2023. In proposito, sostiene che in virtù degli art. 32 e 62 CLug, l’UE è un’autorità statale competente a trattare la materia civile e commerciale nel senso della Convenzione di Lugano ed emana provvedimenti suscettibili di un contraddittorio e di un controllo giurisdizionale nella procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF, sicché è tenuto a compilare l’allegato in questione per quanto attiene ai provvedimenti ch’esso emette. Fa altresì notare che l’escus­­sa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e che, come stabilito da questa Camera nella sentenza 15.2016.18 del 15 giugno 2016, la Convenzione stessa non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione. Rileva inoltre che nel Messaggio del 18 febbraio (recte 31 marzo) 2009 relativo al decreto federale che approva e attua la Convenzione di Lugano, il Consiglio federale ventilava l’ipo­tesi che “anche un precetto esecutivo potrebbe rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni della nuova CLug, a condizione che sia stato emesso in riferimento a un credito connesso a una questio­ne civile o commerciale” (FF 2009 1459, ad 2.3.5). Rimarca infine che nel testo tedesco dell’art. 32 CLug è menzionato proprio il precetto esecutivo (“Zahlungsbefehl”) tra le decisioni valide ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione.

2.1 Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l’art. 62 CLug estende la nozione di “giudice” (o meglio di “giurisdizione”) ad ogni autorità, anche amministrativa, solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione) giurisdizionale in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così come lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a statuire autoritativamente su controversie in tali materie. Non è però il caso degli uffici d’ese­­cuzione svizzeri, che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene all’emissione del precetto esecutivo né in merito all’opposizione interposta dall’escusso. A differenza del giudice del rigetto dell’opposizione, infatti, essi nemmeno sono abilitati a verificare la legittimità dell’esecuzione, ovvero l’esistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di debito). D’altronde, il precetto esecutivo, pur divenuto definitivo in seguito alla mancata formulazione di un’opposizione, al rigetto o al ritiro della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito posto in esecuzione (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii), sicché non passa in giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio del “Mahnbescheid” del diritto tedesco o del “decreto ingiuntivo” del diritto italiano, di natura unicamente esecutiva e perciò limitati all’esecuzione in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3; sentenze della CEF 14.2021.62 del 15 ottobre 2021 consid. 7, 15.2015.31 del 7 agosto 2015, consid. 4.2 e 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 814n. 44c, consid. 7 e i rinvii; sotto consid. 2.3.7.3).

2.2 Il precetto esecutivo svizzero non potrebbe del resto essere riconosciuto o eseguito all’estero, giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid. 4.2c, con i rimandi; Schu­ler/Rohn/Marugg in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed. 2024, n. 12 ad art. 32 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 27 e 36 ad art. 32 CLug; contra: Domej in: Dasser/Oberhammer [a cura di], Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 12 ad art. 62 CLug, che misconosce l’esigenza di eseguibilità transfrontaliera [“grenzüberschreitend vollstreckbar”] da lei stessa rilevata [ad n. 5]). Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo (un’ingiunzione di pagare) cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug. Non è d’al­­tronde un atto introduttivo d’istanza, siccome anche un’eventuale opposizione – una semplice dichiarazione di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore (art. 74 e 75 LEF) – non determina automaticamente l’apertura di una procedura giudiziaria o amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’opposizione dev’essere promossa dall’escu­­tente), ma si limita a sospendere l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea inoltre alcuna litispendenza (citate 15.2015.31, ibidem e 15.2013.34, ibidem).

