Incarto n. 15.2024.106
Lugano 17 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2024 dell’
RI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento, con cui ha respinto la sua rivendicazione di un credito di fr. 30'097.05 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti della
PI 1 in liquidazione, __________
ritenuto
in fatto: A. Con provvedimento del 29 dicembre 2020, la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha riconosciuto alla PI 1 (in seguito: PI 1) un credito di fr. 30'097.05 per le spese da essa sostenute per l’amministrazione di un suo fondo (il n. __________ RFD __________), oggetto di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno.
B. Tramite atto del 5 gennaio 2021, la PI 1 ha ceduto il credito all’RI 1 (in seguito: l’Associazione), che conduceva in locazione il fondo (insieme a un’altra associazione).
C. Mediante sentenza del 13 dicembre 2021 (15.2021.53/91), questa Camera ha respinto il ricorso interposto dalla PI 1 (che chiedeva il pagamento di ulteriori pretese) contro il provvedimento del 29 dicembre 2020.
D. Dopo l’aggiudicazione del fondo, il 30 maggio 2022 l’UE ha emesso lo stato di ripartizione (art. 146 cpv. 1 LEF), unitamente al conto delle spese ed emolumenti di amministrazione e di vendita (art. 80 RFF; in seguito: il conto delle spese), in cui non figuravano i fr. 30'097.05.
E. Con decisione del 26 gennaio 2023, la Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud ha pronunciato il fallimento della PI 1 a far tempo da quel giorno.
F. Mediante sentenza del 16 agosto 2023 (15.2022.83), questa Camera ha accolto il ricorso interposto il 16 giugno 2022 dalla PI 1 contro lo stato di ripartizione e il conto delle spese, ordinando all’UE, in particolare, di aggiungere al secondo atto fr. 30'097.05 quali (ulteriori) spese di amministrazione del fondo, quindi, dopo la ripartizione del ricavato, di versare la somma alla massa dei creditori della fallita (in seguito: la massa passiva) per il tramite della sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) (dispositivo n. 1).
G. Il 27 febbraio 2024, l’Associazione ha insinuato nel fallimento della PI 1 il credito di fr. 30'097.05, affermando di averle sostenute essa stessa, quale conduttrice, in nome e per conto della fallita.
H. L’8 maggio 2024, l’Associazione ha rivendicato il credito “in forza della cessione 5.1.2021 che [era] già stata trasmessa [all’UF]”. Con provvedimento del 31 luglio 2024, l’UF ha respinto la rivendicazione, rilevando in particolare che l’atto di cessione non figurava nell’incarto.
I. L’8 agosto 2024, l’Associazione ha prodotto l’atto di cessione e chiesto il versamento dei fr. 30'097.05.
L. Con “provvedimento” del 3 ottobre 2024, l’UF ha respinto la richiesta dall’Associazione.
M. Tramite ricorso del 17 ottobre 2024, l’Associazione si è aggravata contro il provvedimento, chiedendone la riforma, nel senso che l’UF le versi i fr. 30'097.05, protestate spese, tasse di giustizia e “congrue” ripetibili.
N. Nelle osservazioni del 5 novembre 2024, l’UF ha rinviato al provvedimento impugnato. Nessuno dei creditori che avevano insinuato pretese nel fallimento ha presentato osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Nel provvedimento impugnato, l’UF ha affermato che l’Associazione non può dedurre alcunché dall’art. 157 cpv. 1 LEF, secondo cui dal ricavato della realizzazione del pegno si deducono dapprima le spese, in particolare, di amministrazione del bene, giacché tale disposizione concerne l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, e non quella in via di fallimento. Ha rilevato che la questione era già stata risolta, in ottemperanza alla sentenza della Camera del 16 agosto 2023, nel senso di versare fr. 30'097.05 alla massa passiva; in merito alla sentenza, ha negato che l’autorità abbia “confermato l’importo […] per le spese indicato nel contratto di cessione”, già solo per il motivo che da nessuna parte emerge che la Camera sapesse di tale atto. Ammesso e non concesso che il credito fosse stato ceduto, l’Ufficio si è domandato retoricamente per quale ragione non sia stata la cessionaria, bensì la cedente, e senza agire come rappresentante della prima, a contestare lo stato di ripartizione e il conto delle spese. Ciò posto, ha statuito che la questione va trattata quale rivendicazione di un credito nel fallimento, allo stesso modo di quanto fatto nel provvedimento del 31 luglio 2024, peraltro, ormai passato in giudicato. Proprio in base a quest’ultimo rilievo, l’UF ha escluso che si potesse decidere nuovamente, giacché l’atto di cessione, benché figuri ora nell’incarto, avrebbe potuto essere prodotto già allora. A proposito di tale atto, ha comunque osservato, da un lato, ch’esso sarebbe revocabile nel senso dell’art. 288 LEF e, di conseguenza, l’Ufficio dovrebbe farne menzione nell’inventario, alla riga dedicata al credito, dall’altro, che proprio per questo motivo la rivendicazione sarebbe comunque prematura, dovendosi aspettare che la massa passiva si determini sulla rivendicazione.
