Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.2024 15.2024.34

Incarto n. 15.2024.34

Lugano 12 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 aprile 2024 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ avvenuta il 6 febbraio 2024 a carico del ricorrente su istanze di

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Su istanza della Confederazione Svizzera e dello Stato del Cantone Ticino, il 5 febbraio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha emesso due decreti di sequestro a carico di RI 1 a garanzia di fr. 61'977.– (imposte federali dirette dal 2013 al 2022 oggetto di attestati di carenza di beni [ACB]), rispettivamente di fr. 169'418.55 (imposte cantonali dal 2013 al 2022 oggetto di ACB e decreti di multa). Il giorno successivo, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ne ha proceduto all’esecu­zione, notificando alla Postfinance AG il sequestro del conto di RI 1 limitatamente a fr. 231'395.55 (pari alla somma dei due sequestri), oltre alle spese. L’UE ha inviato alle parti i relativi verbali (n. __________8 e __________4) il 9 febbraio e nuovamente una rettifica dello stesso il 15 febbraio 2024.

B. Il 12 febbraio 2024, l’Ufficio esazione e condoni (UEC), per conto degli enti sequestranti, ha convalidato i sequestri con due doman­de di esecuzione. RI 1 non ha interposto opposizione ai relativi precetti esecutivi (n. __________3 e __________9). Adito con due domande di proseguire quelle esecuzioni, il 18 e il 21 marzo 2024 l’UE ha emesso due avvisi di partecipazione al pignoramento già eseguito il 28 febbraio 2024 in via supercautelare a favore delle esecuzioni della PI 3 (n. __________), dello Stato del Canton Ticino (n. __________) e della PI 4 (n. __________) con la notifica del pignoramento di un credito di fr. 34'553.– alle principali banche della piazza (ma apparentemente non alla Postfinance AG).

C. Con ricorso dell’8 aprile 2024, RI 1 ha chiesto, in via supercautelare, di far ordine all’UE di bloccare qualsivoglia versamento ai suoi creditori al beneficio dei due sequestri, e nel merito di annullarli e di revocare il blocco dei suoi conti presso la Postfinance AG.

D. Con ordinanza del 17 aprile 2024, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.

E. Con osservazioni del 23 aprile 2024, gli enti sequestranti si sono rimessi alla decisione della Camera e così ha fatto anche l’UE nelle sue del 17 maggio 2024.

F. L’11 luglio 2024, RI 1 ha chiesto all’UE di sbloccare il conto sequestrato almeno a concorrenza degli interessi ipotecari e di mora fino al 31 luglio 2024, di fr. 12'651.70, così come dello scoperto sul conto d’appoggio e spese di chiusura, di fr. 391.15, menzionati nello scritto 2 luglio 2024 con cui l’UBS ha disdetto il mutuo ipotecario relativo alla sua residenza, in modo da permettergli di scongiurare la perdita del suo alloggio. Interpellato dal pre­sidente della Camera, il ricorrente ha prodotto la lista dei saldi dei conti sequestrati, pari a complessivi fr. 213'876.91, affermando che sono tutti bloccati, tranne il conto privato sul quale vengono accreditate le rendite AI, il cui saldo è di fr. 647.65. Invitato a spiegare perché sul suo e-conto di risparmio risultava un saldo di soli fr. 18'042.99, mentre nel suo scritto dell’8 febbraio 2024 la Postfinance aveva comunicato all’UE di aver “riservato” su quel conto fr. 41'881.91 (oltre ai fr. 189'513.64 bloccati sul conto privato), il ricorrente è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).

1.1 Sia l’UE sia l’UEC ritengono il ricorso manifestamente tardivo, giac­ché i verbali di sequestro sono stati notificati all’escusso il 19 febbraio 2024 ed egli non ha interposto opposizione contro i precetti esecutivi a convalida dei sequestri.

L’UEC riserva invero la possibilità di farne astrazione in caso di violazione del minimo esistenziale dell’escusso, ciò che a suo parere non sarebbe comunque ancora dimostrato.

1.2 In virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 66 ad art. 93 LEF). Ancorché manifestamente tardivo, il ricorso può quindi nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF (cfr. sentenza della CEF 15.2023.104 del 20 dicembre 2023, consid. 1.2), specie perché l’UE non ha ancora proceduto al calcolo del minimo esistenziale dell’escusso, neppure dopo aver saputo, a ricezione dei documenti inviati dalla patrocinatrice del ricorrente il 13 maggio 2024 dopo l’inoltro del ricorso, che l’avere sul conto pignorato è verosimilmente il saldo del versamento del suo avere di libero passaggio di fr. 426'510.13 presso la Cassa pensione FFS effettuato il 20 mar­zo 2023 dalla Fondazione istituto collettore LPP (v. sotto consid. 2.2).

