Incarti n. 15.2024.50 15.2024.51 15.2024.52 15.2024.53 15.2024.54 15.2024.55
Lugano 15 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi 23 maggio 2024 di
RI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro i sei precetti esecutivi emessi il 7 maggio 2024 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Comune di PI 1, __________ (n. __________ [inc. 15.2024.55] e __________ [inc. 15.2024.50]) Comune di PI 2, __________ (n. __________ [inc. 15.2024.54] e __________ [inc. 15.2024.53]) Confederazione Svizzera, Berna (n. __________ [inc. 15.2024.51) Canton Soletta, Soletta (n. __________ [inc. 15.2024.52]) (rappresentati dal Kantonale Steueramt Solothurn, Soletta e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di un decreto emesso dall’Ufficio fiscale del Canton Soletta (Kantonale Steueramt), l’8 agosto 2023 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato due immobili appartenenti a RI 1 e un suo credito di fr. 7.2 milioni, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–, pari alla somma di vari crediti fiscali per gli anni dal 2012 al 2022 vantati nei suoi confronti dalla Confederazione Svizzera, dal Canton Soletta e dai Comuni di PI 1 e di PI 2. Il 21 agosto 2023 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. __________537).
B. Mediante ricorso del 29 agosto 2023, RI 1 ha impugnato detto verbale, postulandone l’annullamento, con riguardo sia agli immobili, sia al credito. Mediante decisione del 27 dicembre 2023 (15.2023.95/96), questa Camera ha parzialmente accolto l’impugnativa limitatamente ai fondi, ma per inavvertenza ha integralmente annullato il verbale, sicché il 10 gennaio 2024 ha rettificato il dispositivo erroneamente redatto. RI 1 ha impugnato la decisione di rettifica al Tribunale federale con ricorso del 19 gennaio 2024 (inc. 5A_38/2024) chiedendone l’annullamento; il 13 febbraio 2024, l’Alta Corte ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nell’impugnativa, nel senso di vietare la continuazione della procedura di ricorso fino all’evasione del ricorso.
C. Nel frattempo, con provvedimento del 6 febbraio 2024 l’Ufficio ha rettificato il verbale di sequestro. Mediante ricorso del 19 febbraio 2024, RI 1 ha impugnato detto provvedimento, postulandone l’annullamento e la concessione dell’effetto sospensivo all’impugnativa (inc. 15.2024.19). Il 23 febbraio 2024, il presidente della Camera ha accolto la seconda domanda nel senso che “fino alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi”.
D. Con sei precetti esecutivi “per l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento”, tutti emessi il 7 maggio 2024 dall’UE, la Confederazione Svizzera (n. __________12) il Canton Soletta (n. __________87) e i Comuni di PI 1 (n. __________42) e di PI 2 (n. __________32), tutti rappresentati dal Kantonale Steueramt, hanno escusso RI 1 per l’incasso dei quattro crediti fiscali già indicati nel citato decreto di sequestro dell’8 agosto 2023, nonché per altre due pretese dei Comuni di PI 1 (n. __________37, per le imposte 2012-2021) e di PI 2 (n. __________52, per le imposte 2012, 2016 e 2019-2021) a convali__________60) eseguito dall’UE il 27 febbraio 2024, oltre alle spese di sequestro.
E. Mediante sei ricorsi distinti, tutti del 23 maggio 2024, RI 1 si è aggravato contro i precetti esecutivi 1) n. __________12 e 87, per il motivo che l’UE li aveva emessi in via di pignoramento anziché in via di prestazione di garanzie (inc. 15.2024.51 e 52) __________52 e __________37, contestando che il Kantonale Steueramt potesse validamente rappresentare gli escutenti (15.2024.54 e 55) e 3) n. __________42 e __________32, per entrambe le predette ragioni (15.2024.50 e 53), chiedendo l’annullamento di tutte le esecuzioni e il conferimento dell’effetto sospensivo ai ricorsi.
F. Nelle sue osservazioni del 27 maggio 2024, l’UE ha preannunciato che avrebbe annullato quattro dei sei precetti esecutivi, e che ne avrebbe emessi altrettanti, identici, salvo che in via di prestazione di garanzie; si è invece rimesso al giudizio della Camera in merito alla facoltà del Kantonale Steueramt di rappresentare gli escutenti. Quello stesso giorno, l’Ufficio ha emesso i nuovi precetti esecutivi n.__________95, __________29, __________34 e __________86 “per l’esecuzione per una prestazione di garanzia” in sostituzione__________12, __________87, __________32 e __________42. RI 1 non ha impugnato i nuovi provvedimenti.
