Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2024 15.2024.33

Incarto n. 15.2024.33

Lugano 30 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2024 di

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 13 febbraio 2024 a favore delle esecuzioni n. ____________________ e __________ dall’altra, promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________, il 19 e il 25 gennaio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha avvisato RI 1 del pignoramento fissato per il 25 gennaio. Siccome ella non si era presentata, l’UE l’ha convocata con scritto dello stes­so 25 gennaio a presentarsi presso i suoi sportelli entro il 2 febbraio 2024 portando con sé la sentenza di divorzio, la prova del versamento del contributo di mantenimento, la polizza della cassa malati e la prova del pagamento dei premi dei tre mesi precedenti, nonché i conteggi di eventuali altre spese e i relativi giustificativi di pagamento.

B. RI 1 non ha dato seguito alla convocazione né trasmes­so la documentazione richiesta, ma con e-mail del 27 gennaio 2024 ha contestato il credito dell’PI 1 e ha chiesto all’Ufficio sia di sospendere l’esecuzione, sia d’indicarle la procedura da seguire per ottenere la “revisione di questa decisione” (con cui – pare di capire – la sua opposizione all’esecuzione dell’PI 1 è stata parzialmente rigettata in via provvisoria).

L’UE ha risposto all’escussa con e-mail del 29 gennaio seguente ch’ella avrebbe dovuto impugnare la sentenza 9 novembre 2023 della Pretura di Mendrisio-Nord mediante reclamo entro dieci gior­ni dal suo ricevimento, sicché essa era passata in giudicato, e l’ha invitata nuovamente a trasmettergli la documentazione richiesta nello scritto del 25 gennaio 2024.

C. Con messaggio elettronico dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio ha invitato RI 1 per la terza volta a trasmettergli la documentazione richiesta nello scritto del 25 gennaio 2024.

Sempre in via elettronica l’escussa ha risposto all’UE di non aver ricevuto alcuna richiesta d’inoltrare documenti oltre a quelli già in possesso dell’Ufficio. Ha ricordato di aver già trasmesso sia il (nuo­vo) contratto di locazione, sia la sentenza di divorzio. Ha precisato che avrebbe potuto “al massimo” aggiungere le fatture per la psicoterapia della figlia PI 4, il “necessario per far mangiare i figli a scuola” e la fattura di un magazzino, in cui aveva depositato varie cose in attesa che l’ex marito PI 5 comprasse l’alloggio che ora abitano lei e i figli. Infine, ha ribadito che la sua situazione economica era invariata.

In risposta sempre dell’8 febbraio 2024, l’Ufficio ha precisato di essere tenuto, a ogni esecuzione, a chiedere i giustificativi delle entrate e delle uscite, nonché la prova dei relativi pagamenti, sebbene tali documenti fossero già stati prodotti in precedenza. L’ha quindi invitata, per la quarta volta, a trasmettergli la documentazione richiesta.

L’escussa ha replicato di poter “reperire facilmente i contratti”, ma di non poter fare lo stesso con i giustificativi, perché “non li ricev[e] in tempo reale visto che pag[a] con la carta”. Ella non ha però trasmesso alcunché.

Nella sua e-mail del 9 febbraio 2024, l’Ufficio ha puntualizzato che nella determinazione del minimo d’esistenza poteva “prendere in considerazione unicamente le spese che [ella] giustifica […] con le prove di pagamento”, dovendone “dare prova ai creditori”.

D. Il 13 febbraio 2024 l’Ufficio ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1, composti degli alimenti di fr. 6'960.– versati dall’ex marito PI 5 a lei e ai figli PI 3 (2007) e PI 4 (2008), dedotti fr. 2'400.– da lui assunti direttamente per le spese dell’alloggio di sua proprietà messo a diposizione loro, sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

4'560.00

100% alimenti

Totale

fr.

4'560.00

100%

Minimo d’esistenza

Importo di base

fr.

