Incarto n. 15.2024.136
Lugano 2 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Bellotti, presidente Jaques e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sulla domanda di revisione presentata il 23 dicembre 2024 da
avv. ISTA, c/o S___P, L______ (Ca______)
in merito alla sentenza 15.2024.86 emessa il 28 novembre 2024 dalla Camera sul ricorso interposto dall’istante contro l’avviso di pignoramento emesso il 4 giugno 2024 nell’esecuzione n. _____87 promossa nei confronti dell’istante da
CO, I______ – M______ (patrocinato dall’avv. PA1, L______)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. _____87 emesso il 26 aprile 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. _____14, CO ha escusso ISTA per l’incasso di fr. 29'500.– e fr. 2'000.– oltre ad accessori.
B. Mediante sentenza del 25 aprile 2024 (inc. 14.2023.61), questa Camera, nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore, ha parzialmente accolto il reclamo interposto dall’escussa contro la decisione 17 maggio 2023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, riformandola nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’opposizione a fr. 29'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 31 gennaio 2022 su fr. 27'800.– e dal 17 marzo 2022 su fr. 2'000.–.
C. Il 1° febbraio (limitatamente alla pretesa di fr. 2'000.–) e il 15 maggio 2024 (per quella di fr. 27'800.–) CO ha chiesto la continuazione dell’esecuzione e il 4 giugno 2024 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con decisione 15.2024.86 del 28 novembre 2024, questa Camera ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto da ISTA contro l’avviso di pignoramento.
E. Mediante istanza del 23 dicembre 2024, ISTA ha postulato, previa concessione dell’effetto sospensivo, la revisione della decisione, nel senso dell’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, dell’annullamento dell’avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità della procedura di revisione.
F. Con ricorso del 7 gennaio 2025, ISTA ha anche impugnato la decisione del 28 novembre 2024 dinnanzi al Tribunale federale, che lo ha dichiarato inammissibile mediante sentenza del 4 marzo 2025 (5A_28/2025).
Considerando
in diritto: 1. La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’autorità di vigilanza che ha giudicato (art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione l’11 dicembre 2024, il termine per presentare la domanda è scaduto sabato 21 dicembre 2024 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2025 inclusi: art. 56 n. 2 LEF e 13 LPR), ed è così stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF e 13 LPR), ossia martedì 7 gennaio 2025, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell'Epifania) e il 4 gennaio un sabato; presentata in data 23 dicembre 2024, la domanda si avvera in linea di principio ricevibile (art. 31 LEF cum 143 cpv. 1 CPC).
Secondo l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c). Chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto (tra tante: sentenze della CEF 15.2023.64 [2a revisione] del 16 febbraio 2024, pag. 2, e 15.2023.64 [revisione] del 17 gennaio 2024, consid. 2, pronunciate su istanze sempre di ISTA). Fatta salva la violazione del diritto di essere sentito (art. 26 lett. c LPR), con un’istanza di revisione possono dunque essere fatte valere unicamente questioni di fatto, non questioni di diritto, che devono invece essere fatte valere con un ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF) (sentenza della CEF 14.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.3; v. anche citata 15.2023.64 [revisione] consid. 4 e 15.2002.124 del 23 dicembre 2002, pag. 4 in fondo).
Nella decisione di cui è chiesta la revisione, la Camera ha respinto, per tre motivi alternativi (consid. 2.1-2.3), la censura di ISTA secondo cui l’avviso di pignoramento andava annullato, perché ella aveva chiesto nel frattempo l’annullamento dell’esecuzione a norma dell’art. 85a LEF e, nella causa (inc. 12.2024.87) allora pendente alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA), era in attesa della decisione sull’effetto sospensivo.
3.1 Nell’istanza di revisione, ISTA contesta il mancato accertamento di “fatti ora esplicitati in punto alla sospensione provvisoria dell’esecuzione”, che la Camera, per inavvertenza, non avrebbe considerato laddove ha esposto, quale primo motivo sussidiario di reiezione (consid. 2.1), che pure l’ipotetico accoglimento della domanda di effetto sospensivo al ricorso inoltrato alla IICCA avrebbe sospeso gli effetti solo della decisione impugnata e non dell’esecuzione. L’insorgente non invoca per contro alcun motivo di revisione per quanto attiene al primo motivo principale (reiezione del reclamo alla II CCA il 17 ottobre 2024) né agli altri due motivi alternativi di reiezione (consid. 2.2. e 2.3), che reputa errati per motivi giuridici. L’eventuale revisione della decisione sul primo motivo sussidiario non sarebbe pertanto suscettibile di mutare l’esito del giudizio impugnato, siccome la reiezione della censura andrebbe comunque confermata per gli altri tre motivi. Al riguardo, l’istanza di revisione è pertanto irricevibile.
3.2 ISTA non indica d’altronde precisamente gli atti a suo dire non presi in considerazione dalla Camera né dimostra che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto. L’attesa di una decisione sulla sua domanda di effetto sospensivo, evocata nel ricorso, riguardava ovviamente la domanda formulata nel reclamo alla IICCA (diventata senza oggetto con la reiezione del reclamo: sentenza 12.2024.87 consid. 10), mentre, come risulta dall’art. 85a cpv. 2 LEF, la sola promozione dell’azione disciplinata da tale norma non sospende l’esecuzione, ciò che richiede l’emanazione di una decisione, come per altro ricordato nel consid. 2.1 in discussione. Anche sotto questi aspetti l’istanza è irricevibile.