G. Con decisione del 6 giugno 2024 il Presidente dalla Camera ha dichiarato senza oggetto le domande di effetto sospensivo concernenti i ricorsi avverso i precetti esecutivi n. __________12 e __________87 e ha accolto quelle relative alle altre impugnazioni, nel senso di sospendere la continuazione delle esecuzioni.
H. Mediante osservazioni del 14 giugno 2024, presentate nella procedura 15.2024.50, ma valide anche per tutte le altre, gli escutenti hanno chiesto la reiezione dei ricorsi, l’addebito delle spese processuali e ripetibili al ricorrente, e la sua condanna a una multa di fr. 1'500.–; hanno allegato due procure rilasciate al Kantonale Steueramt dai Comuni di PI 1 e di PI 2 il 10 aprile 2024, nonché una rilasciata dal Kantonale Steueramt all’avv. PA 2 il 19 settembre 2023.
Nelle sue del 17 giugno 2024, l’UE ha ribadito le conclusioni della sua precedente memoria.
Con replica, duplica, triplica, quadruplica, quintuplica e sestuplica del 4, 16, 26 e 30 luglio, 20 e 23 agosto 2024, tutte spontanee, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, i ricorsi vertono sullo stesso complesso di fatti. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.8 13 ottobre 2023, consid. 2).
Con i ricorsi 15.2024.51 e 15.2024.52 RI 1 chiede l’annullamento delle esecuzioni n. __________12 (della Confederazione Svizzera) e __________87 (del Canton Soletta), che l’UE ha però poi riconsiderato in virtù dell’art. 17 cpv. 4 LEF, annullandole ed emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n. __________95 e __________29, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto dal ricorrente. Dal momento che le nuove esecuzioni non sono state contestate, entrambe le procedure di ricorso sono da considerare senza oggetto, sicché vanno stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).
Con i ricorsi 15.2024.50 e 15.2024.53 RI 1 chiede anche l’annullamento delle esecuzioni n. __________42 (del Comune di PI 1) e n. __________32 (del Comune di PI 2), che l’UE ha poi anch’esse annullato, emettendo in sostituzione i precetti esecutivi n.__________86 e __________34, ambedue secondo il tipo (per prestazione di garanzie) ritenuto corretto dal ricorrente, ma reiteratamente con l’indicazione del Kantonale Steueramt come rappresentante degli escutenti, qualità che il ricorrente contesta. Siccome su quest’ultimo punto i nuovi provvedimenti non accolgono integralmente le richieste del ricorrente, non è possibile stralciare i ricorsi in questione dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3).
Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati la cui contestazione non è diventata senza oggetto, i ricorsi 15.2024.50, 53, 54, e 55 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Nei ricorsi relativi alle esecuzioni dei Comuni, RI 1 afferma che il Kantonale Steueramt non può validamente rappresentarli.
5.1 Egli rileva dapprima che nell’incarto non figura alcuna procura a favore del Kantonale Steueramt. Sennonché, i due Comuni hanno allegato alle osservazioni al ricorso due procure conferite al Kantonale Steueramt il 10 aprile 2024 (doc. 3 e 4), ovvero prima dell’emissione dei precetti esecutivi, il 7 maggio 2024. Ad ogni modo, persino una ratifica dell’operato del Kantonale Steueramt sarebbe possibile anche in sede di ricorso (DTF 107 III 49 consid. 1), sicché la produzione delle procure con le osservazioni al ricorso è senz’altro ammissibile. Le allegazioni di fatto relative alle procure formulate solo con la triplica e la quintuplica spontanee (e non già nella replica) non possono essere prese in considerazione (cfr. sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024 consid. 2). Anche su questo punto, i ricorsi sono infondati.
5.2 Pur ammettendo che l’autorità fiscale cantonale possa rappresentare un Comune in una procedura di richiesta di garanzie fiscali, RI 1 osserva che la fattispecie concerne invece procedure esecutive, sicché secondo lui il Kantonale Steueramt non può rappresentare a priori i Comuni, principio che a suo dire la Camera ha enunciato nella sentenza 15.2023.105. Egli rileva d’altronde che il Regolamento fiscale (Steuerreglement) dei Comuni di PI 1 (al § 13) e PI 2 (al § 12) stabiliscono che le imposte sono riscosse dall’amministrazione comunale e non prevedono invece – come neppure altre leggi – che tale compito sia delegabile, se non (entrambi al § 15) quando si tratta d’incassare tributi risultanti da attestati di carenza beni. Fa inoltre notare che anche il commentario del Canton Soletta ai modelli di Regolamento fiscale (Kommentar zum Mustersteuerreglement, § 12 e 13) non sancisce la possibilità di una simile delega. Tutto ciò posto, ricorda che secondo l’Alta Corte gli atti compiuti da un’autorità non competente sono nulli e la nullità dev’essere accertata d’ufficio.