1'350.00

Supplemento figlio minorenne con più di 10 anni (PI 3)

fr.

600.00

Supplemento figlio minorenne con più di 10 anni (PI 4)

fr.

600.00

Spesa per l’alloggio­

fr.

2'400.00

già dedotto dagli alimenti

Totale

fr.

4'950.00

100%

L’UE ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso PI 5, l’importo di fr. 2'010.–, pari al reddito dell’escussa (fr. 4'560.–), dedotto il minimo esistenziale di lei e dei figli (di fr. 2'550.– al netto delle spese d’alloggio di fr. 2'400.– già tolte dagli alimenti).

E. Il 15 febbraio 2024, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio in via elettronica diversi documenti (ordini di pagamento, fatture relative alla psicoterapia della figlia PI 4 e al deposito presso il noto magazzino) di cui esso “non [aveva] tenuto conto” nella decisione di pignoramento.

F. Con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 ha chiesto “un sensibile ridimensionamento della cifra pignorata” e, al contempo, la concessione della possibilità di versarla mediante ordine permanente “come del resto fino ad ora fatto”. Ha allegato all’impugnativa i documenti già trasmessi il giorno precedente, oltre a diversi altri (attestazione di frequenza del liceo di Lugano da parte di PI 4; pagella scolastica liceale di PI 3; certificazione che quest’ul­timo è affetto da una “patologi[a] neoplastica maligna”; offerta del­l’PI 6 all’escussa di pagare un debito pregresso mediante versamenti mensili di fr. 66.15; comunicazione della __________ al­l’e­scussa relativa al blocco della sua carta di credito fino al pagamento dello scoperto di fr. 7'362.10).

G. Con osservazioni del 9 aprile 2024, l’PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso, protestate spese e ripetibili, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di non aver commesso alcun errore. Lo Stato del Cantone Ticino è invece rimasto silente.

H. Il 25 aprile 2024 l’UE ha emesso l’avviso di partecipazione al pignoramento nell’esecuzione n. __________ dello Stato del Cantone Ticino.

I. Nel termine assegnatole dal presidente della Camera con ordinan­za del 19 luglio 2024, il 6 agosto 2024 la ricorrente ha prodotto parte dei documenti giustificativi richiesti, con le relative spiegazio­ni, aggiungendo altri documenti e osservazioni sul credito fatto valere dall’PI 1. Gli escutenti non hanno presentato osservazioni al riguardo entro il termine impartito loro con ordinanza del 14 agosto 2024.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 13 febbraio 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

  2. Con il ricorso, RI 1 chiede “un sensibile ridimensionamen­to della cifra pignorata e, al contempo, che sia [ella] direttamente a versarla mediante ordine permanente, come del resto [ha] fino ad ora fatto”, e ciò per varie ragioni.

3.1 Innanzitutto, RI 1 contesta il provvedimento impugna­to, siccome non tiene conto di diversi contratti esistenti, tra cui quello relativo alla carta di credito usata per comprare i materassi, le sedie, la lavatrice e le scrivanie per i suoi figli, rilevando che l’impossibilità di rimborsare le relative rate, a causa del pignoramento, porterà a nuove esecuzioni e dunque a un ulteriore indebitamento, che secondo lei il pignoramento dovrebbe evitare. La ricorrente evoca inoltre gli accordi con cui si è impegnata a pagare i crediti posti in esecuzione in passato, osservando che il pignoramento contestato le impedirà di adempirli e così di beneficiare del­le facilitazioni accordatele.

