Incarto n. 15.2024.18
Lugano 6 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 febbraio 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 gennaio 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 27 settembre 2023 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'834.75 oltre agli accessori, il 23 gennaio 2024, appurato che la stessa PI 1 aveva rigettato l’opposizione interposta dall’escusso in via definitiva con decisione del 17 gennaio 2024, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 16 febbraio 2024, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere più indipendente dal 31 dicembre 2019, sicché la sua iscrizione nel registro di commercio sarebbe da stralciare e l’esecuzione da continuare in via di pignoramento;
che tuttavia RI 1 risulta tuttora iscritto nel registro di commercio come titolare dell’impresa individuale “__________ di RI 1”;
che il criterio dell’iscrizione del debitore nel registro di commercio stabilito all’art. 39 LEF è puramente formale, sicché determina la via del fallimento a prescindere dalla correttezza dell’iscrizione, che l’ufficio d’esecuzione non può né deve verificare (DTF 135 III 370 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2000.123 del 18 ottobre 2000 consid. 2/a; Acocella in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 39 LEF e i rinvii);
che sarebbe spettato al ricorrente chiedere la cancellazione della ditta individuale ove non fossero più dati i motivi dell’iscrizione;
che sebbene ne dovesse chiedere e ottenere ora la cancellazione, egli rimarrebbe in ogni caso soggetto alla via del fallimento per sei mesi (art. 40 LEF);
che il ricorso va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a __________ .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.