2.3 Le argomentazioni invocate dalla ricorrente non sono idonee né sufficienti a cambiare tale giurisprudenza.

2.3.1 L’ipotesi avanzata dal Consiglio federale nel Messaggio relativo all’approvazione della nuova CLug (del 2007), secondo cui anche un precetto esecutivo “potrebbe” rientrare nel campo di applicazio­ne della CLug, è fondata sul motivo per cui l’unica differenza con la procedura d’ingiunzione tedesca (“Mahnbescheid”) o italiana (“decreto ingiuntivo”) consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il precetto esecutivo nel quadro della procedura svizzera viene emesso da un’autorità amministrativa e non giudiziaria, differenza da considerare irrilevante in virtù del nuovo art. 62 CLug. Vengono però misconosciute altre differenze fondamentali: anche se non sono oggetto di opposizione, le decisioni germaniche e italiane esplicano effetti sia di diritto sostanziale, sia esecutivi suscettibili di essere fatti valere in qualsiasi procedura, anche all’estero, mentre il precetto esecutivo svizzero ha effetti, appunto, esclusivamen­te esecutivi nella singola esecuzione in cui è stato emesso (sopra consid. 2.1 i.f.); in caso di opposizione (art. 74 LEF), non sfocia automaticamente in una procedura giudiziaria e neppure sostanziale, giacché incombe all’escutente avviare una procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); l’ufficio d’esecu­­zione svizzero non ha funzioni giudiziarie secondo l’art. 62 CLug (Walther, op. cit., n. 25 ad art. 32; Staehelin in: Dasser/Ober­hammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 97 ad art. 47 CLug; Domej, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 62), giacché non ha alcun potere di esame del credito posto in esecuzione (Schuler/ Rohn/Marugg, op. cit. loc. cit.; Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32), neppure in caso di opposizione, e la procedura esecutiva stessa non garantisce il diritto di essere sentito dell’escusso (su tale esigenza di contraddittorio: Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 9 ad art. 32 vEUGVO), se non in una procedura separata (di eliminazione dell’opposizione giusta gli art. 79 segg. LEF) davanti a un’altra autorità di tipo giudiziario (ciò che sfugge a Domej, op. cit., n. 8 ad art. 62).

Andrebbe semmai considerata una “decisione” giusta l’art. 32 CLug la decisione del giudice del rigetto dell’opposizione, ciò che il Tribunale federale ha però indirettamente escluso, giudicando che anche la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione è una causa “in materia di esecuzione delle decisioni” nel senso (oggi) dell’art. 22 n. 5 CLug (DTF 136 III 566 consid. 3.3, confermata nella sentenza 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3). Vale a maiore minus per il precetto esecutivo (Walther, op. cit., n. 27 ad art. 32; Staehelin, op. cit., n. 98 ad art. 47).

2.3.2 Contrariamente a quanto crede il ricorrente, nulla può essere dedotto a favore della sua tesi dall’esistenza di un ricorso all’autorità (giudiziaria) di vigilanza contro il provvedimento dell’ufficio di esecuzione (art. 17 LEF), siccome neppure all’autorità di vigilanza spet­ta alcun dovere né potere di esame del credito.

2.3.3 Vero è, come rileva il ricorrente, che per essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato parte alla CLug nel senso del­l’art. 32, non è necessario che la “decisione” sia passata in giudicato, ma deve perlomeno essere esecutiva (DTF 135 III 670 con­sid. 3.1.3), ossia essere suscettibile di essere posta in esecuzione anche più volte e all’estero, ciò che non è il caso del precetto esecutivo (sopra consid. 2.1 e 2.1.2).

2.3.4 La menzione del precetto esecutivo (“Zahlungsbefehl”) nella versio­ne in lingua tedesca dell’art. 32 CLug (“ordonnance d’exécution” in francese, “ordinanza d’esecuzione” in italiano, “decision of execu­tion” in inglese) non è in sé determinante, perché nulla nei lavori preparatori lascia pensare (Walther, op. cit., n. 26 ad art. 32) né nessuno sostiene – perlomeno il ricorrente non indica riferimenti in merito – che tale menzione sia stata adottata con riferimento al pre­cetto esecutivo del diritto svizzero. Riguarda piuttosto il “Zahlungs­befehl” del diritto tedesco (oggi “Mahnbecheid”: Markus in: Dasser/Oberhammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3ª ed. 2021, n. 172 ad art. 22 CLug) o austriaco (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 30 ad art. 32 vEUGVOO).