3.1.1 Ebbene, pagamenti di debiti all’infuori dell’esecuzione non libera­no l’escusso da quelli posti in esecuzione e non gli danno diritto a un minimo esistenziale superiore a quello stabilito dall’art. 93 LEF. Non possono quindi essere computati né in deduzione dei suoi redditi, né come supplemento al minimo vitale, ove non si tratti di una trattenuta obbligatoria o di una spesa vitale ricorrente nel sen­so dell’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2023.32 del 18 settembre 2023, consid. 6). Nel caso in esame, non risulta dai documenti prodotti con il ricorso (essenzialmente degli ordini di pagamento [doc. 5 e 7], il cui valore probante circa l’effettiva esecuzione è del resto dubbio) che riguardino spese esistenziali correnti. Per quan­to attiene alle spese pagate con la carta di credito fornita dalla Vi­seca, non solo non si evince il loro oggetto dal documento accluso al ricorso (doc. 6), ma secondo la cifra II/7 della Tabella pagamenti rateali per l’acquisto a rate, la locazione o il leasing di beni impignorabili sono da considerare nel minimo vitale solo se le pattuizioni contrattuali lo esigono e l’escusso ne dimostri il versamento, a condizione che il venditore si sia validamente riservato la proprietà, presupposto che nel caso concreto non risulta adempiuto.

3.1.2 Contrariamente poi a quanto crede la ricorrente, il pignoramento è un provvedimento di esecuzione forzata che non serve a impedire nuove esecuzioni o indebitamenti, bensì a soddisfare l’escu­tente in via coattiva. Su questo punto il ricorso è dunque infondato.

3.2 La ricorrente si duole d’altronde che la decisione impugnata non tiene conto del suo ordine permanente attivato da oltre un anno a favore dell’UE, sicché il pignoramento del contributo di mantenimen­to direttamente presso l’ex marito “non ha ragione di essere, anzi, infastidendo il [suo] ex marito, serve solo a rendere tesi i [loro] rapporti, cosa che si ripercuote sul benessere dei [loro] figli”.

3.2.1 In linea di principio l’ufficio d’esecuzione è tenuto ad avvertire del pignoramento il terzo debitore del reddito pignorato e del suo obbligo di pagare d’ora innanzi i suoi debiti all’ufficio (art. 99 LEF). Un pignoramento solo nelle mani del debitore senz’avviso al terzo debitore – detto Stillpfändung o pignoramento silenzioso – è ammesso nella prassi a determinate condizioni quando verte sul salario dell’escusso, ma egli non ha il diritto di esigerlo (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 99 LEF). Le tre condizioni, cumulative, sono indizi credibili che il posto di lavoro del debitore è a rischio, il consenso di tutti i creditori del gruppo e la promessa attendibile da parte del debitore di pagare regolarmente lui stesso l’importo mensile pignorato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_544/2012 del 24 luglio 2012).

3.2.2 Nella fattispecie, a parte il fatto che appare dubbia l’estensione della prassi del pignoramento silenzioso ai contributi alimentari, la ricorrente non ha in ogni caso alcun diritto a esigerlo e difettano almeno due dei tre presupposti stabiliti dalla prassi, ovvero il consenso di tutti i creditori del gruppo e indizi concreti che la ricorrente sia in grado di versare all’ufficio, mediante un ordine di pagamento permanente, la somma mensile ora pignorata (fr. 2'010.–), quello esistente, di fr. 100.– mensili, essendo manifestamente insufficien­te, a supporre che sia tuttora attivo, ciò di cui è permesso dubitare stante il blocco della sua carta di credito. Non può quindi essere dato seguito alla sua richiesta.

3.3 RI 1 lamenta anche l’omessa presa in considerazione delle spese della cassa malati.

3.3.1 È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accer­tamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se fuori dall’ordinario (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii).

Con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se egli non presta la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza non è te-nuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011 consid. 2.1) e in caso di rifiuto può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; decisioni della CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023 consid. 3.1).

