Incarto n. 15.2024.139
Lugano 11 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2024 della
RI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la dichiarazione d’irricevibilità della domanda di realizzazione emessa il 18 dicembre 2024 nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 2 in liquidazione, __________
procedura che interessa anche
PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
quale terzo proprietario dei pegni di cui è stata chiesta la realizzazione;
ritenuto
in fatto: A. Mediante precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno emesso il 2 novembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 (in seguito: __________) ha escusso la PI 2 per l’incasso di fr. 4'528'962.37 oltre agli interessi del 2.875% dal 30 giugno 2021, indicando quali pegni “Diverse cartelle ipotecarie e meglio come da allegato facente parte integrante del presente precetto esecutivo”, che menziona sei delle cartelle ipotecarie registrali gravanti sei unità di proprietà per piani (PPP) intavolate nel Registro fondiario definitivo di , di cui quattro (, __________, __________ e __________) appartengono all’escussa e due (n. __________ e __________) a PI 1. Un esemplare del precetto esecutivo è stato notificato il 9 novembre 2022 a quest’ultimo nella sua qualità di terzo proprietario delle due PPP appena citate. Entrambi i coescussi hanno interposto opposizione.
B. Con sentenza del 16 novembre 2023 (SO.__________), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione promossa il 7 dicembre 2022 contro PI 1. Con decisione del 27 maggio 2024 (14.2023.133), questa Camera ha riformato la sentenza pretorile, accogliendo l’istanza e, di conseguenza, rigettando l’opposizione in via provvisoria.
C. Nel frattempo, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud, il 9 giugno 2023, ha dapprima dichiarato lo scioglimento della PI 2 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, quindi, il 19 settembre 2023, ne ha decretato il fallimento dal giorno stesso alle ore 15:00, ma nel contempo ha sospeso la liquidazione per mancanza di attivi.
D. Il 6 dicembre 2023, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato senza oggetto e, di conseguenza, stralciato dai ruoli la procedura di rigetto dell’opposizione promossa il 7 dicembre 2022 dalla RI 1 PI 2
E. Il 19 settembre 2024, la Pretura del Distretto di Mendrisio Sud ha (nuovamente) sospeso il fallimento della PI 2 per mancanza di attivi.
F. Con domanda del 5 dicembre 2024 la RI 1 ha chiesto all’UE la realizzazione di tutte e sei le PPP e con email del 9 e del 13 dicembre ha precisato di chiedere la realizzazione delle sole due appartenenti a PI 1.
G. Il 10 dicembre 2024, l’Ufficio del Registro di commercio ha iscritto nel Registro che il fallimento della PI 2 era stato sospeso per mancanza di attivi e ch’essa ne sarebbe stata radiata, se nessuno avesse fatto opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione (art. 159a cpv. 1 lett. a ORC).
H. Mediante provvedimento del 18 dicembre 2024, l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di realizzazione, giacché non era stato pronunciato il rigetto dell’opposizione interposta dalla PI 2.
I. Con ricorso del 23 dicembre 2024, la RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento, chiedendo di far ordine all’Ufficio di realizzare le PPP appartenenti a PI 1.
L. Con osservazioni del 29 aprile 2025, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili.
M. Nel frattempo, con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 29 settembre 2023 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha segnatamente avvisato i creditori pignoratizi della PI 2 ch’entro il 19 ottobre avrebbero potuto chiedere la realizzazione dei loro pegni giusta l’art. 230a cpv. 2 LEF. Hanno formulato tale richiesta sia lo Stato del Cantone Ticino, il 9 ottobre, sia la RI 1, il 13 ottobre. Con pubblicazione del 9 luglio 2024, l’UF ha avvisato dell’incanto delle PPP appartenenti alla fallita e del deposito del relativo elenco oneri da quello stesso giorno, assegnando un termine di venti giorni per proporre l’azione di appuramento dell’elenco oneri (recte: di contestazione della graduatoria); nessuno ha proposto l’azione. Infine, con pubblicazione del 27 novembre l’Ufficio ha comunicato in particolare che l’incanto si sarebbe svolto il 29 gennaio 2025. Quel giorno, i fondi sono stati aggiudicati alla RI 1 stessa, per fr. 2'000'000.–.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 18 dicembre 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
La RI 1 sostiene che per le due PPP appartenenti a PI 1 non si può pretendere un’ulteriore e separata procedura di rigetto dell’opposizione interposta dalla PI 2, giacché non ha nessun senso e non è confortato da alcuna base legale, neppure dall’art. 89 RFF invocato dall’UE, “posto che tale articolo concerne unicamente il fallimento del debitore principale (PI 2) a condizione che il pegno non [le] appartenga”. La ricorrente aggiunge che, anche volendo “concedere un’applicazione limitata di tale norma” alle due PPP, secondo la giurisprudenza e la dottrina se il debitore è una persona giuridica ed è già fallita, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere diretta o continuata unicamente nei confronti del terzo proprietario, salvo notificare il credito garantito nel fallimento. Precisa comunque di aver fatto valere tale credito nei confronti della società nella procedura secondo l’art. 230a LEF. Chiede pertanto di far ordine all’UE di realizzare le PPP appartenenti a PI 1.
Giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF, dichiarato il fallimento, tutte le esecuzioni pendenti contro il fallito cessano di diritto e non è possibile promuoverne altre per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (1° periodo); fa però eccezione l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sempreché il pegno appartenga a un terzo (2° periodo). Il motivo di tale eccezione è che un pegno appartenente a un terzo non entra nella massa attiva (art. 197 LEF a contrario; viceversa, vi entrano invece i beni appartenenti al fallito, anche se sono impegnati a favore di terzi (art. 198 LEF), sicché la sua realizzazione non riduce il sostrato del fallimento (DTF 121 III 28 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A_828/2011 del 13 aprile 2011, consid. 3.3). Qualora il pegno sia un fondo, le conseguenze di tale eccezione sono che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno non cessa di diritto, ma può essere continuata durante la procedura fallimentare contro il fallito (e non la massa passiva: DTF 121 III 28 consid. 2/b) e il terzo, ove sia stata promossa prima della dichiarazione di fallimento (art. 89 cpv. 1 RFF, RS 281.42). Una simile esecuzione può e deve invece essere promossa unicamente contro il terzo se il debitore è una persona giuridica che si è estinta a causa del suo fallimento (art. 89 cpv. 2 RFF) oppure se il fallimento del debitore è già stato dichiarato (DTF 140 III 36 consid. 3, pag. 39), fermo restando che una persona giuridica si estingue nel senso dell’art. 89 cpv. 2 RFF quando viene radiata dal registro di commercio (DTF 59 I 161, pag. 164; Wohlfahrt/Meyer-Honegger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 206 LEF).
3.1 Benché in realtà l’UE non lo abbia mai citato, l’art. 89 RFF è quindi applicabile al caso concreto, ma non il secondo capoverso su cui la ricorrente fonda l’impugnativa, giacché la PI 2 non si è ancora estinta (e non lo sarà prima del 10 dicembre 2026, v. sopra ad G e consid. 3 i.f.) e l’esecuzione in questione è iniziata (nel 2022) prima del fallimento, bensì il primo capoverso, secondo il quale se il debitore personale (la PI 2) è caduto in fallimento e se il fondo non fa parte della massa (ciò che è il caso delle PPP intestate a PI 1), l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (in casu limitata a quelle due PPP) potrà essere proseguita contro il fallito (la PI 2) “e” contro il terzo proprietario (PI
3.2 Il riferimento della ricorrente alla sentenza del Tribunale federale 5A_588/2012 pare essere un refuso, giacché la stessa tratta di curatela. Nemmeno il rinvio a Christoph Thurnherr (Das Bauhandwerkerpfandrecht im Konkurs in: Thomas Sprecher [a cura di], Sanierung und Insolvenz von Unternehmen VIII, Immobilien und Insolvenz, 2017, pagg. 84-88) le è poi d’aiuto, poiché l’autore si limita ad affermare che nel fallimento di una persona giuridica “ist die Betreibung auf Pfandverwertung ausschliesslich gegen den Dritten zu richten (Art. 89 Abs. 2 VZG)” (op. cit., pag. 87), cioè si riferisce solo all’ipotesi della promozione dell’esecuzione durante il fallimento e non quella della sua continuazione. La ricorrente misconosce la distinzione tra le ipotesi dell’art. 89 cpv. 1 e 2 RFF, in cui il secondo riguarda solo i casi in cui il debitore principale è una persona giuridica estintasi in seguito al suo fallimento o l’esecuzione è stata promossa contro il terzo durante il fallimento (cpv. 1 a contrario), come chiaramente esposto nella DTF 140 III 36 consid. 3 (pag. 39), alla quale essa pure si riferisce.
3.3 Ciò posto, l’esecuzione può essere proseguita contro il terzo proprietario del pegno – quindi il fondo realizzato (art. 154 cpv. 1 LEF) – soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale (art. 88 cpv. 3 RFF), ciò che presuppone che anche l’opposizione di quest’ultimo sia stata ritirata o rigettata (cfr. pure art. 100 cpv. 1 RFF; DTF 140 III 36 consid. 3, pag. 39; sentenze del Tribunale federale 5A_227/2023 del 5 luglio 2023, consid. 5.2 e della CEF 14.2010.32-33 del 10 maggio 2010 consid. 5) mediante l’azione di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) o di rigetto (art. 80-82 LEF) (sentenza del Tribunale federale 4A_637/2023 del 4 dicembre 2024, destinata alla pubblicazione nelle DTF, consid. 3.2.2).
Al riguardo, il fatto che la ricorrente abbia prodotto la sua pretesa nella procedura di realizzazione dei fondi della PI 2 secondo l’art. 230a LEF è senza rilievo, poiché ciò non può condurre al rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________, peraltro volta (ora) alla realizzazione di altri fondi (quelli appartenenti a PI 1). Il provvedimento impugnato si rivela pertanto corretto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.