Incarto n. 15.2024.59
Lugano 2 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 giugno 2024 di
RI 1, IT – __________ (patrocinato dal MLaw PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 maggio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, IT- __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________, promossa da PI 1 nei confronti di RI 1, a convalida del sequestro n. __________, il 24 maggio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Salario
fr.
3'032.10
82.20%
Coniuge
Rendita d’invalidità LAI
fr.
373.00
10.11%
Coniuge
Rendita d’invalidità LPP
fr.
283.50
7.69%
Figlio – PI 4
Rendita AI per figli
fr.
45.50
Totale [senza l’AI del figlio]
fr.
3'688.60
100.00%
Minimo d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'212.00
fr. 1'360.– ./. AF fr. 148.–. Versamento fuori dalla busta paga ogni 6 mesi ca. (1184.35 x 8 mesi)
Figlio
Supplemento figli con più di 10 anni
fr.
240.00
Non ci sono sentenze di alimenti; in accordi bonari, il padre biologico provvede alle spese sportive e mediche del figlio. Pertanto si decide di prendere in considerazione le spese al 50% a carico della madre
Comune
Affitto
fr.
772.90
euro 750.– + spese euro […] 50.– ([…] pari a fr. 772.90 cambio 20.3.2024 0.97)
Comune
Riscaldamento
fr.
166.00
ca. 172.– euro al cambio 0.972
Comune
Spese condominio comuni
fr.
9.60
euro 115 annuali, pari a 10 euro [mensili]
Debitore
Pasti fuori domicilio
95.80
fr. 5.– a pasto, restante coperto dai buoni mensa
Debitore
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto privato
377.00
1'057 km/mese a 0.357 fr./km = fr. 377.– […] __________ – __________
Figlio
Spesa per il pasto consumato fuori domicilio
fr.
47.90
Supplemento di fr. 5.– per pasto rispetto a quanto già previsto nel minimo di base. La scuola non è provvista di una mensa. Scuola a 15 km dal domicilio, ½ ora di pausa pranzo. Totale fr. 95.80 (quota della madre fr. 47.90)
Figlio
./. Rendita AI per figli ./.
fr.
45.50
[Deduzione del contributo del figlio]
Totale
fr.
2'875.70
100%
L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’PI 2, l’importo eccedente fr. 2'363.90 mensili (indicativamente fr. 668.20), pari alla sua quota (82.20%) del minimo d’esistenza familiare.
B. Con ricorso del 6 giugno 2024, RI 1 si è aggravato contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso di aumentare a fr. 480.– il supplemento per figlio.
C. Il 13 giugno il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso, sospendendo la ripartizione del salario pignorato.
D. Nelle osservazioni del 4 luglio 2024, PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso, di ridurre il minimo esistenziale dell’escusso di almeno il 20%, di stralciare la spesa per l’alloggio e quella per trasferta fino al suo luogo di lavoro, “di provvedere a una eventuale liquidazione immediata del dovuto, a fronte di una verifica delle risorse possedute sul conto corrente del sig. RI 1, che si presume facilmente abbia ampia disponibilità finanziaria”, nonché di condannarlo a un risarcimento per torto morale. Nelle sue del 10 luglio 2024, l’Ufficio si è riconfermato nel proprio provvedimento.
E. Con replica e duplica spontanee del 22 e 30 luglio 2024, escusso ed escutente hanno ribadito le rispettive e antitetiche posizioni, la seconda postulando inoltre di condannare il primo al pagamento di una somma non precisata “per risarcire ulteriormente quest’ultimo anno perso inutilmente e per unica colpa del sig. RI 1, che si è ostinato a dilungare la fase di riscossione”, nonché di una multa, per lo stesso motivo.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 24 maggio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
Nel ricorso, RI 1 espone di essere, con PI 1, sua ex moglie, genitore di PI 6, ma di convivere attualmente con PI 3, sua nuova moglie, e PI 4, figlio di lei e di PI
Egli rammenta in primo luogo che giusta l’art. 278 cpv. 2 CC un coniuge ha l’obbligo di assistere, e dunque di mantenere, non solo l’altro coniuge, ma anche suo figlio (cioè il figliastro), ancorché tale obbligo indiretto sia sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento dell’altro genitore del figliastro. Al riguardo, rileva che PI 5 ha dichiarato di provvedere al mantenimento del figlio PI 4 unicamente per quanto riguarda le spese sportive e le spese mediche straordinarie. Critica quindi la decisione dell’UE d’imputare a PI 5 la metà del supplemento per figlio, computando nel suo minimo vitale solo l’altra metà, di fr. 240.–. Afferma infatti che in Italia, ove PI 5 vive, il sistema sanitario è finanziato tramite la fiscalità generale, sicché l’importo per le spese mediche straordinarie è necessariamente modesto, e asserisce che le spese sportive non sono comprese nel supplemento per figli, sicché esse sono irrilevanti ai fini della ripartizione di quest’ultimo tra i genitori. Il ricorrente ne deduce che PI 5 spende ben poco per il mantenimento di PI 6, a cui egli sostiene invece di provvedere in maniera completa, come prevede la legge.