  1. Il ricorrente allega che sul suo conto presso la PostFinance, ogget­to dei sequestri (e dei pignoramenti), è stato versato il suo libero passaggio in seguito al riconoscimento di una rendita d’invalidità del 100%. Afferma che la sua rendita AI di fr. 2'450.– mensili è insufficiente a coprire il suo minimo esistenziale, da lui valutato in fr. 3'700.– (base di fr. 1'200.– + interessi ipotecari, ammortamenti e spese di fr 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l’automobile di fr. 200.–), sicché deve far capo al suo avere pensionistico, da ritenere secondo lui impignorabile, poiché è necessario a compensare l’ammanco di fr. 15'000.–/anno riportato a un’aspettativa di vita di almeno 20 anni.

2.1 Nelle osservazioni al ricorso l’UEC si rimette al giudizio della Camera pur qualificando il ricorso come un “processo alle intenzioni”, dal momento che l’UE non si è ancora determinato sulla pignorabilità dei diritti sequestrati.

Nelle sue l’UE giunge alla stessa conclusione, non senza contestare la censura relativa al mancato accertamento della situazione finanziaria dell’escusso, facendo valere ch’egli è rimasto silente fi­no al ricorso dell’8 aprile 2014 e non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue contestazioni. Rileva che la somma sequestrata è limitata a fr. 231'395.55 a fronte di un libero passaggio di fr. 426'506.10 (all’8 marzo 2023).

2.2 Si dà atto all’UE che prima del ricorso non era possibile determinare l’origine dei fondi depositati sul conto postale sequestrato poiché l’escusso era rimasto silente fino ad allora. La situazione è però cambiata dopo l’inoltro dell’impugnativa, con cui il ricorrente ha reso verosimile che l’avere sequestrato potesse essere costituito della prestazione di libero passaggio di fr. 426'506.10 al 16 febbraio 2023 di cui all’attestazione prodotta quale doc. H, confermata dal dettaglio dei movimenti del conto (stampato dall’app della Postfinance) accluso all’invio del 13 maggio 2024, relativo all’ac­credito di fr. 426'510.13 il 20 marzo 2023 da parte della Schweize­rische Sozialpartner-Stiftung (Fondazione istituto collettore LPP).

2.2.1 Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza di questa Camera del 17 aprile 2024, le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili, ovvero dopo il verificarsi dell’evento assicurato oppure dopo il trasferimento della prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio e una richiesta dell’escusso volta al suo versamento (DTF 148 III 232 consid. 6.2), sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; citata 148 III 232 consid. 6.2.2; DTF 121 III 285 consid. 3; 120 III 71 consid. 2/c). Il Tribunale federale ha parificato, sotto que­sto profilo, i versamenti in capitale alle rendite in modo da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 117 III 20 consid. 4/a e 4/b; 115 III 45 consid. 1/b; 113 III 10 consid. 1-3). Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una rendita con l’importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l’Uf­ficio deve stabilire l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base alla sua età, potrebbe comprare pres­so un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza, co­sì poi da limitarne il pignoramento per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza (DTF 113 III 10 consid. 5; sentenze della CEF 15.2014.49 del 2 lu­-glio 2014 consid. 2.2 e 15.2008.64 del 29 agosto 2008, RtiD I 2009 730 n. 64c, consid. 8).

2.2.2 Nel caso in esame, per poter pignorare la prestazione di libero passaggio versata sul conto postale dell’escusso, l’UE avrebbe quindi dovuto stabilire il suo minimo esistenziale, d’ufficio, già allo stadio del sequestro (art. 93 LEF, cui rinvia l’art. 275), e in ogni caso in vista del pignoramento, cui esso doveva procedere a ricezione delle domande di proseguimento delle esecuzioni a convalida dei sequestri presentate l’11 marzo 2024, la sola partecipazio­ne al pignoramento già eseguito il 28 febbraio 2024 non bastando, siccome verte su un credito di fr. 34'553.– insufficiente a coprire sia l’una che l’altra delle pretese degli enti sequestranti (oltre ai crediti degli altri partecipanti al gruppo).

2.3 Che la somma da garantire con i sequestri, di fr. 231'395.55 oltre ad accessori, sia inferiore al libero passaggio di fr. 426'506.10 riconosciuto all’escusso all’8 marzo 2023 non è decisivo, da una parte perché non è dato di sapere a quanto ammonti ora il saldo dei conti postali (al 24 luglio 2024 risultava di soli fr. 213'876.91 secondo l’estratto assunto dalla Camera) e dall’altra poiché secondo la giurisprudenza appena citata (sopra consid. 2.2.1) il pignoramento non può eccedere dodici volte la quota pignorabile (eccedente il minimo esistenziale dell’escusso) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza.

  1. Nel ricorso RI 1 ha sostenuto che il suo minimo vitale ammonta a fr. 3'700.– mensili (base di fr. 1'200.–
  • interessi ipotecari, ammortamenti e spese di fr 1'700.– + premi LAMal di fr. 600.– + spese di trasferte con l’automobile di fr. 200.–). Entro il termine impartito dall’UE il 3 maggio 2024 per produrre tutti i giustificativi di pagamento delle spese da lui sostenute, l’escusso ha allegato al suo scritto del 13 maggio 2024 il dettaglio delle sue “spese correnti mensili”, ammontanti a fr. 3'936.30 complessivi.

