Incarto n. 15.2024.39
Lugano 5 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla terza domanda di revisione presentata il 26 aprile 2024 da
IS 1, c/o __________,
in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023 dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del creditore sequestrante
CO 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza dell’8 novembre 2023 (inc. 15.2023.64) questa Camera ha respinto il ricorso 23 giugno 2023 interposto da IS 1 contro il provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) aveva confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda di CO 1;
che con decisioni del 17 gennaio e 16 febbraio 2024 la Camera ha respinto due domande di revisione della sentenza dell’8 novembre 2023 formulate dall’escussa il 23 novembre 2023 e il 5 febbraio 2024, rilevando che la seconda istanza era al limite del temerario secondo l’art. 20a cpv. 2 n. 2, secondo periodo LEF;
che con scritto del 26 aprile 2024, IS 1 chiede, da una parte, la (terza) revisione della sentenza 15.2023.64 (2a revisione) emanata il 16 febbraio 2024 da questa Camera (domanda “A”), e dall’altra, “in alternativa o in subordine”, il “riesame” della sentenza 14.2019.53 del 6 giugno 2019 con cui la Camera ha decretato il noto sequestro, con contestuale accertamento della prescrizione dell’azione di merito di CO 1 (domanda “B”);
che il 6 maggio 2024 il presidente della Camera ha ordinato la disgiunzione delle conclusioni “A” e “B”, che si riferiscono a due decisioni diverse (15.2023.64 la prima e 14.2019.53 la seconda);
che con il presente giudizio viene esaminata la conclusione “A”;
che l’istante stessa ammette la tardività della sua domanda di revisione del 26 aprile 2024, inoltrata dopo la scadenza del termine di dieci giorni stabilito dall’art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), siccome la decisione di cui chiede la revisione le è giunta già il 25 marzo 2024;
che la degenza della madre già dal 7 marzo 2024 non è un ostacolo ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF che impediva alla figlia di agire tempestivamente, sicché non si può accogliere la sua domanda di restituzione del termine per presentare l’istanza di revisione;
che già per questo motivo la conclusione “A” è irricevibile;
ch’essa andrebbe del resto respinta nel merito;
che l’istante fonda infatti la domanda su due documenti nuovi, ossia una conferma per e-mail della Posta dell’11 giugno 2019 e un’e-mail del 22 aprile 2024 dell’__________ con cui la banca le conferma di aver trasmesso la copia del decreto di sequestro anche al suo patrocinatore, avv. __________, deducendone di aver avuto conoscenza del sequestro già l’11 giugno 2019 (e non il 13), sicché fa valere nuovamente la tardività della propria opposizione al sequestro e di riflesso la mancata sospensione del termine di convalida del sequestro giusta l’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF, con la conseguenza che il sequestro sarebbe caduco, l’azione di merito non avendolo convalidato tempestivamente;
che nelle decisioni relative alle sue due precedenti domande di revisione, già si è ricordato a IS 1 che chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente o in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto (sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1 e riferimento citato);
che nel caso in esame IS 1 non allega e ancora meno prova che i documenti da lei prodotti per la prima volta in questa sede siano già stati agli atti della causa 15.2023.64 (e ad ogni modo manifestamente escluso per l’e-mail del 22 aprile 2024);
che le circostanze nuove allegate dall’istante non possono nemmeno essere reputate costituire fatti che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento secondo l’art. 26 lett. b LPR, poiché non sono in gioco prescrizioni emanate nell’interesse pubblico (ma solo in quello delle parti alla procedura di sequestro) né interessi di terzi che non sono parte del procedimento nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF;
che il rispetto dei termini di azione o di ricorso è sì un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni grado di giudizio (art. 60 CPC), ma se viene emessa una decisione di merito definitiva malgrado l’assenza di un presupposto processuale, essa è nulla solo se il vizio è particolarmente grave (sentenza del Tribunale federale 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid. 3.2), ad esempio in caso d’incompetenza materiale o funzionale (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3) o di grave violazione del diritto di essere sentito (DTF 137 I 273 consid. 3.1), purché il vizio sia manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile e l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto (DTF 137 I 273 consid. 3.1; 129 I 363 consid. 2), come già spiegato all’istante in una recente sentenza (14.2024.42 del 19 luglio 2024 consid. 3.3);
che i presupposti della nullità non sono adempiuti in caso d’inosservanza di un termine di azione o di ricorso, poiché proprio lo scopo di sicurezza del diritto e di pace sociale perseguito dalle norme su quei termini impone di non modificare la situazione giuridica stabilita dalla decisione che le parti non hanno impugnato tempestivamente;
che ad ogni modo il giudice non è tenuto a ricercare d’ufficio i fatti dai quali dedurre la mancanza di un presupposto processuale, a meno che ne diano adito le allegazioni delle parti o fatti notori (sentenza del Tribunale federale 4A_100/2016 del 13 luglio 2016 consid. 2.1.1; nello stesso senso la decisione 4P.197/2003 del 16 gennaio 2004, consid. 3.2, citata dall’istante);
che l’istante non ha fatto valere nella procedura di opposizione al sequestro le allegazioni di fatto e i documenti addotti per la prima volta con la domanda in esame;
che la nuova tesi di RI 1 è del resto manifestamente abusiva se non temeraria, poiché aveva sostenuto l’ammissibilità della sua opposizione al sequestro in prima come in seconda istanza (v. sentenza della CEF 14.2021.89/90 del 31 gennaio 2022) e l’ha ancora ribadita esplicitamente nella prima istanza di revisione (ad 1.1, pagg. 3 e 4), prima di tornare sui suoi passi in modo inopinato e strumentale alla luce della decisione sulla prima istanza di revisione;
che IS 1 non può seriamente invocare la propria buona fede (a pag. 3 della domanda), mentre afferma lei stessa di aver discusso con il suo patrocinatore, avv. __________, del decreto di sequestro;
che contraddittorio, il suo modo di agire non meriterebbe ad ogni buon conto alcuna tutela (art. 2 cpv. 2 CC);
che il suo comportamento s’inserisce d’altronde in una tendenza recente a contestare tutte le decisioni, anche da tempo passate in giudicato (v. inc. sentenza odierna 14.2024.61), con domande di riesame o di revisione (domanda 9 agosto 2024 relativa alla sentenza 15.2024.17 del 19 luglio 2024), contando apparentemente, per quanto attiene ai provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento, sulla gratuità della procedura, a differenza di quanto vale in caso di ricorso al Tribunale federale;
che siccome la domanda è temeraria, la tassa di giustizia e le spese, di fr. 500.–, vanno poste a carico dell’istante, cui va inoltre inflitta una multa di fr. 500.– (art. 20a cpv. 2 n. 5, secondo periodo LEF, e 16 cpv. 1 LPR), tenuto conto del fatto che si tratta della prima sanzione inflitta a IS 1 (però già ammonita, in una procedura di ricorso, con sentenza 15.2022.64 del 8 settembre 2022, pag. 5);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine per presentare istanza di revisione è respinta.
La domanda di revisione è irricevibile siccome tardiva e temeraria.
La tassa e le spese della presente procedura, di fr. 500.–, sono poste a carico di IS 1, cui viene inoltre inflitta una multa di fr. 500.– per domanda di revisione temeraria.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.