Incarto n. 15.2024.111
Lugano 8 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 23 ottobre 2024 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il provvedimento del 15 ottobre 2024, con cui ha rigettato la richiesta del ricorrente di non divulgare a terzi l’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti dalla
PI 1,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'896.80 oltre agli interessi del 5% dal 22 settembre 2023;
che ricevuto il precetto esecutivo il 20 gennaio 2024, RI 1 vi ha immediatamente interposto opposizione;
che il 9 settembre 2024 l’escusso ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;
che con scritto del 23 settembre 2024 l’UE ha assegnato all’escutente un termine fino al 15 ottobre 2024 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso (“rigetto dell’opposizione” [art. 80-82 LEF] o “azione giudiziaria di accertamento” [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove, con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF);
che entro il termine impartitole, la PI 1 ha trasmesso all’Ufficio copia dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dinanzi alla Giudicatura di pace del Circolo di A__________ l’11 ottobre 2024;
che sulla scorta della documentazione ricevuta, con provvedimento del 15 ottobre 2024 l’Ufficio ha rigettato la domanda dell’escusso;
che con ricorso del 23 ottobre 2024 RI 1 contesta tale provvedimento, chiedendo che venga accolta la sua richiesta di non dar notizia a terzi della nota esecuzione;
che il ricorrente sostiene anzitutto di aver più volte sollecitato il creditore a eseguire un sopralluogo per constatare i difetti della sua “prestazione” e che, ciononostante, costui non vi ha mai dato seguito;
che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022, pag. 2);
che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprezzamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’esecuzione a terzi giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF;
che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, RI 1 dovrà farlo nella procedura di rigetto dell’opposizione promossa dal procedente l’11 ottobre 2024 e se del caso poi con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF);
che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile su tale punto;
che l’insorgente fa valere altresì che la Giudicatura di pace del circolo di A__________ non è competente per trattare l’istanza di rigetto, siccome egli è domiciliato nel Comune di Q__________;
che la censura è invero superata poiché con decisione del 16 ottobre 2024 (inc. ), assunta d’ufficio dalla Camera per il tramite dell’UE (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), la Giudice di pace del Circolo di A ha dichiarato irricevibile l’istanza di rigetto per incompetenza territoriale e l’ha tramessa per competenza alla Giudicatura di pace del Circolo di Q__________;
che non è decisiva l’irricevibilità iniziale dell’istanza, giacché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 147 III 41 consid. 4) la domanda di non divulgazione dell’esecuzione a terzi va respinta quand’anche l’istanza di rigetto dell’opposizione venga poi dichiarata irricevibile (o respinta);
che pur criticata (ad es. Peter in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 52 segg. ad art. 8a LEF) e oggetto di un’iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.401) volta a precisare il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la domanda di non divulgazione dev’essere ammessa ove il giudice non entri nel merito della domanda di eliminazione dell’opposizione o quest’ultima venga definitivamente respinta, per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare questa Camera (sentenza della CEF 15.2023.98 del 15 dicembre 2023, pag. 3);
che ad ogni modo l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF prescrive che se la prova dell’inoltro di un’azione volta all’eliminazione dell’opposizione “è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”;
che la trasmissione dell’istanza di rigetto dell’opposizione alla competente Giudicatura di pace del Circolo di Q__________ costituirebbe dunque un (nuovo) motivo di respingere la domanda di non divulgazione anche se si dovesse ritenere inefficace, per l’applicazione dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, il suo inoltro a quella di A__________, ancorché il termine di venti giorni stabilito da tale norma debba verosimilmente essere considerato osservato anche in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC;
che su questo punto il ricorso s’avvera infondato e va pertanto respinto;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a RI 1 .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.