Incarto n. 15.2024.7
Lugano 15 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 gennaio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 gennaio 2024 nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5, tra cui l’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle diverse esecuzioni formanti il gruppo n. 5 promosse nei confronti di PI 1, tra cui l’esecuzione n. __________ di RI 1 per l’incasso di fr. 45'000.– oltre ad accessori, il 15 novembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la quota “A” di comproprietà dell’escusso di ½ della particella n. __________ RFD __________.
B. Preso atto del verbale di pignoramento emesso dall’Ufficio il 10 gennaio 2024, RI 1 vi si è aggravato con ricorso del 16 gennaio 2024. Con ordinanza del 17 gennaio 2024 il presidente di questa Camera ha invitato il ricorrente a formulare in modo preciso le sue domande entro dieci giorni.
C. Mediante complemento del 25 gennaio 2024 RI 1 ha chiesto che il pignoramento venga esteso all’intera particella n. __________ RFD __________.
D. Tramite osservazioni del 15 febbraio 2024 l’UE si riconferma nel provvedimento impugnato, dopo aver precisato di aver provveduto a un complemento d’informazioni in presenza del debitore il 6 febbraio 2024 (recte: 31 gennaio 2024). Il resistente è invece rimasto silente.
E. Il 22 febbraio 2024 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, ove ha posto all’Ufficio una serie di domande sull’esecuzione del pignoramento.
F. Con ordinanza del 28 febbraio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la notificazione della replica a PI 1 e all’Ufficio e assegnato loro un termine di dieci giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.
G. Mediante duplica del 7 marzo 2024 l’organo esecutivo ha sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni, precisando alcuni punti. Lo stesso giorno l’ PA 1 si è legittimata come patrocinatrice di PI 1 e ha chiesto una proroga del termine per presentare la duplica, richiesta che, in mancanza di motivazione, il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile con ordinanza dell’11 marzo 2024. Infine, con nuove osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente ha contestato le ultime argomentazioni dell’Ufficio.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 gennaio 2024 dall’UE, il ricorso inoltrato il 16 gennaio è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), come lo è pure il complemento presentato il 25 gennaio 2024, ovvero entro il termine di dieci giorni assegnato con ordinanza del 17 gennaio.
2.1 Va però ricordato che un pignoramento complementare in sede di ricorso contro il pignoramento di base è possibile solo per beni che già erano del debitore alla scadenza del termine di partecipazione, mentre beni entrati nel suo patrimonio successivamente possono essere oggetto soltanto di un pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF. Se il pignoramento di base (o complementare) è tempestivamente contestato con un ricorso, come nella fattispecie, il pignoramento dovrà essere esteso, nella misura necessaria e a prescindere dal tempo trascorso, a tutti i beni del debitore che già esistevano prima della scadenza del termine di partecipazione. Per contro se il pignoramento di base (o complementare) non è contestato, o lo è tardivamente, ai creditori rimane unicamente la via del pignoramento successivo alle condizioni dell’art. 115 cpv. 3 LEF (citata 15.2018.19, consid. 2.4/b e 2.4/c).
2.2 Nel caso concreto, le nuove misure istruttorie richieste dal ricorrente con la duplica spontanea sono, di principio, ammissibili nella misura in cui si riferiscono a documenti o informazioni assunti dall’UE dopo l’inoltro del ricorso. La loro pertinenza andrà però valutata singolarmente nei rispettivi considerandi (sotto, consid. 4.3 e segg.).
3.1 L’ufficio di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è proprietario, così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF). Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è proprietario del fondo di cui il procedente chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e suffragata da indizi (DTF 132 III 281, consid. 2.2; sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid. 7.1 e rinvio).
3.2 Nel caso in rassegna, emerge dal registro fondiario che la particella n. __________ RFD __________ appartiene per metà a PI 1 (quota di comproprietà “A”) e per l’altra metà alla moglie PI 2 (quota di comproprietà “B”) e che entrambi hanno acquistato la rispettiva quota mediante atto di compravendita del 6 maggio 2009. Ora, il ricorrente non motiva né rende verosimile che la quota di comproprietà “B” del fondo in questione, benché sia formalmente intestata ad PI 2, appartenga in realtà all’escusso o che la rivendicazione di proprietà della prima sia fondata su un atto revocabile o sembri abusiva. Stando così le cose, in mancanza d’indicazioni contrarie dell’escutente suffragate da indizi, nella fattispecie l’Ufficio ha agito conformemente alla legge laddove si è attenuto all’iscrizione del registro fondiario per determinare il bene da pignorare, sicché la censura s’avvera infondata.
3.3 È inoltre irricevibile la domanda ricorsuale contenuta nella replica e volta all’annullamento della “comunione dei beni riguardante l’im-mobile”. A prescindere dal fatto che il ricorrente pare probabilmente intendere chiedere lo scioglimento della comproprietà del fondo, va ricordato che sono inammissibili senza eccezioni le nuove richieste formulate con la replica, poiché sono per definizione tardive sotto il profilo dell’art. 17 cpv. 2 LEF (citata 15.2018.19, consid. 2.3/a i.f.), fermo restando che la domanda riguarda in realtà una questione di merito che esula dal potere cognitivo di questa Camera, competente a verificare unicamente la conformità dell’operato degli organi d’esecuzione o di fallimento alla legge.