4.1 Giusta l’art. 26 lett. c LPR è dato un motivo di revisione “se una parte non è stata sentita”. Tale motivo pare un corpo estraneo all’istituto della revisione, perché il rimedio giuridico preposto alla correzione degli errori processuali non è la revisione bensì il ricorso al Tribunale federale (art. 19 LEF), via che ISTA ha del resto intrapreso senza successo. L’ipotesi della violazione del diritto di essere sentita di una parte non è del resto contemplata né nel Codice di procedura civile (art. 328 CPC), né nella Legge sulla procedura amministrativa (art. 57 LPAmm) e neppure nella Legge sul Tribunale federale (art. 121 a 123 LTF). Interpretato in modo sistematico e teleologico in relazione con l’ipotesi di cui alla lettera “a”, il motivo della lettera “c” dovrebbe essere ammesso solo nei casi in cui il diritto di essere sentita di una parte è stato violato per inavvertenza, così da evitare alla parte di dover inutilmente ricorrere al Tribunale federale perché retroceda la causa all’autorità di vigilanza cantonale al fine, ad esempio, di assumere una prova o esaminare una censura ignorata per svista. Ora, nel caso concreto la Camera non ha trascurato per inavvertenza le censure sollevate da ISTA né i mezzi di prova da lei proposti.
4.2 In effetti, nel ricorso del 12 agosto 2024 ISTA si era limitata a scrivere che il funzionario P______ avrebbe potuto confermare che nel fascicolo mancasse la busta contenente la domanda di continuazione dell’esecuzione del 1° febbraio 2024 relativa al credito di fr. 2'000.– (pag. 4 ad 2.1). Ebbene, la Camera non ha ritenuto necessario sentirlo dal momento che la domanda era stata presentata brevi manu allo sportello, senza busta (consid. 3.1). Ora, il giudice può rifiutarsi di ammettere una prova qualora giunga alla conclusione ch’essa sia inidonea fin da principio (cioè in astratto) a dimostrare la veridicità o la falsità di un fatto (cosiddetta valutazione anticipata delle prove impropria), la parte che ne censura l’incostituzionalità dovendo invece spiegare per quale motivo la prova è invece idonea (citata 5A_763/2018 consid. 2.1.1.2 e i riferimenti; v. anche sentenza della CEF 15.2010.32 del 21 ottobre 2010 RtiD 2011 II 767 n. 46c, consid. 3.2/a), ciò che in concreto l’istante non ha fatto. Accanto alle due ipotesi da lei citate ne esiste infatti una terza, ovvero che la “raccomandata a mano” del 1° febbraio 2024 contenente la prima domanda di continuazione sia sfuggita alla sua attenzione, focalizzata sulla domanda stessa e su presunte ossessioni di manipolazione degli atti. Quanto a ipotetiche lesioni degli art. 20 LPR o 8 Cost., andavano fatte valere con un ricorso al Tribunale federale. Nella misura in cui è ricevibile, anche sotto questo profilo l’istanza è infondata.
Orbene, si tratta di allegazioni di fatto nuove, sulle quali evidentemente non aveva chiesto alcuna assunzione di prova in prima sede, sicché è esclusa ogni violazione del suo diritto di essere sentita, men che meno inavvertita. Anche a questo riguardo, l’istanza è priva di pregio.
La reclamante contesta infine di non avere un interesse a censurare una disparità di trattamento in punto all’anticipazione delle spese di rogatoria, facendo valere il principio di parità di tratta-mento dell’art. 8 Cost. Rimprovera alla Camera di aver ignorato tale censura di ordine costituzionale violando così gli art. 9 e 29 Cost. Afferma di avere chiesto all’UE la prova che la controparte ha anticipato le spese senza ricevere risposta e ribadisce in questa sede la sua richiesta. L’istante non spende però una parola sulla motivazione data dalla Camera, secondo cui la facoltà di chiedere l’anticipazione delle spese (giusta l’art. 68 cpv. 1 LEF) mira a salvaguardare gl’interessi dello Stato. L’escussa non avendo alcun interesse concreto a invocare un’eventuale inosservanza di tale norma, suscettibile di danneggiare solo lo Stato – ma la Camera ha verificato che non fosse il caso nella fattispecie (consid. 5.2) – e non lei, la censura era irricevibile ed è anche il caso della domanda di revisione.
ISTA puntualizza di essere domiciliata in C______ e di avere un domicilio secondario in Svizzera, dove trascorrerebbe poco meno di sei mesi all’anno. A parte il fatto che la nozione di domicilio nel senso degli art. 23 CC e 46 LEF non è quella del diritto amministrativo e non dipende solo dal numero di giorni, ma è definita come il luogo dove risiede la persona con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2021.100/103 del 27 dicembre 2021 consid. 5 e i rinvii), ad ogni modo l’istante non deduce alcuna conclusione dalle sue allegazioni, sicché la questione è senza interesse. Il rilievo si giustificava nella decisione del 28 novembre 2024, poiché l’unico indirizzo indicato sul ricorso era quello situato in C______. Nell’istanza di revisione ISTA ha invece indicato anche il recapito in Svizzera, di modo che non è necessario esaminare la questione sotto l’angolo della revisione.
Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di revisione è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’________
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.