3.3.2 Anche le spese della cassa malati possono essere considerate nel minimo esistenziale soltanto se l’escusso ne prova l’ammon­tare e il regolare pagamento (tra tante: citata 15.2023.32 consid. 1, e sopra consid. 2; Tabella, punto II/8). Sebbene l’UE l’abbia invitata a produrre detta prova per ben quattro volte in modo espres­so (convocazione del 25 gennaio 2024, e-mail del 29 gennaio e [due] dell’8 febbraio) e in modo generico (e-mail del 9 febbraio), la ricorrente non ha prodotto le prove richieste, neppure con il ricorso né con il suo scritto del 6 agosto 2024. Si è limitata a scrivere, contro ogni evidenza, di “non [aver] ricevuto alcuna richiesta di inoltrare documenti oltre quelli che [erano] già in possesso” dell’UE (e-mail dell’8 febbraio 2024) e in ogni caso non ha poi prestato la collaborazione richiesta, neppure dinnanzi alla Camera, pur avendola adi­ta nel proprio interesse, sicché i premi della cassa malati, il cui regolare pagamento non risulta dagli atti, non possono essere aggiunti al suo minimo vitale (sopra consid. 3.3.1).

3.3.3 Alla ricorrente rimane la facoltà, prevista dall’art. 93 cpv. 4 LEF entrato in vigore il 1° luglio 2024, di chiedere all’UE di pagare i premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) direttamente all’assicuratore prelevando le somme necessarie dagli alimenti pignorati. Ciò presuppone tuttavia che la ricorrente consegni all’UE il contratto d’assi­curazione e le fatture dei suoi premi e partecipazioni. Quelli dei figli vanno invece pagati con la parte degli alimenti che spettano loro (v. sotto consid. 4 e 4.1).

3.4 Secondo RI 1, l’Ufficio ha ignorato un suo ricorso nei confronti di uno dei “debitori” (recte: creditori), con cui ha contesta­to il fatto che “non [le] sono ancora stati notificati i giustificativi delle somme richieste e che già in passato avev[a] dimostrato che erano state conteggiate in modo deficitario”.

In realtà RI 1 non ha presentato alcun ricorso formale oltre a quello in esame. Si è infatti limitata, con un’e-mail del 27 gennaio 2024, a contestare il credito dell’PI 1, per cui l’UE l’aveva avvisata del pignoramento. L’organo esecutivo le ha giustamente risposto che una simile contestazione avrebbe dovu­ta essere fatta valere mediante un reclamo contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione entro dieci giorni dalla notifica-zione della stessa. Ella non ha poi più fatto alcun accenno alla questione né presentato ricorso contro l’avviso di pignoramento. Al riguardo il ricorso è pertanto infondato.

3.5 RI 1 contesta il provvedimento impugnato anche perché l’UE non ha computato le spese di vitto, di viaggio e di acquisto del materiale scolastico, ch’ella afferma di sostenere per il fatto che i suoi due figli frequentano il liceo.

3.5.1 Orbene, le spese per il pranzo dei figli a scuola sono già comprese nell’importo di base di fr. 600.– per figlio che l’Ufficio ha computato nella decisione impugnata in base al punto I della Tabella. Quanto alle spese di viaggio e per il materiale scolastico dei figli, possono essere riconosciute quali supplementi particolari per la loro istruzione (sentenza della CEF 15.2023.109 del 27 dicembre 2023, consid. 3.1 e Tabella, punto II/6), ma, come per tutti gli altri supplementi, a condizione che l’escusso ne provi l’ammontare e il regolare pagamento (sopra consid. 3.3.1), ciò che doveva essere chiaro alla la ricorrente (sopra consid. 3.3.2). Ciò nonostante, sia davanti all’UE che con il ricorso, ella non ha né quantificato il supplemento richiesto né ne ha dimostrato il regolare pagamento.

