Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.2024 15.2024.1

Incarto n. 15.2024.1

Lugano 27 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 gennaio 2024 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la notificazione del precetto esecutivo emesso il 20 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 di­cembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), per il tramite del Centro cantonale per l’emissione dei precetti esecutivi di Faido, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso la RI 1, con sede a __________, per l’in­casso di fr. 1'619.40 oltre ad accessori;

che il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 28 dicembre 2023;

che con ricorso del 5 gennaio 2024 la RI 1 contesta la regolarità della notificazione del precetto, siccome è av-venuta durante le ferie natalizie, ovvero in un periodo precluso nel senso dell’art. 56 n. 2 LEF;

che nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2024 l’UE reputa che il gravame sia manifestamente infondato e ne chiede dunque la reiezione senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che secondo consolidata giurisprudenza, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2017.30 del 27 aprile 2017, pag. 2, 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3);

che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati);

che l’insorgente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’irre­golare notificazione, dal momento che con il ricorso essa ha pure cautelativamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che il gravame, manifestamente infondato, andrebbe pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

che ad ogni modo, si evince dall’applicativo informatico dell’UE che il 12 gennaio 2024 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha ritirato l’esecuzione, sicché la procedura ricorsuale è divenuta priva d’oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare all’escutente né il ricorso né la decisione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione alla .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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