5.2.1 Ora, il ricorrente non indica né motiva il proprio interesse concreto e attuale a contestare le procure rilasciate dai Comuni al Kantonale Steueramt, atti che già di per sé escludono di poter parlare, come da lui allegato, di una rappresentanza “a priori” dei Comuni. È d’altronde pure inconcepibile che i Comuni possano chiedergli di pagare una seconda volta quanto egli avrebbe per ipotesi (non manifesta alcuna intenzione al riguardo) pagato al Kantonale Steueramt senza che quest’ultimo riversasse il ricavo ai Comuni. Essi sono del resto vincolati dal contenuto delle procure comunicate nella procedura in esame (art. 33 cpv. 3 e 34 cpv. 3 CO, applicabili per analogia ai rapporti di diritto pubblico quando, come in concreto, disposizioni necessarie del diritto pubblico mancano: Chappuis in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 2 ad art. 33 CO e i rinvii). Viceversa, la regolamentazione interna dei Comuni sull’organizzazione dell’esazione dei loro crediti fiscali non interessa il reclamante, che non è neppure domiciliato sul loro territorio. La censura è pertanto irricevibile.
5.2.2 In ogni caso, proprio perché l’amministrazione fiscale comunale dei Comuni escutenti è competente per riscuotere le imposte comunali (Steuerreglement dei Comuni di PI 1, § 13 cpv. 1, e PI 2, § 12 cpv. 1), lo è pure per delegarne la riscossione, con il suo consenso, al Kantonale Steueramt (cfr. Informazioni fiscali emesse dalla Conferenza svizzera delle imposte CSI, Procédure de perception en matière d’impôts directs, novembre 2021, ad 2.1.2 pag. 4 [www.estv2.admin.ch/stp/ds/e-bezugsverfahren-bei-direkten-steuern-fr.pdf]). Del resto, trattandosi di rappresentanza diretta, la riscossione risulta giuridicamente essere assunta dall’amministrazione fiscale comunale.
Nulla muta al riguardo il fatto che secondo il § 15 cpv. 1 del Steuerreglement del Comune di PI 1 nel rispetto del segreto fiscale e della protezione dei dati, il Consiglio comunale possa incaricare privati o imprese private dell’incasso di pretese risultanti da attestati di carenza beni definitivi. La norma in questione non vieta né direttamente né indirettamente la delega della sola esazione dei crediti fiscali comunali non a privati, bensì a un’autorità pubblica come il Kantonale Steueramt.
5.3 Nella replica, RI 1 aggiunge che nel Canton Soletta la riscossione unica (Einheitsbezug) da parte del solo Kantonale Steueramt non è la regola, il che significa che i Comuni devono riscuotere essi stessi le proprie imposte. Con riferimento all’Ordinanza fiscale (Steuerverordnung) cantonale n. 23, egli precisa che il Kantonale Steueramt può agire per conto del Comune soltanto se, previamente e cumulativamente, da un lato quest’ultimo ha modificato in tal senso il proprio Steuerreglement, ciò che nella fattispecie gli escutenti non hanno fatto, e dall’altro l’ente e il Cantone hanno concluso un apposito accordo. Il ricorrente ritiene che in assenza di Einheitsbezug il Cantone non sia autorizzato a eseguire un compito comunale, sia perché mancherebbe una base legale nel senso dell’art. 36 cpv. 1 Cost., sia perché, così facendo, violerebbe la libertà economica garantita al Comune dall’art. 27 Cost. Chiosa che la mancanza della base legale non è sanabile né dal rilascio di una procura al Cantone, né dalla ratifica comunale degli atti cantonali già compiuti.
5.3.1 Ancora una volta, il ricorrente non ha alcun interesse degno di protezione a criticare, alla luce del diritto solettese, la delega al Kantonale Steueramt dell’esazione forzata dei crediti dei Comuni nei suoi confronti (sopra consid. 5.2.1).
