Incarto n. 15.2024.69
Lugano 25 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques
cancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 giugno 2024 di
RI 1 (SZ)
contro
l’operato della sede di Locarno dell’Ufficio fallimenti nella procedura di fallimento aperta nei confronti del ricorrente dal 22 settembre 2022, o meglio contro l’avviso provvisorio di apertura del fallimento e contro l’invito a presentarsi al Konkursamt __________ (__________, sede del suo studio legale) per essere sentito in via rogatoria il 21 giugno 2024 nel quadro della procedura di fallimento;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a domanda di PI 1, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento di RI 1 con decisione del 21 settembre 2022 (inc. SO.2022.464);
che mediante sentenza del 2 dicembre 2022, la scrivente Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da quest’ultimo contro la decisione pretorile, siccome egli non aveva anticipato le spese processuali presumibili nel termine suppletorio impartitogli;
che la sede di Locarno dell’Ufficio fallimenti (UF) ha pubblicato l’avviso provvisorio di apertura del fallimento di RI 1 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale dell’8 settembre 2023;
che richiamata la richiesta rogatoria dell’UF del 17 maggio 2024, con e-mail del 19 giugno 2024 l’Ufficiale del Konkursamt __________ ha convocato RI 1 per il 21 giugno 2024 presso i suoi uffici di __________, dove questi ha una delle sedi del suo studio legale, al fine di procedere al suo interrogatorio prescritto dal diritto del fallimento (art. 222 LEF e 37 RUF);
che il 14 giugno 2024 RI 1 ha presentato a questa Camera un’istanza di revisione della decisione di fallimento e della sentenza del 2 dicembre 2022 con cui il suo reclamo è stato dichiarato irricevibile;
che con il ricorso in esame, anch’esso del 14 giugno 2024, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di sospendere la sua citazione all’interrogatorio fino alla conclusione della procedura di revisione della decisione di fallimento e/o della procedura penale diretta contro PI 1;
che il 27 giugno 2024 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo;
che la competenza di decidere su un ricorso diretto contro la decisione di un ufficio (di esecuzione o dei fallimenti) che ordina un atto ufficiale da eseguire in via rogatoria in un altro circondario (art. 4 cpv. 1 LEF) – in particolare l’interrogatorio del fallito giusta l’art. 222 LEF (DTF 141 III 580 consid. 3.3.1 i.f.) – spetta all’autorità di vigilanza del Cantone in cui si trova il circondario dell’ufficio richiedente, mentre quella di decidere su un ricorso diretto contro l’esecuzione dell’atto richiesto incombe all’autorità del Cantone in cui si trova il circondario dell’ufficio richiesto (cfr. DTF 145 III 487 consid. 3.4.2 e i riferimenti; sentenza della CEF 15.2023.95/96 del 27 dicembre 2023, consid. 4.3);
che nella misura in cui è diretto contro la convocazione disposta dal Konkursamt del Bezirk Höfe (SZ), il ricorso in esame è pertanto irricevibile, poiché l’autorità di vigilanza competente sarebbe quella del Cantone Svitto;
che il ricorso è pure irricevibile per quanto riguarda la decisione dell’UF di delegare l’interrogatorio del ricorrente al Konkursamt del Bezirk Höfe, siccome è stato inoltrato tardivamente (giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF) più di dieci giorni dopo la sua emissione, il 17 maggio 2024;
che ad ogni modo la contestazione della decisione di fallimento e dell’avviso provvisorio di apertura del fallimento è manifestamente tardiva, sicché non sarebbe necessario entrare nel merito delle censure del ricorrente, in particolare sulla pretesa inosservanza dell’art. 333 LEF, ch’egli avrebbe dovuto sollevare con un reclamo contro la decisione di fallimento, né sulle doglianze fondate sugli art. 60 cpv. 1bis LCA e 181 CP o sulla pretesa carente notifica della decisione austriaca del 15 novembre 2019 all’origine del fallimento, che la Camera ha del resto già avuto modo di respingere (sentenza 15.2022.72-74 del 17 agosto 2022, consid. 2.3 e 3);
che la decisione di fallimento e l’avviso provvisorio di apertura del fallimento non possono neppure essere considerati nulli, come sostenuto dal ricorrente, poiché egli ha avuto modo d’impugnarli in precedenza e del resto ha effettivamente inoltrato un reclamo contro la decisione di fallimento, salvo vederselo dichiarato irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali presumibili;
che l’istanza di revisione non ha effetto sospensivo automatico (art. 331 cpv. 1 CPC);
che sia come sia, la Camera l’ha dichiarata irricevibile con decisione odierna (inc. 14.2024.84), di nuovo per mancato anticipo delle spese processuali presumibili;
che il ricorso si rivela in definitiva integralmente irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.