2.3.5 Neppure il riferimento alla sentenza 15.2016.18 giova all’insor­­gente. In quella fattispecie la Camera si era invero limitata a stabilire che la Convenzione di Lugano non vieta l’esecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione, siccome nella procedura esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica del titolo esecutivo o dell’esistenza del credito invocato dal creditore avviene soltanto se l’escusso interpone opposizione all’esecuzione (citata 15.2016.18, consid. 3.2), sicché, in mancanza di opposizione, il creditore può chiedere il proseguimento dell’esecuzione senza la necessità di far preventivamente accertare la sua pretesa mediante decisione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ciò non significa però che il precetto esecutivo non colpito da opposizione costituisca una “decisione” e nemmeno un’“ordi­­nanza o un mandato di esecuzione” nel senso dell’art. 32 CLug.

2.3.6 Non va neppure perso di vista che il precetto esecutivo è un atto puramente esecutivo, che in quanto tale non rientra nella nozione di decisione secondo l’art. 32 CLug (Walther, op. cit., n. 4 ad art. 32 e i rinvii). Non si disconosce che la Convenzione di Lugano distingue la procedura di produzione di titoli esecutivi (ai fori stabiliti negli art. 2 segg.) e quella di “esecuzione delle decisioni” secondo l’art. 22 n. 5. Sebbene la Convenzione non preveda un ter­zo tipo di procedura, non se ne può dedurre che escluda l’esecu­­zione forzata di crediti pecuniari nonostante l’assenza di preventiva produzione di un titolo esecutivo emessa da un’autorità con funzione giurisdizionale in materia civile o commerciale (apparentemente contra: Markus, op. cit., n. 169 ad art. 22). La Convenzione non disciplina infatti l’esecuzione forzata in generale, ma la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni emesse da autorità con funzione giurisdizionale, come risulta dal suo titolo stesso e dall’art. 1 n. 1 (sopra consid. 2.1). Orbene, è noto che il diritto esecutivo svizzero fondato sulla LEF ha la caratteristica uni­ca in Europa di permettere l’esecuzione anche senza preventiva produzione di un titolo esecutivo emesso da un’autorità giudiziaria o amministrativa dotata di competenza decisionale (FF 1991 III 4 n. 111). A differenza dell’ingiunzione di diritto tedesco (“Mahnbescheid”) o italiano (“decreto ingiuntivo”), che in caso di mancata oppo­sizione è assimilata a un giudizio contumaciale (§ 700 cpv. 1 D-ZPO), rispettivamente a un decreto esecutivo (art. 647 CPCit.), il precetto esecutivo svizzero, seppure non colpito da opposizione, non può mai, in sé, diventare una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, neppure quale “Entscheidsurrogat” (sotto consid. 2.3.7.3; contra: Markus, op. cit., n. 174 ad art. 22).

2.3.7 Contrariamente a quanto sostiene Markus (op. cit., n. 172 ad art. 22), non si giunge a un’altra conclusione in base alle decisioni del­la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGCE) in re Michel c/ Klomps (n. 166/80 del 16 giugno 1981) e Hengst Import (C-474/93 del 13 luglio 1995).

