Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.01.2024 15.2024.2

Incarto n. 15.2024.2

Lugano 17 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 gennaio 2024 delle società

RI 1, __________ RI 2, __________ (patrocinate dall’avv. PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento di revoca della cessione alle ricorrenti del diritto della massa di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita emesso il 20 dicembre 2023 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti dell’

RI 3,


ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con provvedimento del 20 dicembre 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha revocato la cessione a favore della RI 1 e della RI 2 del diritto di promuovere azione civile o penale contro gli organi della fallita RI 3;

che con ricorso del 15 gennaio 2024, le società già cessionarie hanno postulato l’annullamento del provvedimento appena citato;

che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie, secondo le loro stesse affermazioni, le ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 21 dicembre 2023, durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2024: art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di ricorso di dieci giorni, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia martedì 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024;

che interposto solo lunedì 15 gennaio, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 127 segg.);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione all’avv.

.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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