3.5.2 Con lo scritto del 6 agosto 2024, la ricorrente ha finalmente prodotto la ricevuta d’acquisto dell’abbonamento annuo Arcobaleno per la figlia, di fr. 714.–, necessario al suo spostamento dal domicilio di Mendrisio al liceo cantonale di Lugano 1, e diverse ricevute d’acquisto di libri scolastici per complessivi fr. 618.10. Si potrebbe così aggiungere d’ufficio (cfr. art. 22 LEF) al minimo esistenziale della famiglia un supplemento per spese d’istruzione dei figli di fr. 111.– mensili ([fr. 714.– + 618.10] ÷ 12). Alle due fatture per uscite di studio del figlio, di fr. 380.– e fr. 46.–, non è invece allegata la prova del pagamento, sicché non possono essere riconosciute. La questione è invero senza rilievo poiché gli alimenti dovuti ai figli coprono le loro spese esistenziali (sotto consid. 4.2).

3.6 RI 1 lamenta che l’UE non abbia preso in considerazione i seguenti costi: 1) le spese per gli “esami/interventi chirurgici” del figlio, malato oncologico, nonché per le trasferte con la sua automobile per accompagnarlo (e, in caso di urgenza, con cui può andare a riprenderlo rapidamente) aIl’Istituto nazionale dei tumori di Milano, l’unico centro in Europa che tratta il suo tipo di tumore (“patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”), la cui necessità risulta dal fatto che “le terapie lo rendono debilitato e [dunque] non [può] portarlo in treno (che ha comunque un costo sovrapponibile alla benzina)”; 2) le spese per le sedute settimanali di “psicoterapia specialistica” della figlia plusdotata, “a rischio di disturbi alimentari ed emotivi gravi”, nonché per le trasferte con l’automobile per accompagnarla a Varese, giacché l’unico spe­cialista presente in Ticino pratica una tariffa più costosa, che sarebbe comunque interamente a suo carico.

3.6.1 Secondo il punto II/8 della Tabella, all’escusso va riconosciuto un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) ch’egli o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.117 del 13 marzo 2024, consid. 3.1, e Tabella, punto II/8).

3.6.2 In concreto, nel ricorso RI 1 non ha specificato né quan­tificato le spese mediche per il figlio da lei mediamente sostenute prima del pignoramento, precisando il numero, il luogo e il costo delle sedute in media mensile, e neppure dimostrato che tali spe­se siano a carico suo, e non dell’assicurazione malattia obbligatoria, che lo saranno anche durante il periodo di validità del pignora­mento e che le paghi effettivamente. Era pertanto impossibile per l’UE tenerne conto nel calcolo del minimo esistenziale.

Con lo scritto del 6 luglio 2024, la ricorrente ha prodotto alcune fatture per esami cui si è sottoposto il figlio PI 3 presso l’Istituto nazionale dei tumori (per complessivi € 407.60, pari a fr. 33.– mensili). Non ha però allegato, come richiestole nell’ordinanza del 19 luglio 2024, la prova del pagamento di quelle spese né l’atte­stato fiscale della cassa malati di PI 3 per i costi sanitari del 2023. Non può di conseguenza esserne tenuto conto. Gli alimenti spettanti al figlio coprirebbero del resto anche quelle spese (sotto consid. 4.2).

3.6.3 Per quanto riguarda le cure della figlia, la ricorrente ha prodotto tre fatture (all. 4) che indicano dodici sedute psicoterapiche in tre mesi, ossia in media quattro al mese di € 80.– ognuna (fr. 304.– mensili al cambio €/fr. di 0.95). Ammette però che queste cure, anche se fossero prestate in Svizzera, non sarebbero prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria. Non possono quindi ritenersi assolutamente necessarie nel senso dell’art. 93 LEF. Infatti, secondo la giurisprudenza solo i premi dell’assicurazione ma­lattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 323 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.59 del 18 ottobre 2023 consid. 6.1). Se ne può dedurre che anche le spese a carico dell’assicurazione complementare non fanno parte del minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF. Anche su questo punto la decisione impugnata va confermata.

  1. Dalla decisione di divorzio prodotta dalla ricorrente con lo scritto del 6 agosto 204 si evince che gli alimenti versati da PI 3 comprendono un contributo di fr. 2'000.– mensili per ogni figlio, oltre agli assegni di studio, mentre quello spettante personalmente alla moglie è di fr. 2'500.– (dispositivi n. 2.5 e 2.6).

