Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.03.2025 15.2024.132

Incarto n. 15.2024.132

Lugano 5 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 29 novembre 2024 della

RI 1 (rappr. dal presidente del consiglio d’amministrazione __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la graduatoria nel fallimento depositata il 15 novembre 2024 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nel fallimento aperto il 22 settembre 2023 nei confronti della PI 1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la graduatoria dal 15 novembre al 5 dicembre 2024;

che la pretesa insinuata dalla RI 1 sen­za menzione di privilegio è stata iscritta nella terza classe "pro memoria" con la menzione, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32), della pendenza di una causa relativa alla pretesa presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2023.4054), sospesa in virtù dell’art. 126 CPC il 21 settembre 2023;

che la decisione sulla pretesa della RI 1 le è stata comunicata con raccomandata del 14 novembre 2024;

che con ricorso del 29 novembre 2024, la RI 1 ha impugnato la decisione chiedendo d’iscrivere nella prima classe le proprie pretese (per salari, con relative trattenute sociali, versati ai dipendenti prestati alla fallita), di fr. 6'248.75;

che nelle sue osservazioni l’UF ritiene il ricorso irricevibile per incompetenza materiale della Camera, ricordando che contestazio­ni su questioni sostanziali riferite all’importo, al grado o all’esigibi­­lità del credito insinuato devono essere proposte con l’azione di contestazione della graduatoria al giudice del luogo del fallimento (art. 250 LEF), ma non si oppone a un’eventuale restituzione del termine di contestazione né a una trasmissione del ricorso al giudice competente;

che con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF possono essere fatti valere unicamente errori formali e procedurali nell’allestimento della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato, mentre ove la contestazione verte su questioni di diritto sostanziale ed è volta a far stabilire se e in quale misura (importo, grado ed esigibilità) un determinato credito dev’essere ammesso nella graduatoria è aperta esclusivamente la via dell’azione di contestazione della graduatoria all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 250 LEF (DTF 119 III 84 consid. 2/a e 2/b; 114 III 110 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2021.1 del 22 marzo 2022, consid. 2.1 e rinvii);

che nella fattispecie l’unico motivo indicato dall’UF a sostegno del provvedimento impugnato è l’esistenza della causa SO.2023.4054 sospesa presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che all’UF è però sfuggito che tale causa verte su un’istanza di ri­getto dell’opposizione, che non può sfociare in una decisione di merito sul credito della ricorrente (giusta l’art. 63 cpv. 3 RUF) e non giustifica pertanto una menzione “pro memoria” nella graduatoria giusta l’art. 63 cpv. 1 RUF (cfr. Hierholzer/Krammer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 71 ad art. 247 LEF);

che del resto la causa è diventata senza oggetto al momento in cui la liquidazione fallimentare è stata continuata (ovvero quando, il 26 gennaio 2024, la dichiarazione di fallimento è stata pubblicata dall’Ufficio dei fallimenti), poiché, per legge (art. 206 cpv. 1 LEF), la possibilità per cui l’esecuzione della ricorrente riprendesse il suo corso giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF è venuta meno a quel momento (sentenza della CEF 14.2013.187 del 2 marzo 2015), sicché un’e­­ventuale decisione pronunciata durante il fallimento sarebbe nulla (DTF 93 III 55 consid. 3; sentenza della CEF 14.2015.95 del 18 giugno 2015, pag. 2);

che l’errata applicazione dell’art. 63 RUF è una questione di natura formale che rientra nella competenza dell’autorità di vigilanza;

che contestazioni relative al grado del credito garantito da pegno insinuato o alla classe in cui iscrivere il credito chirografario non rientrano invece nella competenza dell’autorità di vigilanza, bensì del giudice da adire con un’azione di contestazione della graduatoria (DTF 87 III 79 consid. 2; Hierholzer/Sogo, op. cit., n. 9 ad art. 250; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 57 e 77 ad art. 250 LEF);

che il ricorso è pertanto irricevibile sulla questione della classe in cui iscrivere i crediti della ricorrente;

che spetta alla ricorrente valutare la possibilità di proporre l’azione di contestazione della graduatoria al giudice competente – a prima vista il Pretore del luogo del fallimento a prescindere dal valore litigioso (art. 14 cpv. 1 [a contrario] e cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]) – entro venti giorni dalla notifica del­l’odierna decisione d’irricevibilità (art. 63 cpv. 2 CPC e 250 cpv. 1 LEF per il rinvio dell’art. 63 cpv. 3 CPC), fermo restando che la Camera non ha verificato l’ammissibilità né le possibilità di successo di tale via giuridica e non è tenuta a trasmettere d’ufficio il ricorso al giudice competente (sentenza della CEF 14.2021.204 del 3 giugno 2022, pagg. 2-3 e i rinvii);

che – sia precisato a scanso di equivoci – nel caso del prestito di personale esiste un rapporto di lavoro di regola solo tra il lavoratore e il prestatore (art. 19 della legge federale sul collocamento e il personale a prestito, RS 823.11), sicché di principio il prestatore non può far valere il privilegio di prima classe (art. 219 cpv. 4, prima classe, lett. a LEF) nel fallimento dell’impresa acquisitrice (Stöckli/Possa, in: Kurzkommentar, SchKG, 2ª ed. 2014, n. 18 ad art. 219 LEF; implicitamente: Lorandi in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 135 ad art. 219 LEF), salvo che, per delirio d’ipotesi, i contratti di lavoro siano stati conclusi con la ditta acquisitrice e i lavoratori abbiano ceduto le loro pretese al prestatore (che includono il privilegio giusta l’art. 170 cpv. 1 CO);

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, di modo che il provvedimento impugnato è annullato e riformato nel senso dello stralcio della menzione “pro memoria” secondo l’art. 63 RUF;

che siccome gli altri creditori potranno contestare la pretesa della ricorrente così come rettificata con la decisione odierna mediante un ricorso (art. 17 LEF) o un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), non è necessario notificare loro il ricorso;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la graduatoria è riformata nel senso che la menzione in grassetto (“il credito di fr. 6'248.87 […]”) relativa alla pretesa della RI 1 (n° 20) è integralmente stralciata, e la dicitura “p. M” nella colonna “Somma riconosciuta” sostituita con “6'248.75”.

  1. Il ricorso è irricevibile in quanto tende all’inserimento del credito della ricorrente nella prima classe.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– RI1, ;

– agli altri interessati tramite l’Ufficio dei fallimenti.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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