Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.10.2024 15.2024.68

Incarto n. 15.2024.68

Lugano 4 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 giugno 2024 di

RI 1 c/o PI 3, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 26 febbraio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, PI 2, (patrocinati dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'339.25 oltre agl’interessi del 5% dal 13 giugno 2023 a convalida del sequestro n. __________ decretato il 12 luglio 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, contro lo stesso escusso, il 3 ottobre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha chiesto all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) presso il Tribunale italiano di __________ (ME) di notificare in via rogatoria a RI 1, presso PI 3 all’indirizzo “__________”, il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo.

B. Tramite attestazione giusta l’art. 6 della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, l’UNEP ha comunicato all’UE di aver notificato gli atti a RI 1 il 17 gennaio 2024.

C. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 26 febbraio 2024 l’Ufficio ha proseguito l’esecuzione su domanda di PI 1 e PI 2, emettendo l’avviso di pignoramento per il 5 marzo 2024 e spedendolo all’escusso per posta semplice.

D. Dopo aver eseguito il pignoramento d’ufficio in assenza del­l’escusso, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento il 22 aprile 2024 e lo stesso giorno ha domandato nuovamente all’UNEP di procedere in via rogatoria alla notificazione sia dell’avviso che del verbale di pignoramento.

E. Con ricorso del 13 giugno 2024 RI 1 si aggrava contro l’avviso di pignoramento, dichiarando di non accettarlo e d’interporvi opposizione.

F. Mediante osservazioni del 21 giugno 2024 l’UE postula la reiezio­ne del ricorso e precisa di non aver ritenuto necessario notificare il ricorso alla controparte.

G. Tramite replica spontanea del 16 luglio 2024 il ricorrente ribadisce sostanzialmente le sue conclusioni, prendendo posizione sulle osservazioni dell’Ufficio.

Considerando

in diritto: 1. Per quanto attiene alla tempestività del ricorso, l’insorgente sostiene di aver ricevuto l’avviso di pignoramento il 7 giugno 2024. Nelle sue osservazioni, l’UE afferma invece di aver notificato in via rogatoria l’atto impugnato già il 7 maggio 2024. Ora, dagli atti si evince in realtà che la data citata dall’Ufficio è quella in cui l’UNEP ha ricevuto la rogatoria dell’Ufficio (avviso di ricevimento __________), non quella di notificazione dell’avviso di pignoramento a RI 1. Nell’incarto non è però presente alcuna attestazione di notificazione dell’UNEP, sicché, in mancanza di prove, bisogna attenersi alle allegazioni del debitore, secondo cui l’atto impugnato gli è pervenuto il 7 giugno 2024.

Ciò premesso, il gravame è datato 13 giugno 2024 e l’UE l’ha ricevuto il 21 giugno (timbro dell’organo esecutivo posto sul ricor-so). La busta che lo conteneva non reca però il timbro postale con la data di spedizione, ragione per cui non è possibile stabilire quan­do il ricorrente ha esattamente consegnato il gravame all’ufficio postale. Sia come sia, non è necessario soffermarsi ulteriormente su tale questione, il ricorso rivelandosi irricevibile per altri motivi (consid. 2.2). Per le stesse ragioni, neppure occorre assegnare al ricorrente un termine perentorio nel senso dell’art. 7 cpv. 5 LPR per redigere in lingua italiana il ricorso e la replica spontanea che ha presentato in tedesco.

  1. Il ricorrente si duole dell’avviso di pignoramento, siccome – a suo dire – da esso non risulta come sia stato calcolato l’importo del cre­dito posto in esecuzione. Nella replica, egli sostiene pure di aver interposto opposizione al precetto esecutivo mediante scritto del 24 gennaio 2024, circostanza che, secondo lui, l’UE ha deliberatamente ignorato.

2.1 Va rilevato anzitutto che con la replica spontanea non è consentito allegare nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova (DTF 144 III 119 consid. 2.3). Ciò vale sostanzialmente anche nella procedura di ricorso alle autorità di vigilanza cantonali (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché essi siano stati allegati già davanti all’or­gano esecutivo o risultino dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019, consid. 2.3/a).

2.1.1 Nel caso in rassegna, RI 1 ha allegato per la prima volta con la replica spontanea di aver interposto opposizione al precetto esecutivo con lettera del 24 gennaio 2024, di cui produce una copia. Dal momento però che non sono stati fatti valere già davanti all’UE né risultano dagli atti, la nuova circostanza di fatto e il nuovo mezzo di prova sono in principio inammissibili in questa sede e non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.

2.1.2 Ad ogni modo, anche volendo tener conto di quanto fatto valere con la replica spontanea, il ricorrente non ha comprovato l’invio della sua opposizione all’UE, ma si è limitato a produrre la copia della lettera in questione, tra l’altro nemmeno firmata, e ad affermare di averla spedita per posta A+, nonché di poter produrre la relativa ricevuta in occasione della sua prossima visita in Svizzera prevista per ottobre 2024, senza spiegare perché non gli sarebbe possibile trasmetterla o farla trasmettere già al momento dell’inoltro del ricorso. Stando così le cose, ricordato che l’onere della prova dell’opposizione incombe all’escusso (sentenza della CEF 15.2021.102 del 5 gennaio 2022, pag. 3 e rinvio citato) e che deve far valere i suoi motivi d’impugnazione entro il termine di ricorso dell’art. 17 cpv. 2 LEF (cfr. DTF 126 III 30 consid. 1/b; sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024 consid. 3), sotto questo profilo il ricorso sarebbe destinato all’insuccesso anche nel merito.

2.2 Per quanto attiene infine all’importo posto in esecuzione, indicato nell’avviso di pignoramento in “CHF 53'132.50, spese e interessi compresi”, basti dire che si tratta dello stesso importo menzionato nel precetto esecutivo dell’8 agosto 2023 (fr. 50'339.35 oltre a interessi del 5% dal 13 giugno 2023), maggiorato degli interessi e delle spese sino al giorno dell’emissione dell’atto impugnato. Ciò posto, la contestazione del ricorrente andava fatta valere median­te opposizione al precetto esecutivo entro il termine prorogato di venti giorni concesso dall’UE (art. 74 cpv. 1 e 33 cpv. 2 LEF) a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo avvenuta il 17 gennaio 2024 (attestazione dell’UNEP di stessa data), ciò che RI 1 non ha dimostrato di aver fatto (consid. 2.1.2). Anche sotto questa prospettiva il ricorso s’avvera dunque irricevibile.

  1. Stante il suo esito, non è necessario notificare agli escutenti né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a c/o PI 3, .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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