2.3.7.1 La prima decisione (ai consid. 9 e 10, e nei dispositivi n. 1 e 2) qualifica il “Zahlungsbefehl” (oggi “Mahnbescheid” giusta il § 692 D-ZPO) del diritto tedesco come una “domanda giudiziale” nel senso dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che corrisponde sostanzialmente all’art. 34 n. 2 CLug) e l’autorizzazione dell’esecuzione (“Voll­streckungsbefehl”, oggi “Vollstreckungsbescheid” secondo il § 699) un provvedimento esecutivo suscettibile di exequatur secondo la procedura del Titolo 2 (corrispondente agli art. 32 segg. CLug). Sotto questo profilo, il precetto esecutivo svizzero potrebbe costituire tutt’al più una “domanda giudiziale”, non una “decisione”. D’al­­tronde, occorrerebbe che il precetto sia organicamente legato a una procedura volta all’emanazione di una decisione esecutiva. In una decisione del 30 marzo 2023 (C-343/22 del 30 marzo 2023), la CGCE ha stabilito che è da considerare come domanda giudiziale nel senso dell’art. 34 n. 2 CLug l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme di denaro ai sensi del diritto svizzero e non il precetto esecutivo svizzero emesso in preceden­za, ove non sia stata presentata una domanda di eliminazione del­l’opposizione interposta contro il precetto, stante l’assenza di unità funzionale tra il procedimento esecutivo e l’azione. A contrario, sembrerebbe che il precetto esecutivo svizzero sia parificabile a una domanda giudiziale nella procedura volta al rigetto dell’oppo­­sizione interposta dall’escusso. Non è dato di capire se vale solo nell’ipotesi di una causa ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF (in tal senso: Alexander R. Markus, in ZZZ 2023, 424 ad D) o anche in una procedura sommaria a norma dell’art. 82 LEF. La procedura sommaria non è però una procedura di accertamento del credito (“Erkenntnisverfahren”, “processo di cognizione”), bensì di accertamento del titolo di rigetto (DTF 148 III 30 consid. 2.2). Si distingue pertanto dalle procedure ordinarie previste nei procedimenti d’in­­giunzione (o monitori) del diritto tedesco (§ 690 cpv. 1 n. 5 e 700 cpv. 3) o italiano (art. 645 cpv. 2 CPCit.) in caso di opposizione all’ingiunzione. La questione può tuttavia rimanere indecisa in que­sta sede, poiché anche nell’ipotesi in cui il precetto esecutivo svizzero fosse da considerare come una domanda giudiziale secondo l’art. 34 n. 2 CLug, non potrebbe allo stesso tempo costituire pure una decisione esecutiva o un suo surrogato.

2.3.7.2 Nella decisione Hengst Import (sopra consid. 2.3.7), la CGCE ha invero ritenuto che il decreto ingiuntivo del diritto italiano, unitamen­te al ricorso introduttivo, dev’essere considerato come una “doman­da giudiziale o un atto equivalente” ai sensi dell’art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il decreto costituisce però anche allo stesso tempo una “decisione” nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, ma solo dopo che l’ingiunto ha avuto modo di far valere senza restrizioni i suoi motivi di opposizione (ciò che non è il caso se il decreto, in virtù dell’art. 642 CPCit., è dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio: sentenza della CEF 14.2021.62 del 15 ottobre 2021) e che il giudice lo ha formalmente dichiarato esecuti­vo, che sia in caso di mancata esecuzione o mancata costituzione in giudizio (art. 647 cpv. 1), in pendenza dell’opposizione a determinate condizioni (art. 648 cpv. 1), oppure dopo conciliazione (art. 652), estinzione del processo o reiezione dell’opposizione (art. 653 e 654 CPCit.). Il precetto esecutivo svizzero non sospeso da opposizione non è per contro oggetto di verifica.

2.3.7.3 A prescindere dalle singolarità delle procedure appena menziona­te, la differenza decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e le ingiunzioni del diritto tedesco e italiano è, ancora una volta, la limitazione del carattere esecutivo in senso stretto del primo all’ese­­cuzione in corso e al territorio nazionale, mentre le ultime due han­no una portata materiale generale nel senso che anche l’ingiun­­zione cui non è stata validamente fatta opposizione (“Einspruch”, “opposizione”) ha valenza di una decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il “Vollstreckungsbescheid” equivale a una sentenza contumaciale dichiarata provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e 339 D-ZPO); pure il decreto ingiuntivo italiano cui non è stata fatta tempestiva opposizione vale sentenza di condanna passata in giu­dicato che, secondo l’art. 2909 CCit., non può più essere rimessa in questione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa (cfr. art. 647 CPCit.; tra altre: decisioni della Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 25317 del 25 ottobre 2017, e Sez. III, n. 4799 del 17 maggio 1999). Al precetto esecutivo svizzero non è invece riconosciuta né riconoscibile la qualità di decisione esecutiva, giacché l’escusso può far sospendere o annullare l’esecu­­zione in ogni tempo mediante l’apposita azione degli art. 85 o 85a LEF. Ciò vale anche se il precetto esecutivo è fondato su un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF (contra: Markus, n. 182 ad art. 22). A parte il fatto che l’ufficio d’esecuzione non è in grado di determinare qual è il titolo fatto valere dall’escusso (la cui doman­da d’esecuzione può limitarsi a indicare la causa del credito posto in esecuzione: art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF), la “decisione” ai sensi del­l’art. 22 CLug può solo essere, per l’appunto, il titolo di rigetto definitivo dell’art. 80 LEF, ossia la “decisione giudiziaria esecutiva” (cpv. 1) o l’atto parificato (cpv. 2) che accerta l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito posto in esecuzione.