4.1 Orbene, gli alimenti e le rendite d’invalidità della cassa pensione per i figli minorenni non possono essere considerati come redditi del genitore affidatario, ma vanno dedotti interamente (e non per un solo terzo come i redditi dell’attività lucrativa del figlio) dal minimo esistenziale del genitore che li riceve, ma al massimo a concorrenza delle somme computate per il mantenimento del figlio, quali il supplemento di base, i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria del figlio, le spese mediche e per l’istruzione del figlio ecc.; se sussiste un saldo importante, va computato come contributo equo alle spese esistenziali dell’economia domestica giusta l’art. 319 cpv. 1 CC (sentenza della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, RtiD 2022 II 726 n. 43c, consid. 4.2).

4.2 Nella fattispecie, occorre dunque anche riformare d’ufficio (cfr. art. 22 LEF) la decisione impugnata nel senso di limitare il pignoramen­to ai soli alimenti dovuti alla ricorrente, pari a fr. 2'500.–, da cui occorre dedurre la propria quota (di 5⁄12) delle spese d’abitazione di fr. 2'400.– compensate da PI 5 con la messa a disposizione dell’alloggio di sua proprietà, pari a fr. 1'000.–, e limitare il minimo esistenziale alle spese di lei senza le spese calcolate per i bisogni dei figli (minimi di base di fr. 1'200.– complessivi, quota parte delle spese di alloggio, spese d’istruzione e di cure sanitarie), pari a fr. 3'048.– (fr. 1'200.– + [2'400.– ./. 1'000.–] + fr. 111.– + fr. 33.– + fr. 304.–), che appaiono coperte dagli alimenti spettanti loro (fr. 4'000.–) anche prescindendo dalla prova del pagamento, specie perché le spese mediche dei figli che eccedono fr. 300.– devono essere sopportate per metà dal padre (sentenza di divorzio, dispositivo n. 2.4/c).

Il computo rettificato del minimo esistenziale della sola ricorrente si presenta quindi così:

Redditi

Debitrice

fr.

1'500.00

100% alimenti personali della moglie, dedotto la sua quota delle spese d’alloggio di fr. 2'400.–­

Totale

fr.

1'500.00

100%

Minimo d’esistenza

Importo di base

fr.

1'350.00

Supplementi figlio minorenni con più di 10 anni

fr.

0.00

coperti dagli alimenti spettanti loro

Spesa per l’alloggio­

fr.

0.00

già dedotta dagli alimenti

Spese d’istruzione dei figli

fr.

0.00

coperti dagli alimenti spettanti loro

Spese di cura dei figli

fr.

0.00

coperti dagli alimenti spettanti loro

Totale

fr.

1'350.00

100%

Il minimo vitale si riduce così da fr. 2'550.– a fr. 1'350.– e l’ecce­denza pignorabile indicativamente da fr. 2'010.– a fr. 150.– mensili.

  1. Secondo RI 1, l’Ufficio ha ignorato la sentenza di divorzio del 2017, che aveva stabilito un contributo di mantenimento già limitato al minimo esistenziale suo e dei figli, giacché allora l’ex marito “non aveva sufficiente sostanza per versare a [lei] l’intero stipendio cui [ella ha] dovuto rinunciare per accudire [il loro] figlio malato”. Allega inoltre che il contributo di mantenimento non è mai stato adeguato al rincaro, ma che non intende chiederne l’adegua­mento, sia perché il suo avvocato ritiene che “non [ne] valga la pena”, sia perché non può permettersi la spesa di un procedimen­to civile.

5.1 La nozione di minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF) non è identica a quella del minimo “allargato” sviluppata dalla giurisprudenza per la determinazione dei contributi di mantenimento del diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4; sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021 consid. 3) e ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione è esclusivamente competente per stabilire il minimo di tipo esecutivo, a prescindere da quello civile stabilito in un’eventuale decisione giudiziaria (cfr. sentenza della CEF 15.2023.37 dell’8 settembre 2023 consid. 4.2). Da questo punto di vista la sentenza di divorzio del 2017 invocata dalla ricorrente non vincola l’UE.

