Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.2025 15.2024.128

Incarto n. 15.2024.128

Lugano 30 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 13 novembre 2024 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo avvenuta l’8 ottobre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ot­tobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di una fattura del 31 ottobre 2014 di fr. 4'863.85 oltre agl’interessi del 5% dal 20 ottobre 2017;

che il precetto esecutivo è stato notificato l’8 ottobre 2024 al domicilio dell’escusso;

che con ricorso del 13 novembre 2024, RI 1 con­testa la validità di siffatta notifica allegando che l’atto è stato ritirato dalla sua ex compagna, che risiedeva ancora con lui "anche se non eravamo più una coppia", salvo poi, per "dispetto", nasconderglielo in un cassetto, dove l’ha ritrovato solo alcuni giorni prima del ricorso;

che nelle sue osservazioni al ricorso del 27 novembre 2024, l’UE ritiene che sebbene il precetto esecutivo fosse stato ritirato dall’ex compagna, la notifica a RI 1 risulterebbe comunque valida in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF, poiché l’atto è stato consegnato al suo domicilio a un membro adulto della sua economica domestica, ovvero l’ex compagna, che secondo le allegazioni dello stesso ricorrente in quel periodo conviveva ancora con lui;

che per quel motivo l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di respingere il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, ovvero senza notificazione del ricorso alla controparte;

che giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, e quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia, espressione con cui s’intende ogni persona, il cui sviluppo fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella stessa economia domestica del­l’escusso, anche se non fa parte della sua famiglia secondo lo sta­to civile, bastando ch’entrambi condividano la stessa economia domestica (DTF 50 III 80; sentenza della CEF 15.2014.107 del 26 giugno 2015, consid. 4);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina dominante, se il precetto esecutivo è stato consegnato a una persona adulta della famiglia dell’escusso o a uno dei suoi impiegati ed egli l’ha saputo solo dopo la scadenza del termine d’opposizio­­ne senza colpa da parte sua, il termine per formulare opposizione gli può essere restituito in virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF se allega e rende verosimile che non ha avuto conoscenza del precetto (più di dieci giorni prima dell’inoltro della domanda di restituzione del termine d’opposizione) e che tale ignoranza non gli è imputabile (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2018 del 21 settembre 2018 consid. 3.1, con i riferimenti, e 5A_674/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 2.2);

che alla luce della giurisprudenza appena citata e delle incertezze associate all’istituto della notificazione sostitutiva, non pare poter essere mantenuta la prassi di questa Camera, secondo cui l’esi­stenza stessa di tale istituto esclude che si possa considerare la pretesa assenza di comunicazione del precetto esecutivo all’escus­­so quale motivo generale di restituzione del termine di opposizione (sentenza della CEF 15.2005.114 del 20 gennaio 2006, consid. 4.1), l’art. 64 cpv. 1 LEF permettendo solo di presumere – e non fingere – che il ricevente trasmetta poi tempestivamente l’atto consegnatogli al destinatario;

che nel caso in esame la questione in realtà nemmeno si pone, siccome il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta esplicita di restituzione del termine di opposizione e soprattutto non ha reso verosimile, adducendo elementi concreti e oggettivi (come dichiarazioni di terzi), la sua mera allegazione del fatto che l’ex compagna gli avrebbe nascosto il precetto esecutivo per fargli un “dispet­to”, impedendogli d’interporre opposizione tempestivamente, sen­za che ciò possa essergli imputato a colpa;

ch’egli non ha neppure prodotto il proprio esemplare del precetto esecutivo a conferma ch’esso è stato effettivamente consegnato all’ex compagna (e non a lui direttamente);

che in tali circostanze, la notifica del precetto esecutivo deve considerarsi valida e non sospesa da un’opposizione tempestiva, la cui espressa dichiarazione invero nemmeno figura nel ricorso;

che, infondato, il ricorso va di conseguenza respinto;

che al ricorrente rimane ad ogni modo la facoltà di far valere la prescrizione a suo dire quinquennale del credito posto in esecuzione con un’azione di annullamento dell’esecuzione giusta l’art. 85 o 85a LEF;

che stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a __________ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2024.128
Entscheidungsdatum
30.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026