Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.07.2024 15.2024.66

Incarto n. 15.2024.66

Lugano 22 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’istanza presentata il 18 giugno 2024 dall’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

fu PI 1, nata __________ († 2018), DE - __________

e ora, per quanto noto alla Camera, alle figlie

PI 21, nata __________, DE- __________ PI 22, nata __________, DE - __________ (anche in rappresentanza della sorella PI 21)

nella comunione ereditaria della sorella, fu PI 2 († 2010), composta, oltreché delle figlie dell’escussa, anche di

PI 6, DE - __________ PI 5, DE - __________ (rappresentati da PI 22) PI 7 († 2023), DE


nelle quattro esecuzioni formanti i gruppi n. 1 e 2 promosse nei confronti di PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. PI 1, cittadina tedesca, è deceduta il 23 novembre 2018; le sono succeduti in comunione ereditaria (CE), per quanto nota alla Camera, le figlie PI 21 e PI 22, nate entrambe __________.

B. Con istanze del 28 maggio 2020 e del 2 luglio 2021 dirette contro PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso di decretare il sequestro dell’“interessenza derivante dai diritti ereditari della debitrice nella successione fu PI 2 […], nonché il prodotto derivante dalla liquidazione della Comunione ereditaria a lei spettante. In particolare i diritti o le spettanze sui mappali n. __________ PPP __________, PPP __________ e PPP __________ siti nel comune di __________”, il tutto sino a concorrenza di varie pretese fiscali (imposte, interesse, multe fiscali).

C. Il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha integralmente accolto le istanze con decreti del 2 e 8 giugno 2020 (per quanto riguarda le due prime istanze) e del 12 luglio 2021(per le ultime due), che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il 6 luglio 2020 (i primi due) e il 13 luglio 2021 (gli ultimi due).

D. Con due precetti esecutivi emessi il 9 luglio 2020 e due emessi il 20 luglio 2021 dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________ e __________) e lo Stato del Cantone Ticino (n. __________ e __________) hanno convalidato i quattro sequestri. Non sono state interposte opposizioni ai precetti esecutivi. Il 2 settembre 2020 e il 2 settembre 2021 gli escutenti hanno chiesto la continuazione delle esecuzioni, sicché il 6 aprile 2021 e il 28 ottobre 2022 l’Ufficio ha pignorato la quota ereditaria sequestrata.

E. Avendo lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera chiesto la realizzazione dell’interessenza pignorata, così come quella spettante a PI 3 nella stessa CE fu PI 2, il 1° settembre 2023 l’Ufficio ha convocato gli escutenti e parte dei membri della CE fu PI 2 a un tentativo di conciliazione, tenutosi il 7 novembre 2023 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione del quale nessun accordo ha potuto essere raggiunto, giacché erano assenti, prima di tutto, gli escutenti. Si è presentata PI 22, che ha informato l’UE del decesso della madre PI 1 (già nel 2018) e si è notificata come erede di lei e rappresentante, in particolare, della sorella PI 21.

F. L’8 maggio 2024 l’Ufficio ha assegnato alle stesse persone citate al tentativo di conciliazione, oltre a PI 1 per il tramite della figlia PI 4, un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria. Nel termine assegnato non è pervenuta alcuna proposta.

G. Il 18 giugno 2024, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata.

Considerando

in diritto: 1. Un sequestro pronunciato nei confronti di una persona fisica o giuridica inesistente – per esempio perché deceduta – è nullo (DTF 149 III 34 consid. 3.5.5); lo stesso vale per l’esecuzione avviata o continuata da, oppure nei confronti di, un soggetto inesistente (DTF 140 III 175 consid. 4.1). L’ufficio d’esecuzione deve rilevare d’ufficio un simile vizio e pertanto rifiutarsi di eseguire un sequestro pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente (DTF 120 III 39 consid. 1/a).

  1. Nella fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell’Ufficio statale di __________, del 27 novembre 2018), ovvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pro­nunciato nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono nulli e l’Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni a convalida dei sequestri. La Camera non può che pren­dere atto della situazione e invitare l’UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.

  2. Stante la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell’interessenza pignorata, sicché l’istanza risulta senza og­getto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi l’istanza di sequestro degli attivi della comunione ereditaria e l’esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III 34 consid. 3.5.5).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Sono nulli i sequestri n. __________, __________, __________ e __________, come pure le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione.

  1. L’istanza è dichiarata senza oggetto ed è stralciata dai ruoli.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Comunicazione all'Ufficio d’esecuzione, Lugano, e, per il suo tramite, a tutti gl’interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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