Nel ricorso, l’Associazione ribadisce che, giusta l’art. 157 cpv. 1 LEF, l’UE avrebbe dovuto versarle la somma di fr. 30'097.05 nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Sostiene infatti che in base all’atto di cessione il credito non spettava più alla PI 1 fin dal 5 gennaio 2021 e, di conseguenza, che la somma debba essere separata dai beni della fallita; aggiunge che l’omessa adozione di tale provvedimento potrebbe costituire finanche una denegata giustizia, giacché dell’atto l’Ufficio “era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo”. Del resto, pur riconoscendo che nella sentenza del 16 agosto 2023 la Camera ha ordinato all’UE di versare la somma alla massa passiva, la ricorrente fa però notare che nel proprio ricorso la società aveva chiesto la rifusione delle spese di amministrazione indicando che erano state anticipate dall’Associazione, a cui, dunque, doveva a sua volta rifonderle. La ricorrente scrive che ha saputo della sentenza unicamente nel mese di febbraio 2024. Rileva che nella sentenza la Camera non ha considerato l’atto di cessione, sicché giudica il provvedimento impugnato errato, laddove l’UF afferma il contrario. Rispondendo alla domanda retorica dell’UF, la ricorrente spiega di non aver contestato essa stessa lo stato di ripartizione e il conto delle spese per la ragione che il suo precedente patrocinatore le aveva consigliato di attendere l’esito del ricorso interposto dalla PI 1. Postula pertanto la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di fare ordine all’UF di versarle i fr. 30'097.05.
3.1 Nella misura in cui l’Associazione, nei motivi del ricorso, rimprovera all’UE una denegata giustizia per non averle versato i fr. 30'097.05 in virtù dell’art. 157 cpv. 1 LEF – senza peraltro formulare una conclusione al riguardo –, l’impugnativa è manifestamente infondata. Non risulta dagli atti che la ricorrente abbia chiesto all’UE di versarle la somma in questione. Essa ammette d’altronde di essere venuta a conoscenza della decisione della Camera del 16 agosto 2023 (citata 15.2022.83) già nel mese di febbraio del 2024 (n. 4 del ricorso). Avrebbe quindi semmai dovuto impugnarla al Tribunale federale già in quel mese. Non può seriamente rimproverare all’UE, oltretutto tardivamente, di aver dato seguito alla decisione di questa Camera, che in base all’art. 157 cpv. 1 LEF, applicabile alla ripartizione del ricavo della realizzazione del fondo in virtù del rinvio dell’art. 199 cpv. 2 LEF, dato ch’esso è stato aggiudicato il 1° luglio 2021, prima della dichiarazione di fallimento della PI 1 del 26 gennaio 2023) (citata 15.2022.83 del 16 agosto 2023, consid. 1), ha ordinato la rifusione delle spese di amministrazione sostenute dalla società alla massa passiva, nel frattempo subentratale con il fallimento (dispositivo n. 1 cum consid. 11).