5.2 Dalla sentenza di divorzio (dispositivo n. 2.7) che la ricorrente ha prodotto solo con lo scritto 6 agosto 2024 si evince effettivamente che il contributo dovuto dall’ex marito debba essere adeguato al rincaro, di +/- fr. 99.– per i figli e fr. 124.– per la moglie, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo, di 101.1 punti al momen­to dell’emanazione della decisione di divorzio nel febbraio 2018, aumenta o diminuisce di 5 punti (base: dicembre 2015 = 100 pun­ti). Ora, l’indice è variato nel 2024 da 108.0 a 108.7, sicché gli ali­menti dovuto da PI 3 sembrano dover essere adeguati al rincaro. Sennonché non spetta all’UE agire contro di lui, la sua competenza limitandosi di principio all’incasso di crediti esigibili e incontestati (cfr. art. 100 LEF), bensì all’ex moglie (ancorché a suo dire il suo avvocato lo sconsigli), se del caso facendo capo all’istituto del gratuito patrocinio (art. 118 CPC), oppure agli escutenti, previa richiesta di pignoramento e assegnazione delle pretese per la parte degli alimenti da adeguare al rincaro nel senso dell’art. 131 LEF.

  1. RI 1 conclude il ricorso scrivendo che “al momento attuale non h[a] nemmeno i letti per dormire nella nuova casa (la sola che h[a] trovato con le esecuzioni in corso), cercav[a] di acquistare qualcosa ogni mese ma ora [le] sarà impedito” e che “togliendo […] la somma di 2010 fr si pone molto al di sotto della soglia di povertà prevista per le famiglie con 3 persone, il che significa costringer[li] a gravare sull’assistenza [sociale], oltre a peggiorare l’indebitamento”. La censura diventa senza oggetto con il pressoché accoglimento integrale del ricorso.

  2. Nello scritto del 6 agosto 2024, la ricorrente allega, per la prima volta, diverse nuove spese per i figli (lenti a contatto e occhiali, acquisti di medicamenti), da lei pagate recentemente. Trattandosi di spese diventate esigibili durante il pignoramento, non possono essere fatte valere nella procedura di ricorso, ma mediante revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), con una domanda all’UE di pagamento o di rimborso con le eccedenze incassate, se saranno sufficienti, dimostrando che gli alimenti versati a favore dei figli, dedotta la quota parte a carico del padre, non basta (v. sopra consid. 4.2).

  3. L’UE ha tenuto conto della pigione di fr. 2'400.– che PI 5 deduce dagli alimenti che versa(va) all’ex moglie e ai figli. Le osservazioni esposte dalla ricorrente nello scritto del 6 agosto 2024, oltre che tardive, sono quindi senza rilievo. Sono per contro irricevibili le censure rivolte alle pretese dell’PI 1 (sopra consid. 3.4). Quanto alla modifica della situazione che si verificherà quando il figlio PI 3 diventerà maggiorenne (il 9 gennaio 2025), l’UE ne terrà conto nel quadro di una procedura di revisione della decisione odierna (art. 93 cpv. 3 LEF), come pure di un’eventuale futura operazione.

  4. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso indicato nel sopra (consid. 4.2).

  5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che il pignoramento è limitato agli alimenti dovuti personalmente alla ricorrente, di fr. 1'500.– mensili (dedotta la sua quota di fr. 1'000.– delle spese di alloggio di fr. 2'400.–), e il minimo esisten­ziale mensile è ridotto a fr. 1'350.–, sicché il pignoramento è limitato alla parte degli alimenti eccedente fr. 1'350.– (indicativamente fr. 150.–).

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– RI 1, __________, __________; – RA 1, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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