Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2024 15.2024.31

Incarto n. 15.2024.31

Lugano 22 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 marzo 2024 di

RI 1 (rappresentata dalla RA 1 )

contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione, o meglio contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 12 marzo 2024 la RI 1 ha chiesto alla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) la continuazio­ne dell’esecuzione n. __________ da essa promossa nei confronti del­la PI 1;

che con decisione d’irricevibilità dello stesso 12 marzo, l’UE ha comunicato all’escutente di non aver potuto registrare la sua doman­da in quanto essa non aveva allegato la prova o dichiarazione che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito fosse trascorso infruttuoso o che l’azione fosse stata ritirata o definitivamente respinta, precisando che non bastasse al riguardo il timbro di passaggio in giudicato sulla decisione di rigetto dell’opposizione;

che con “reclamo” del 26 marzo 2024 la rappresentante dell’escu­tente ha chiesto l’accoglimento immediato della sua domanda e l’an­­nullamento immediato della fattura n. 202419664 di fr. 14.20 relativa al provvedimento impugnato;

che il 28 marzo 2024 la ricorrente ha prodotto la dichiarazione 8 feb­braio 2024 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest attestante come in relazione con il rigetto dell’opposizione provvisorio non fosse stata inoltrata alcuna azione di disconoscimento di debito, pur precisando di rimanere ferma sulla posizione espressa nel ricorso;

che il 29 marzo 2024 la ricorrente ha completato la documentazio­ne inviata all’UE, in particolare con la procura conferita alla sua rappresentante;

che nelle sue osservazioni del 3 aprile 2024, l’UE ha confermato la correttezza della decisione impugnata, conforme alla giurisprudenza federale e cantonale esplicitamente citata, ha considerato però che il ricorso fosse diventato probabilmente senza oggetto in seguito alla produzione della prova richiesta nel provvedimento avversato, tanto che avrebbe (ed effettivamente ha) emesso la comminatoria di fallimento dopo la fine delle ferie esecutive pasquali (o meglio l’8 aprile 2024), ha proposto il mantenimento della fattura contestata a carico dell’escutente e ha chiesto alla Camera di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori;

che con replica spontanea del 4 aprile 2024, la ricorrente ha chiesto una decisione della Camera e lo stralcio della fattura di fr. 14.20;

che per quanto riguarda la questione principale dell’annullamento della decisione impugnata, il ricorso è diventato senza oggetto con la produzione da parte della ricorrente dell’attestazione chiesta dal­l’UE nella decisione d’irricevibilità, la successiva emissione della comminatoria di fallimento (l’8 aprile 2024) e l’estinzione dell’ese­cuzione il 19 aprile 2024 in seguito al pagamento del credito posto in esecuzione;

che il ricorso rimane però di attualità per quanto attiene alla fattura di fr. 14.20, la quale può essere addossata alla ricorrente solo se la decisione d’irricevibilità è corretta;

che la (rappresentante della) ricorrente ritiene la decisione d’irrice­vibilità “immotivata, inaccettata ed inammissibile”, facendo valere che il titolare della RA 1, che svolge l’attività di recupero crediti dal 1911, non si è mai trovato in vita sua dinanzi a “un’assur­dità simile” e insinuando che la funzionaria all’origine della deci-sione impugnata potrebbe avere “forse degli interessi diretti e personali con il debitore”;

che tale esternazione, oltre che inammissibilmente offensiva ed estranea alle usanze nell’ambito amministrativo e giudiziario svizzero, improntate al rispetto delle parti e delle istituzioni, dimostra anche un’ignoranza sorprendente per chi si vanta di essere professionalmente attivo da oltre un ventennio nel settore del recupero crediti (pur persistendo a chiamare “reclamo” il rimedio giuridico all’autorità di vigilanza che l’art. 17 LEF designa come “ricor­so” dal 1997);

che il modulo n. 4 intitolato “Domanda di continuazione dell’esecu­zione” (https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/schkg/musterformulare/ form/04-i.docx.download.docx/04-i.docx) menziona a tergo, tra gli allegati da accludere alla domanda di continuazione, l’“attestazione che non è stata promossa un’azione di inesistenza del debito, oppure che, pro­posta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l’op­posizione è stata rigettata solo in via provvisoria”, in conformità con la giurisprudenza costante del Tribunale federale e la dottrina circa la nullità delle comminatorie di fallimento emesse pendente l’azio­ne di disconoscimento di debito (v. già la DTF 101 III 41 seg.; più recenti: sentenze del Tribunale federale 5A_579/2022 del 1° maggio 2023 consid. 4.2 e della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.2, massimata in RtiD 2021 II 751 n. 38c; Markus in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 159 LEF);

che l’esecuzione può infatti essere proseguita – e pertanto la comminatoria di fallimento emessa (art. 159 LEF) – solo se l’opposizio­ne al precetto esecutivo è stata tolta in base a una decisione esecutiva (cfr. art. 88 cpv. 1 a contrario e 79, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dell’opposizione rigettata in via provvisoria solo quando il rigetto è diventato definitivo, ossia quando l’escusso omette di promuovere azione di disconoscimento del debito o se questa è ritirata o respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);

che il timbro di passaggio in giudicato (o meglio l’attestazione di esecutività giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC) sulla decisione di rigetto provvisorio dell’esecuzione – che non è più necessaria dal 2011, siccome le decisioni di rigetto sono immediatamente esecutive, il reclamo (art. 319 lett. a e 309 lett. b n. 3 CPC) non avendo effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) – non può sostituirsi all’attestazione relativa all’azione di disconoscimento di debito, poi­ché certifica solo che la decisione di rigetto non è stata impugnata, non che il debitore non ha promosso azione di disconoscimento di debito o che tale azione (intesa di disconoscimento di debito, non di rigetto) è stata ritirata o definitivamente respinta;

che pertanto la ricorrente travisa manifestamente la giurispruden­za federale laddove, nella replica spontanea, sostiene che l’escu­tente avrebbe la scelta di produrre un’attestazione di passaggio in giudicato della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la decisione impugnata era quindi ineccepibile, sicché l’UE ha correttamente posto a carico dell’escutente la relativa tassa, da essa causata inutilmente nell’omettere di produrre l’allegato prescritto dal modulo n. 4 (DTF 37 I 583) – quand’anche ne fosse già in possesso, giacché l’attestazione prodotta solo il 28 marzo reca la data dell’8 febbraio 2024;

che l’UE non “rema contro i creditori” a chiedere il rispetto delle formalità legali;

che nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso va dunque respinto;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario impartire un termine alla ricorrente per produrre un esemplare del ricorso firmato dal fiduciario __________, da un rappresentante legale del­la stessa ricorrente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR, né notificare alla controparte il ricorso e la decisione;

che in materia di vigilanza non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF)

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Notificazione alla .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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