Da parte sua, l’Ufficio spiega nelle osservazioni che, dopo ulteriore convocazione, ha finalmente potuto interrogare l’escusso il 31 gennaio 2024 e che in quell’occasione PI 1 ha dichiarato di non percepire alcun introito e di essere aiutato finanziariamente da parenti. L’escusso ha altresì precisato che sua moglie possiede la patente di esercente, grazie alla quale consegue un guadagno di circa fr. 1'000.– al mese, appena sufficiente al loro sostentamento, che il saldo dei suoi due conti bancari presso il PI 5 ammonta rispettivamente a fr. 8.25 ed € -28.55, che non vanta crediti verso terzi, che non è più azionista della società PI 4 con sede a , siccome ha venduto le sue azioni all’attuale membro del consiglio di amministrazione della stessa, PI 3, che non è proprietario di altri beni immobili in Svizzera, ma unicamente di una quota di comproprietà di ½ di un fondo sito in C (Italia), il quale non produce alcun reddito. L’organo esecutivo rileva infine di aver pure accertato che con istrumento notarile del 9 novembre 2021 i coniugi PI 1 hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni.
Nella replica, l’insorgente mette in dubbio le dichiarazioni del debitore, ponendo ulteriori quesiti all’UE. Domanda in particolare se sono stati chiesti all’escusso i documenti relativi alle sue spese indispensabili e gli estratti dei movimenti bancari del 2023 dei suoi conti, se è stato prodotto il contratto di lavoro di sua moglie e se è stato consegnato l’atto notarile relativo al regime della separazione dei beni. Egli rileva inoltre che, malgrado le sue indicazioni, il debitore non ha fatto menzione della sua casa famigliare con terreno annesso a P__________ (Italia) né di essere titolare della società PI 6 e, infine, che la moglie è socia dal 23 novembre 2023 della PI 7.
In duplica, l’Ufficio fa notare di aver già svolto gli accertamenti richiesti da RI 1 in occasione della precedente procedura esecutiva n. __________, conclusasi con il versamento a suo favore di fr. 120'258.70. In quell’ambito, l’UE specifica di aver verificato in particolare che la società PI 6 appartiene alla moglie dell’escusso e che quest’ultimo non percepisce alcun reddito dalla medesima.
Nelle osservazioni del 21 marzo 2024 il ricorrente rileva che PI 1 era proprietario dell’PI 6 e che la moglie ha ottenuto delle quote azionarie verso la fine del 2023. Egli chiede infine nuovamente se l’Ufficio ha preteso la produzione degli estratti dei conti dell’escusso relativi movimenti bancari 2023 e 2024.
4.1 Al riguardo va rilevato anzitutto che nonostante nel complemento del ricorso si sia limitato a domandare l’estensione del pignoramento all’intero fondo n. __________ RFD __________, si comprende che il ricorrente intende chiedere che vengano svolte anche ulteriori indagini al fine di pignorare altri beni del debitore, prova ne è ch’egli ha indicato di effettuare verifiche su altri beni che apparterrebbero a lui. Il ricorso può dunque essere esaminato pure alla luce di tale conclusione implicita.
4.2 In sede di esecuzione del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio d’esecuzione circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61, consid. 2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenza della CEF 15.2016.53 del 7 luglio 2017, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 19 ad art. 91). In vista di eventuali azioni revocatorie dei creditori, l’ufficio può finanche invitare il debitore a fornire informa-zioni sul periodo antecedente il pignoramento, in particolare sul cosiddetto “periodo sospetto” giusta gli art. da 286 a 288 LEF (DTF 135 III 663 consid. 3.2.2; 129 III 239 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale federale 7B.109/2004 del 17 agosto 2004 consid. 4.2 e 7B. 131/2001; citata 15.2018.19, consid. 9).
4.2.1 Riguardo in concreto alla richiesta dell’atto notarile di adozione del regime matrimoniale della separazione dei beni, basti dire che agli atti ve n’è una copia, che l’insorgente potrà all’occorrenza visionare nell’incarto dell’UE. La relativa domanda s’avvera pertanto senza oggetto.
4.2.2 Per quanto attiene invece agli immobili in Italia, compreso quello di P__________, che RI 1 sostiene essere di proprietà del debitore, occorre rammentare che i fondi dell’escusso situati all’estero non possono essere pignorati in Svizzera per il principio della territorialità dell’esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2021.28 del 15 ottobre 2021, consid. 2.5 e riferimenti citati). L’Ufficio potrebbe tutt’al più pignorare eventuali crediti per pigioni (citata 15.2018.19, consid. 18.4), ma il ricorrente non ha fornito indizi concreti sull’esistenza di pigioni incassate da PI 1, ragione per cui non si giustifica che l’UE proceda ad altri approfondimenti in proposito.