In secondo luogo, RI 1 ricorda che in base all’art. 277 cpv. 2 CC l’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio cessa quando quest’ultimo ha conseguito una formazione adeguata, purché egli s’impegni negli studi. In merito, fa notare che suo figlio PI 6 è ormai venticinquenne, ma non segue alcuna formazione e dimostra scarso impegno negli studi, mentre PI 4 è attualmente agli studi. Ne conclude che il suo salario deve poter essere utilizzato per coprire il completo fabbisogno del figliastro. Chiede in conclusione la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di aumentare a fr. 480.– il supplemento per figlio.
3.1 Giusta l’art. 30a LEF, le disposizioni della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) si applicano anche nella procedura esecutiva disciplinata dalla LEF. In virtù degli art. 49 e 83 cpv. 1 LDIP, l’obbligo di mantenimento tra coniugi come tra genitori e figlio è pertanto regolato dalla Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01), secondo la quale alle obbligazioni alimentari è applicabile il diritto dello Stato in cui il creditore ha la dimora abituale (art. 4 § 1).
3.2 Nella fattispecie, RI 1 fonda la sua argomentazione su disposizioni di diritto svizzero, ovvero gli art. 277 cpv. 2 e 278 cpv. 2 CC. Poiché PI 3, PI 4 (del 2008) e PI 6 (del 1999) hanno pacificamente la dimora abituale in Italia, la questione dell’eventuale esistenza di obblighi di assistenza dell’insorgente verso la moglie nell’adempimento del dovere di mantenimento del figliastro, come pure della cessazione di quello nei confronti del proprio figlio, è disciplinata dal diritto italiano (sopra consid. 3.1). Siccome la lite verte su pretese patrimoniali, spettava al ricorrente dimostrare il contenuto di tale diritto in merito al suo preteso obbligo di assistenza verso il figliastro (art. 16 cpv. 1, 3° periodo LDIP), e ciò anche senza esservi invitato dall’autorità di vigilanza, poiché si poteva ragionevolmente pretendere che adempisse spontaneamente tale incombenza, dal momento che è patrocinato da un praticante legale. Non avendo egli dato seguito al proprio obbligo, la Camera non deve applicare il diritto svizzero, bensì respingere il ricorso in assenza di prova del carattere indispensabile, nel senso dell’art. 93 LEF, di un obbligo di assistenza del ricorrente più esteso di quello (dimezzato) riconosciuto dall’UE (per analogia con quanto ammesso nella procedura di rigetto dell’opposizione: DTF 145 III 217 consid. 6.1; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6.1).
3.3 Per abbondanza, va rilevato che l’esito del giudizio odierno non muterebbe neppure se l’obbligo d’assistenza fatto valere dal ricorrente fosse retto dal diritto svizzero. Infatti, il dovere di assistenza del patrigno è solo sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri figli (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2.1; DTF 120 II 285 consid. 2b) e vi si può fare capo soltanto nella misura in cui le risorse dei genitori siano insufficienti, il fabbisogno minimo del patrigno e dei suoi figli sia coperto e l’importo del contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il nuovo matrimonio (sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2, e della CEF 15.2015.8 dell’11 maggio 2015, consid. 6.1). Ora, nel caso in esame il ricorrente non ha comprovato che il padre di PI 4 non sia in grado, in base alla sua situazione personale ed economica, di assumere (almeno) la metà dei costi di mantenimento del figlio, oltre alle “spese sportive” e alla partecipazione alle “spese mediche straordinarie”, ch’egli ha dichiarato di assumere secondo gli accordi bonari pattuiti con la madre (doc. E accluso al ricorso), accordi che sono però inopponibili al ricorrente, il quale non può, a scapito dei suoi creditori (in particolare del proprio figlio per gli alimenti posti in esecuzione, v. sentenza SO.__________ del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, dell’8 marzo 2024, pag. 2), assumersi un obbligo di cui non è tenuto per legge. Anche sotto questo profilo il ricorso andrebbe dunque respinto.
Anche la domanda di risarcimento per torto morale o di compensazione di un “anno perso inutilmente e per unica colpa del sig. RI 1, che si è ostinato a dilungare la fase di riscossione” esulano dall’oggetto della procedura di ricorso e, comunque sia, dovrebbe essere proposta davanti al giudice civile e non all’autorità di vigilanza.
Non si giustifica d’altronde, come invece richiesto dall’escutente, infliggere al ricorrente una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, perché in astratto la tesi del ricorrente non era insostenibile, anche se poi non è riuscito a dimostrarne i presupposti.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– MLAw PA 1 c/o RA 1, __________, __________; – PI 1, __________, IT – __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.