2.3.8 Ne segue che il precetto esecutivo svizzero non può essere riconosciuto o dichiarato esecutivo in un altro Stato parte alla CLug (giusta gli art. 32 segg.), motivo per cui per quell’atto non avrebbe senso compilare l’allegato V della CLug.

2.4 Altrettanto vale per il verbale di pignoramento, trattandosi di un atto puramente esecutivo, allestito per di più in una fase dell’ese­­cuzione che, a differenza di quanto da alcuni sostenuto per il precetto esecutivo (v. Markus, op. cit., n. 180 ad art. 22), non ha carattere preparatorio dell’esecuzione propriamente detta, ossia non contiene alcun elemento di accertamento del credito posto in esecuzione. Il verbale di pignoramento è infatti emesso da un’autorità amministrativa – l’ufficio d’esecuzione – sulla scorta del modulo n. 7 edito dall’Ufficio federale di giustizia, quale Alta vigilanza in materia di LEF, che si limita ad attestare l’esecuzione del pignoramento, elencando gli eventuali beni pignorati e il loro valore di sti­ma, nonché i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del cre­dito, il giorno e l’ora del pignoramento, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi, ed è sottoscritto dall’ufficiale o il funzionario che vi ha proceduto (art. 112 cpv. 1 LEF). Tutti i dati relativi al credito posto in esecuzione (tranne alcune spese esecutive) sono ripresi tali e quali dal precetto esecutivo o dall’eventuale decisione di rigetto parziale dell’opposizione. Gli effetti del verbale di pignoramento, come quelli del precetto esecutivo, sono limitati al­l’esecuzione in cui il pignoramento è stato eseguito e a quelle dei creditori che vi partecipano giusta gli art. 110 e 111 LEF, e non si estendono aldilà dei confini elvetici in virtù del principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 4.2.1). Come per il precetto esecutivo, il verbale di pignoramento non potrebbe pertanto in ogni caso essere riconosciuto o eseguito all’estero, la procedura degli art. 32 segg. CLug non potendo conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto interno (sopra consid. 2.2). Alla luce di tali considerazioni, nemmeno il verbale di pignoramento può considerarsi una “decisione” o un’“ordinanza o un mandato di esecuzione” o ai sensi dell’art. 32 CLug.

2.5 Ancorché per altre ragioni, non legate alla competenza materiale o funzionale come pare intendere la motivazione dell’atto impugna­to, l’UE ha dunque agito conformemente alla legge laddove si è rifiutato di compilare l’allegato V della Convenzione di Lugano relativamente al verbale di pignoramento, sicché la domanda in via principale si rivela infondata. La natura del verbale di pignoramen­to esclude d’altronde che questa Camera possa sostituirsi all’Uffi­­cio e compilare direttamente tale documento, a prescindere dal fat­to che spetterebbe comunque al giudice o all’autorità competente che ha emesso la decisione rilasciare l’attestazione giusta l’alle­­gato V (art. 54 CLug), non all’autorità di ricorso. Anche la doman­da in via subordinata s’avvera così priva di fondamento e il destino del gravame è dunque segnato.

  1. Stante il suo esito, non è necessario notificare all’escussa né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione all’avv. PA 1

, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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21.01.2025
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25.03.2026