4.2.3 Relativamente alle allegazioni sull’PI 6, a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha contestato l’osservazione dell’UE, secondo cui nella procedura esecutiva n. __________, promossa dallo stesso RI 1, era emerso che PI 1 non percepiva redditi dalla società in questione, si evince dagli atti che dopo il ricorso l’Ufficio ha svolto altre indagini in merito, ponendo domande puntuali all’escusso con e-mail del 9 febbraio 2024. In risposta, mediante e-mail del 19 febbraio 2024 PI 1 ha dichiarato di aver venduto a PI 3 le azioni della società in questione al prezzo di fr. 55'000.–, che l’acquirente ne ha parzialmente pagato il prezzo mediante compensazione di un suo credito di fr. 33'000.– e versamento di fr. 10'000.–, mentre “avrebbe dovuto versare il saldo CHF 12'000.– entro 15 giorni”.
Ora, di fronte a tale dichiarazione, appare lecito chiedersi perché l’Ufficio non ha posto all’escusso domande sul credito di fr. 12'000.– ch’egli vanterebbe nei confronti d’PI 3 né proceduto al suo pignoramento. Per tali ragioni, il ricorso è fondato su tale punto e impone all’organo esecutivo di verificare la possibilità di pignorare il credito in questione, come meglio verrà indicato nel prosieguo (sotto, consid. 5.).
4.2.4 Relativamente alla domanda di sapere se l’UE ha chiesto i documenti giustificativi delle spese indispensabili dell’escusso e il contratto di lavoro di sua moglie, emerge dagli atti che l’organo esecutivo non ha rinvenuto eccedenze salariali pignorabili del debitore, motivo per cui non ha preteso da costui la produzione dei documenti in questione. Tuttavia, l’Ufficio è pure rimasto passivo di fronte alle affermazioni del debitore, secondo cui egli non percepisce alcun introito, è aiutato finanziariamente da parenti e sua moglie consegue un salario di fr. 1'000.– al mese, appena sufficiente al loro sostentamento. Ora, davanti a tali dichiarazioni, la cui attendibilità e completezza appaiono perlomeno dubbie, volendo anche considerare solo il minimo d’esistenza di base della coppia di fr. 1'700.–, le spese di riscaldamento, illuminazione e manutenzione della loro “prestigiosa villa” “__________” in cui vivono a __________ nonché i costi di spostamento, l’UE non poteva attenersi acriticamente a farne menzione nel verbale, senza porre ulteriori quesiti all’escusso. Non è invero dato di sapere quali siano i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare né per quale motivo (donazione, prestito, remunerazione di servizi, ecc.) li vengono elargiti e sotto quale forma. Anche per questo motivo, l’incarto va retrocesso all’organo esecutivo affinché completi l’istruttoria. Solo qualora dalle risposte dell’escusso dovesse evincersi ch’egli percepisce redditi finora non identificati, l’UE dovrà accertare il minimo esistenziale della coppia e approfondire la questione dei redditi della moglie in vista della determinazione di un’eventuale quota pignorabile nel senso dell’art. 93 LEF.
4.2.5 Dalle risposte fornite da PI 1 si fatica a capire come faccia la coppia a mantenersi. Se tale interrogativo dovesse persistere al termine dei nuovi accertamenti, l’UE dovrà assumere dall’escusso o dalla banca gli estratti dettagliati dei movimenti dei suoi conti durante il “periodo sospetto” ai fini dell’azione revocatoria per dolo, che inizia cinque anni prima dell’avvio dell’esecuzione (art. 288 cpv. 1 e 288a n. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017, consid. 5), avvenuto nel caso concreto il 12 gennaio 2023.
Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto va rinviato all’UE affinché proceda a ulteriori complementi e accertamenti atti a determinare l’eventuale pignoramento del credito di fr. 12'000.– vantato dall’escusso nei confronti d’PI 3 (sopra, consid. 4.2.3) e a stabilire chi sono i “parenti” dai quali egli riceve aiuti, quale ne sia l’ammontare, il motivo e la forma (sopra, consid. 4.2.4). A tal uopo, l’organo esecutivo interrogherà nuovamente l’escusso e lo inviterà a fornire i documenti concernenti la vendita delle azioni dell’PI 6 (con-tratto, estratti conto giustificanti il pagamento del prezzo o ricevute di pagamento, corrispondenza intrattenuta con l’acquirente, ecc.) e procederà al pignoramento del credito di fr. 12'000.– che PI 1 dovesse tuttora vantare nei confronti dell’acquirente oppure della somma (residua) già incassata. Qualora dovesse risultare dai nuovi accertamenti ch’egli percepisce redditi finora non identificati, l’UE dovrà inoltre accertare il minimo esistenziale della coppia e approfondire la questione dei redditi della moglie (sopra, consid. 4.2.4). Infine, se la nuova indagine non dovesse permettere di chiarire come faccia la coppia a mantenersi, l’UE assumerà dall’escusso o dalla banca gli estratti dettagliati dei movimenti dei suoi conti dal gennaio del 2018 (sopra, consid. 4.2.5). Svolte siffatte verifiche, l’Ufficio ne darà atto nel verbale e si determinerà nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del considerando 5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.