Incarto n. 15.2023.39
Lugano 28 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 21 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di reddito emesso l’11 aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
Comune di __________
(rappresentato dall’Ufficio contribuzioni ed esazione, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il Comune di __________ procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'290.50 oltre agli interessi e spese.
B. Il 15 marzo 2023, in presenza dell’escusso l’UE ha proceduto al pignoramento del fondo su cui sorge la sua abitazione e verbalizzato le informazioni circa il suo salario di muratore presso la PI 1, il reddito della moglie e le spese esistenziali, assegnandogli un termine entro il 22 marzo 2023 per produrre le buste paga, le prove di pagamento dell’ipoteca, del premio dell’assicurazione della casa, delle spese di riscaldamento e dei premi LA-Mal, così come una panoramica di quei premi per il 2023 e il “contratto del magazzino __________”. L’escusso ha firmato il relativo verbale.
C. Accertato che l’escusso non aveva prodotto alcuno dei documenti richiesti, l’11 aprile 2023 l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
Salario (PI 1)
fr.
6'000.00
75%
Coniuge
Salario (__________)
fr.
2'000.00
25%
Totale
fr.
8'000.00
100%
Minimo d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'700.00
Supplemento figlio
fr.
600.00
Debitore
Ipoteca
fr.
800.00
Debitore
Assicurazione malattia
fr.
600.00
Coniuge
Assicurazione malattia, compresa per __________
fr.
600.00
Debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Debitore
Riscaldamento (pellet)
fr.
500.00
Debitore
Assicurazione __________
fr.
40.00
Debitore
Trasferta fino al luogo di lavoro con veicolo privato
fr.
100.00
Totale
fr.
5'151.00
Quota parte dell’escusso
fr.
3'863.25
75%
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 1, l’importo eccedente la quota (del 75%) del minimo di esistenza a carico dell’escusso, di fr. 3'863.25, ossia indicativamente fr. 2'136.75, dall’11 aprile 2023.
D. Con ricorso del 21 aprile 2023, RI 1 chiede di “riaggiornare” il calcolo del minimo d’esistenza” in base alle reali spese sue e della famiglia.
E. Con osservazioni del 28 aprile 2023 l’UE chiede la reiezione del ricorso e comunica di non aver notificato il ricorso ai creditori per osservazioni, siccome il verbale di pignoramento non era ancora stato notificato loro.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto im-pugnato emesso l’11 aprile 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
Nelle osservazioni al ricorso l’UE evidenzia che il ricorrente non ha prodotto i giustificativi richiesti, sebbene fosse stato invitato a farlo. Ciò nonostante, nel verbale interno delle operazioni di pignoramento sono state considerate anche alcune spese dichiarate in sede d’interrogatorio ma non dimostrate, “ponderando gl’interessi di entrambe le parti giusta l’art. 95 cpv. 5 LEF”.
4.1 Ora, è principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6). Ne segue che le spese supplementari indicate nel ricorso non possono essere prese in considerazione (v. anche sopra consid. 2), per tacere del fatto che delle spese ipotecarie l’UE ha già tenuto conto sebbene non fossero state dimostrate. La Camera è vincolata dal provvedimento impugnato, che non può riformare a scapito del ricorrente, stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Il ricorrente non spiega d’altronde cosa intende per “spese di affitto” (l’abitazione è infatti sua).
4.2 Come pure rammentatogli dall’UE con le osservazioni al ricorso, di successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto, di principio senza effetto retroattivo, mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). RI 1 potrà così far aggiornare i premi LAMal ove fossero aumentati, ma sempre a condizione di dimostrarne l’effettivo pagamento e produrre il nuovo contratto. Trattandosi (eventualmente) di circostanze posteriori alla decisione impugnata, esse non riguardano il ricorso, che va quindi respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.