3.1 Nelle sue osservazioni al ricorso, l’UE “presumerebbe” che il fabbisogno del ricorrente possa essere di fr. 2'745.– mensili (base di fr. 1'200.–, spese d’abitazione di fr. 1'325.–, pari agl’interessi ipotecari dovuti all’UBS senza ammortamenti e spese di riscaldamento di fr. 220.–, ancorché il pagamento di tali spese non sia stato comprovato). Ritiene invece di non poter riconoscere il premio della cassa malattia KPT, di fr. 476.90, in quanto non è più pagato da tempo, tanto che al riguardo sono pendenti esecuzioni e attestati di carenza di beni, né i premi dell’assicurazione responsabilità civile ed economia domestica, le spese d’elettricità non relative al riscal-damento (AIL), le spese di telecomunicazione e le tasse per l’ac­qua, la raccolta dei rifiuti e l’uso delle canalizzazioni, tutte comprese nel minimo di base di fr. 1'200.–. Non possono neppure essere considerati eventuali costi legati all’uso del veicolo privato, poiché esso non “apparirebbe” impignorabile.

3.2 Si deve prendere atto che l’UE non ha emesso alcuna decisione sul minimo esistenziale del ricorrente, non ha verificato quale par­te del saldo dei conti postali è costituita dal capitale previdenziale versatogli, non ha stabilito quale rendita vitalizia immediata potrebbe essere comperata con il saldo di tale capitale e non ha pertanto determinato la quota pignorabile di siffatta rendita, tenuto con­to della rendita AI di fr. 2'450.– mensili, nel senso dell’art. 93 LEF. Occorre pertanto rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a tali accertamenti, o meglio:

a) stabilisca con un provvedimento il minimo esistenziale del ricorrente, tenuto conto che secondo la più recente giurisprudenza della Camera gli escussi che vivono in casa propria hanno il diritto di aggiungere al proprio minimo vitale la tassa per l’uso delle canalizzazioni (sentenze della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 4.3.1 e 15.2021.129 del 3 maggio 2022, RtiD 2023 I 670 n. 41c, consid. 5.1) e ricordata la facoltà offerta all’escusso dall’art. 93 cpv. 4 LEF, entrato in vigore il 1° luglio 2024, di chiedere all’ufficio d’esecuzione di pagare, per la durata del pignoramento, i premi correnti e le partecipazioni ai costi dell’assicura­zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) direttamen­te all’assicuratore prelevando le somme necessarie dai redditi pignorati, ciò che presuppone tuttavia che l’escusso consegni all’UE il contratto d’assicurazione e le fatture dei suoi premi e partecipazioni maturati durante il pignoramento;

b) chieda alla Postfinance un estratto dei conti sequestrati (e da pignorare) con i movimenti dal marzo del 2023 e determini quale parte del saldo attuale è da ricondurre al capitale previdenziale versato il 20 marzo 2023;

c) domandi a un assicuratore privato di calcolare quale rendita vitalizia immediata l’escusso potrebbe comprare con il saldo del capitale previdenziale stabilito al punto “b” che precede;

d) determini la quota pignorabile del capitale previdenziale residuo (secondo il punto “b”) nel senso dell’art. 93 LEF, ovvero la differen­za tra la somma della rendita AI (di fr. 2'450.– mensili) – impignorabile ma computabile (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii) – e della rendita vitalizia immediata calcolata al punto “c” e il minimo esistenziale fissato al punto “a”;

e) pignori (e confermi il sequestro) del saldo dei conti postali limitatamente a dodici volte la quota pignorabile stabilita al punto “d” (art. 93 cpv. 2 LEF; sopra consid. 2.2.1);

f) prelevi, se l’escusso chiederà il pagamento diretto dei premi LAMal correnti e delle eventuali partecipazioni e fornirà i documenti necessari (sopra ad “a”), le spese in questione direttamente sulla somma pignorabile accertata al punto “e”, non computandole nel minimo esistenziale.

  1. Non risulta che la moglie del ricorrente abbia un diritto reale sul capitale previdenziale, che d’altronde è stato versato su un conto intestato esclusivamente a lui. Ella potrà se del caso rivendicare la metà che il ricorrente asserisce essere di spettanza di lei (art. 106 LEF). Nel frattempo ciò non osta al sequestro e al pignoramento dell’intera quota pignorabile di questo capitale.

  2. In assenza d’indicazioni contrarie del ricorrente (sopra ad F), il saldo non pignorato del conto postale privato sul quale la Postfinance ha “riservato” (solo) fr. 41'881.91 dovrebbe permettere di pagare le somme indicate nel suo scritto dell’11 luglio 2024. Non può quindi essere dato seguito alla sua richiesta dell’11 luglio 2024.

Gli rimane ad ogni modo la facoltà di ripresentare la domanda all’UE, fermo restando che la nuova decisione, fondata sul considerando 3.2, dovrebbe limitare il pignoramento in modo sufficiente a lasciare a sua disposizione quanto necessario al pagamento delle somme in questione.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché determini nuovamente il sequestro dei conti postali di RI 1 secondo le indicazioni riportate nel soprastante considerando 3.2.

  1. Non è dato seguito alla richiesta del ricorrente dell’11 luglio 2024.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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