5.3.2 Sia come sia, neppure la norma (§ 256bis) della legge fiscale solettese (Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern [BGS 614.11]) che istituisce lo strumento della riscossione unica (Einheitsbezug) esclude direttamente né indirettamente la delegazione puntuale al Kantonale Steueramt della riscossione di un determi-nato credito, specie in via esecutiva. Non è al riguardo necessaria una base legale secondo l’art. 36 cpv. 1 Cost., poiché il diritto alla riscossione di tributi pubblici non è un diritto fondamentale (giusta gli art. 7-34 Cost.), ma neppure è richiesta una norma di diritto positivo giusta l’art. 5 cpv. 1 Cost. che permetta esplicitamente la delega contrattuale della riscossione di un credito fiscale determinato (v. la giurisprudenza in materia di contratti di diritto amministrativo: DTF 136 I 142 consid. 4.1 e 4.2; Dubey, in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 41 ad art. 5 Cost.). Come collettività pubbliche, i Comuni non sono poi titolari della libertà economica, perlomeno per quanto attiene all’esercizio di compiti statali come la percezione delle imposte (Martenet in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 34 ad art. 27 Cost.), sicché è inconcepibile una restrizione nel senso dell’art. 36 Cost. (Dubey in: Commentaire romand, Constitution fédérale I, 2021, n. 14 ad art. 36 Cost.). Il consenso dei Comuni alla delega esclude, comunque sia, che la stessa possa essere considerata una lesione di un loro (inesistente) diritto fondamentale (cfr. Dubey, op. cit., n. 75 ad art. 36 Cost. e i rinvii).
RI 1 fa notare a più riprese che i due Comuni non hanno conferito una procura all’avv. PA 2, che patrocina il Kantonale Steueramt. Non è però necessario. L’avv. PA 2 agisce sulla base di una procura rilasciatale dal Kantonale Steueramt, il quale rappresenta validamente i Comuni (sopra consid. 5.2.2). La censura cade quindi nel vuoto.
Nella replica spontanea, RI 1 fa valere che nella procedura di ricorso 15.2024.19, concernente il primo verbale di sequestro (n. __________537), questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo all’impugnativa nel senso che “fino alla decisione sul ricorso non si può procedere ad atti e misure esecutivi”. A suo dire le procedure oggetto dei ricorsi ora in esame “ha[nno] origine proprio da questo sequestro”, sicché i precetti esecutivi impugnati, senz’altro da qualificare come “atti esecutivi”, a suo dire non potevano essere emessi. Postula pertanto già per questo motivo l’annullamento delle esecuzioni __________32, __________42, __________37 e __________52.
7.1 La censura, presentata più di dieci giorni dopo che il ricorrente ha avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati, è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF) e pertanto irricevibile.
7.2 Ad ogni buon conto, la decisione sull’effetto sospensivo riguarda solo l’atto allora impugnato, ovvero l’esecuzione del primo sequestro, e vieta quindi “atti e misure esecutivi” volti a completarne l’esecuzione (come i provvedimenti conservativi cui rinvia l’art. 275 LEF o procedure di rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF), ma non provvedimenti esecutivi indipendenti, come le nuove esecuzioni n. __________32 e __________42 dei Comuni di PI 2 e PI 1, ma neppure le esecuzioni n. __________37 (PI 1) e __________52 (PI 2), promosse a convalida di un altro sequestro, successivo (__________60). Il decreto di effetto sospensivo citato dal ricorrente non impediva pertanto i Comuni di far spiccare i precetti impugnati (né quelli emessi in sostituzione). Sul punto, la censura è anche infondata.
8.1 Gli escutenti chiedono invero di addebitare al ricorrente spese processuali e (ancorché senza base legale) ripetibili, e d’infliggergli una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, giacché il “suo comportamento processuale ingiustificatamente oppositivo e dilatorio sta cagionando un volume di spese notevole”.
8.2 Tuttavia, anche se la contestazione della legittimazione del Kantonale Steueramt a rappresentare i Comuni nelle procedure esecutive sfiora il pretesto, non si può ancora reputare il ricorso del tutto temerario, non solo perché la censura trattata al considerando 5 non era insostenibile, ma anche perché i resistenti non hanno portato tutta la chiarezza auspicabile sulla delega dell’esazione forzata al Kantonale Steueramt.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso nella procedura 15.2024.51 (es. n. __________12) è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
Il ricorso nella procedura 15.2024.52 (es. n. __________87) è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.50 (es. n. __________42) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.53 (es. n. __________32) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.54 (es. n. __________52) è respinto.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso nella procedura 15.2024.55 (es. n. __________37) è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.