3.2 Ad ogni modo, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non risulta dagli atti che l’UE o la Camera “era a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo” della pretesa cessione di credito del 5 gennaio 2021. Nello scrivere nel ricorso del 16 giugno 2022 che “ricevere questi importi [cioè, tra l’altro, i fr. 30'097.05] è importante perché dovranno essere restituiti all’Associazione che li ha anticipati”, la PI 1 non ha infatti parlato di una loro cessione, anzi, dal tenore del passo appena citato, risulta chiaramente che l’Associazione non era (più) cessionaria del credito, bensì vantava nei confronti della PI 1 solo un diritto relativo (obbligatorio) sulla somma reclamata all’UE, ovvero il diritto di restituzione di quanto anticipato. Del resto, se l’Associazione fosse stata titolare del credito, il ricorso della PI 1 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per mancanza d’interesse proprio. Dalle stesse allegazioni della ricorrente, risulta invece che la PI 1 abbia agito in nome proprio, quale creditrice, ma a titolo fiduciario per conto della ricorrente. Essa deve quindi lasciarsi opporre le conseguenze dell’agire della PI 1, in particolare del fatto ch’essa ha rinunciato a ricorrere contro la decisione del 16 agosto 2023, con cui la Camera ha ordinato il trasferimento della somma in discussione alla massa fallimentare della PI 1. Che il suo precedente patrocinatore le avesse consigliato di attendere l’esito di quel ricorso non è di rilievo in questa sede. È una questione interna tra mandante e patrocinatore.
Ad ogni modo, l’Associazione non poteva ignorare le implicazioni della legittimazione, siccome la Camera, con sentenza del 21 giugno 2021 (15.2021.54), aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso del 17 maggio 2021 contro le condizioni d’asta e l’elenco oneri proprio perché dall’accordo del 3 settembre 2018 con la PI 1 da lei invocato non si evinceva alcuna cessione o surrogazione in suo favore delle pretese della PI 1 verso lo Stato (consid. 1.2). L’Associazione non era, e non è tuttora, legittimata a impugnare la decisione del 16 agosto 2023.
3.3 Nei confronti dell’UE (quale rappresentante dello Stato), l’Associazione non avrebbe del resto più alcuna pretesa diretta. La somma discussa è infatti stata trasmessa alla massa fallimentare della PI 1 e la pretesa di quest’ultima si è di conseguenza estinta per adempimento. L’UE è da considerare validamente liberato, siccome la cessione non gli è stata comunicata prima del trasferimento della somma ora rivendicata (art. 167 CO per analogia).
4 Resta da esaminare se l’Associazione possa esigere dalla massa fallimentare il riversamento dei fr. 30'097.05 sulla scorta dell’art. 242 LEF.
4.1 Su questo punto, tuttavia, il ricorso si rivela d’acchito tardivo ed è pertanto irricevibile. L’UF aveva infatti già respinto la rivendicazione con provvedimento del 31 luglio 2024. La conferma del 3 ottobre 2024 non è un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2014.133 del 2 dicembre 2014, consid. 1, con rimandi). Non è di rilievo che l’UF abbia indicato i rimedi giuridici anche nello scritto del 3 ottobre 2024, poiché l’art. 17 cpv. 2 LEF prescrive un termine di legge che neppure l’ufficio dei fallimenti può in qualche modo prorogare (cfr. sentenza della CEF 15.2024.44 del 23 agosto 2024, consid. 3).
4.2 Il ricorso è inoltre infondato nel merito. La ricorrente misconosce che la somma di fr. 30'097.05 è stata bonificata sul conto dell’UF. Non è pertanto più individualizzabile, sicché non è possibile rivendicarla. Non è rivendicabile nemmeno l’eventuale credito dell’Associazione per indebito arricchimento della massa fallimentare, poiché secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la rivendicazione giusta l’art. 242 LEF può vertere solo su beni materiali (cioè cose) mobili o immobili ad esclusione dei crediti, che concettualmente non possono essere restituiti (DTF 128 III 388; sentenza della CEF 14.2019.223 del 1° ottobre 2020, consid. 5.1), come del resto già spiegato dall’UF nel provvedimento di diniego del 31 luglio 2024. Alla ricorrente rimarrebbe solo la facoltà di promuovere un’azione creditoria contro la massa fallimentare. Che l’Associazione fosse ancora cessionaria al momento del trasferimento della somma all’UF è però dubbio (sopra consid. 3.2). Andrebbe anche verificata la validità della pretesa cessione dal profilo dell’art. 288 LEF (questione che, visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario esaminare già in questa sede).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello, e, per il suo tramite, a tutti i creditori che hanno insinuato pretese nel fallimento della PI 1 in liquidazione, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.