Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.09.2024 15.2024.47

Incarto n. 15.2024.47

Lugano 27 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 16 maggio 2024 da

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la decisione che ammette l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 nell’esecuzione promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 febbraio 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 347'000.– oltre ad accessori.

B. Il 22 aprile 2024 l’UE ha ritornato all’escutente l’esemplare del precetto esecutivo per il creditore con l’indicazione della sua avvenuta notifica all’escusso l’8 aprile 2024 e il timbro “Nessuna opposizione”.

C. Mediante scritto del 30 aprile 2024 l’avv. PA 2, patrocinatrice dell’escusso, ha segnalato all’UE che il suo cliente, per il suo tramite, era venuto a conoscenza del precetto esecutivo soltanto quel giorno, dopo ch’ella si era recata presso l’ufficio, e ha quindi chiesto all’organo esecutivo di darle conferma dell’opposi­­zione totale interposta con il medesimo scritto.

D. Preso atto di tale comunicazione, tramite e-mail del 30 aprile 2024 l’Ufficio ha chiesto chiarimenti all’agente della polizia comunale di Locarno incaricato di notificare il precetto esecutivo, il quale, con e-mail di medesima data, ha risposto come segue:

“Da quello che mi ricordo, gli è stato messo in buca lettere nel pomeriggio, di Venerdì 5 Aprile, in busta chiusa, dopo autorizzazione scrit­ta e contatto telefonico (0__________, nei giorni precedenti).”

E. Facendo riferimento a tale dichiarazione, con provvedimento del 3 maggio 2024 l’Ufficio ha accertato che la notificazione è avvenuta validamente solo il 30 aprile 2024, sicché ha stabilito che l’opposizione interposta quello stesso giorno dalla patrocinatrice dell’escusso era tempestiva.

F. Con ricorso del 16 maggio 2024 RI 1 si aggrava contro tale decisione, chiedendo di annullare l’opposizione.

G. Tramite osservazioni del 5 giugno 2024 PI 1 si è opposto al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 21 agosto 2024.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 6 maggio 2024, il ricorso presentato il 16 maggio successivo è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Il ricorrente contesta la tempestività dell’opposizione interposta dall’escusso per il tramite della sua patrocinatrice, sostenendo che, come attestato nell’e-mail 30 aprile 2024 dell’agente di polizia, PI 1 ha autorizzato costui a depositare il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere, ciò che l’agente ha indicato di aver fatto il 5 aprile 2024, motivo per cui – a dire dell’insorgente – l’escusso era perfettamente a conoscenza della notificazione ed è affare suo se non si è premunito, nei giorni successivi, di ritirarlo. A fronte di tale circostanza, RI 1 reputa che l’opposi­zione dell’escusso attraverso la casuale scoperta dell’esistenza del precetto soltanto dopo l’ispezione della sua patrocinatrice pres­so l’UE il 30 aprile 2024 appaia un espediente che non può essere tutelato da questa Camera. Fa altresì notare che lo scritto della patrocinatrice si limita a menzionare che l’escusso non era a conoscenza del precetto, ma non indica nulla circa il fatto ch’egli sapeva di dover ricevere l’atto in questione, giacché tra le parti era pendente un contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, e ch’egli stesso ne aveva chiesto il deposito nella cassetta delle lettere. Per tale ragione, l’insorgente è del parere che l’escus­so neppure può avvalersi dell’art. 33 cpv. 4 LEF, non avendo invero fornito nello scritto del 30 aprile 2024 alcuna motivazione riguardo alla restituzione del termine per interporre opposizione.

Da parte sua, il resistente contesta di aver ricevuto il precetto esecutivo per posta o tramite la polizia, come pure nella maniera più assoluta l’esistenza di qualsivoglia intesa con la polizia, facendo valere di non aver rilasciato alcuna autorizzazione all’agente notificatore. Rileva pure in particolare che agli atti non vi è nessuna prova in tal senso, che nell’e-mail del 30 aprile 2024 l’agente di polizia si è espresso con un vago “da quello che mi ricordo…”, che non ha indicato chi esattamente ha depositato il precetto, limitandosi a spiegare che l’atto “gli è stato messo in buca lettere nel pomeriggio”, e che non ha menzionato alcuna eventuale autorizzazione rilasciatagli dall’escusso.

2.1 I precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF). L’agente incaricato di notificare l’atto (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnarli aperti al destinatario (o al suo rappresentante legale) nonché ad attestare su ambedue gli originali l’av­venuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF). Il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce una valida notifica, quand’anche l’escusso dovesse aver preventivamente accettato tale modo di comunicazione (DTF 117 III 7 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2021.118 del 23 febbraio 2022, consid. 3.1 e i rinvii).

2.2 Nel caso in rassegna, a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore l’agente notificatore ha indicato di aver consegnato l’atto al destinatario, ovvero a PI 1, l’8 aprile 2024 (doc. B). Sennonché, a successiva richiesta dell’UE, l’agente di polizia incaricato di consegnare il precetto, ovvero il cpl PI 2, ha risposto che, da quanto si ricordava, il precetto ese-cutivo era stato depositato, in busta chiusa, nella buca delle lettere dell’escusso venerdì 5 aprile, dopo contatti telefonici e sua autorizzazione scritta (e-mail del 30 aprile 2024).

Ora, ricordato che secondo la giurisprudenza l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice (sentenza della CEF 15.2021.55 del 30 agosto 2021, consid. 2.2 e rinvio), dalla dichiarazione rilasciata dall’agente di polizia emergono, come rileva a ragione il resisten­te, legittimi dubbi in particolare riguardo alle espressioni usate dal suo autore (“da quello che mi ricordo”) e alla contraddizione esistente tra la data di notificazione indicata sul precetto esecutivo (8 aprile) e quella sulla dichiarazione (5 aprile). Ad ogni modo, anche tenendo per attendibile il suo contenuto, il precetto esecutivo non può essere considerato validamente notificato il 5 aprile 2024, siccome, contrariamente a quanto prescrive la legge (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF), è stato depositato in busta chiusa nella cassetta delle lettere dell’escusso, e ciò indipendentemente dal fatto che PI 1 abbia eventualmente rilasciato all’agente di polizia un’au­torizzazione ad agire in tal senso, comunque non presente agli atti e da lui contestata (sopra, consid. 2.1 i.f.).

2.3 Il ricorrente non può essere seguito nemmeno ove sostiene che l’escusso doveva aspettarsi di ricevere il precetto esecutivo, dal momento che tra le parti era pendente un contenzioso dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona. La finzione di notificazione dell’atto alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale invero per il precetto esecutivo, proprio perché la legge prescrive la notifica nelle mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022, consid. 3.1.1 e riferimenti citati), circostanza che nella fattispecie né l’UE né l’escutente sono stati in grado di comprovare, motivo per cui ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso, secondo cui è venuto a conoscenza del precetto esecutivo il 30 aprile 2024, a seguito di un’ispezione della sua patrocinatrice presso l’UE.

2.4 Infine, la questione della restituzione del termine di opposizione giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF non si pone nella fattispecie, siccome l’escusso ha tempestivamente interposto opposizione al precetto esecutivo non appena ne è venuto a conoscenza per il tramite del­la sua patrocinatrice.

2.5 In definitiva, l’UE ha correttamente registrato l’opposizione dell’e­scusso con la data del 30 aprile 2024. Il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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