Incarto n. 15.2023.41
Lugano 18 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia presentato il 30 aprile 2023 da
RI 1, RA 2, RI 3, (rappresentata dai curatori RI 1 e RI 2)
contro
l’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di
PI 1,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2020 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1, RI 2 e RI 3 procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 168'569.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2020, in base alla sentenza emessa dalla Pretura di Locarno-Campagna il 28 ottobre 2020 in una causa ereditaria iniziata nel 2017;
che rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa mediante decisione del 17 marzo 2021, confermata da questa Camera con sentenza del 31 maggio 2021 (inc. 14.2021.51), gli escutenti hanno ottenuto il 21 giugno 2021 il pignoramento del fondo n. __________ del RFD di __________, di proprietà dell’escussa, valutato dall’UE in fr. 520'000.–, e di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 45'000.– gravante il fondo e depositata presso l’UE;
che il 17 agosto 2021, gli escutenti hanno presentato la domanda di realizzazione dei beni mobili pignorati, ossia della cartella ipotecaria;
che il 31 agosto 2021, l’UE ha concesso all’escussa una dilazione di 12 mesi (art. 123 LEF), subordinata al versamento di una rata di fr. 14'470.–, versata il 30 agosto 2021, di undici rate mensili di fr. 14'465.– ognuna e del saldo entro il 30 agosto 2022;
che non avendo l’escussa rispettato le scadenze della decisione di dilazione, il 7 ottobre 2021 l’UE ha comunicato alle parti l’avviso d’incanto della cartella ipotecaria, fissato per il 20 ottobre 2021;
che il 12 gennaio 2022 gli escutenti hanno postulato la vendita del fondo;
che il 20 gennaio 2022, l’UE ha trasmesso alle parti il verbale d’incanto della cartella ipotecaria, aggiudicata per fr. 100.– agli escutenti, cui è stato bonificato un ricavo netto di fr. 40.30;
che l’UE ha assegnato il 20 maggio 2022 all’ing. __________ la perizia estimativa del fondo;
che sollecitato al riguardo dagli escutenti, con e-mail del 9 agosto 2022 il caposervizio del settore immobiliare del Sopraceneri ha risposto che la perizia era conclusa e che l’asta sarebbe stata eseguita dopo l’aprile del 2023;
che gli escutenti hanno nuovamente sollecitato la tenuta dell’asta con scritto del 6 aprile 2023, cui l’UE ha risposto il seguente 11 aprile comunicando che l’incanto sarebbe stato fissato il 7 novembre 2023, “salvo imprevisti”;
che il 30 aprile 2023, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato una segnalazione per ritardata giustizia per ottenere un intervento della Camera presso l’UE, facendo valere di non capire il motivo del rinvio dell’asta al 7 novembre 2023, giacché l’art. 133 cpv. 1 LEF prevede che l’asta debba avvenire entro tre mesi dalla domanda di realizzazione, presentata in concreto il 5 gennaio 2022, e che “queste lungaggini” stanno veramente creando loro problemi, anche di natura finanziaria, senza contare che l’immobile versa in uno stato di totale degrado, vista l’incuranza dell’escussa che vi abita tuttora, di modo che il ritardo a procedere causerà verosimilmente un minor valore del fondo e il rischio che l’asta vada poi deserta;
che interpellato dalla Camera, il 13 giugno 2023 l’Ufficio ha risposto di poter solo confermare il contenuto del ricorso, il problema essendo noto da anni, e di aver anticipato l’asta al 12 ottobre 2023 anziché alla data inizialmente prevista (7 novembre 2023);
che assunto l’avviso d’incanto del 6 luglio 2023, il giorno successivo il presidente della Camera ha impartito ai ricorrenti un termine fino al 4 agosto 2023 per presentare eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di uno stralcio della causa;
che entro il termine impartito i ricorrenti non hanno fatto pervenire determinazioni;
che con la fissazione dell’asta, pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale del 14 luglio 2023, il ricorso è diventato senza oggetto, l’UE avendo eseguito quanto richiesto dai ricorrenti;
che in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere, il cui interesse giuridico comunque sarebbe decaduto con l’esecuzione dell’atto richiesto dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 24b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che, comunque sia, la Camera delegherà il suo ispettore per una verifica dei settori di realizzazione immobiliare dell’UE e per la formulazione di proposte volte a riassorbire i ritardi e permettere la realizzazione dei fondi entro i termini di legge (tre mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione, art. 133 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.