Incarti n. 15.2023.38 15.2023.50
Lugano 9 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda del 18 aprile e sul ricorso 8 maggio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento emessi il 27 aprile 2021 e il 19 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.
B. Con un primo ricorso del 17 maggio 2021 RI 1 si è in particolare aggravata contro il precetto, chiedendo a questa Camera di accertarne la nullità o di annullarlo per vizio di notifica, e in subordine di fare ordine all’UE d’iscrivere nei propri registri la sua opposizione interposta con il gravame stesso.
Preso atto dello scritto 3 agosto 2021 con cui l’escussa aveva ritirato il ricorso, ad eccezione della sua “dichiarazione di opposizione totale al PE __________”, la Camera lo ha stralciato dai ruoli con decisione 15.2021.51 del 10 agosto 2021.
C. Il 24 febbraio 2022 l’organo esecutivo ha proceduto al pignoramento di rendite spettanti all’escussa depositate sul suo conto.
D. Con nuovo ricorso del 7 marzo 2022 RI 1 ha in particolare chiesto a questa Camera di dichiarare la nullità del pignoramento e mediante “istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022 ha postulato l’accertamento della nullità del precetto esecutivo.
Con sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 la Camera ha respinto sia il ricorso (nella misura in cui era ammissibile e non senza oggetto) sia l’istanza di accertamento della nullità del precetto esecutivo, rilevando in merito alla seconda che qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti, ciò che era il caso nella fattispecie, siccome RI 1 aveva avuto conoscenza del contenuto del precetto, che era allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc. 14.2022.13/14). La sentenza è nel frattempo passata in giudicato.
E. Il 19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un precedente sequestro (n. __________), ottenuto dalla stessa PI 1, ma decaduto per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.
F. Con un terzo ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 ha chiesto di "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento appena menzionato, allegando di esserne venuta a conoscenza il 2 novembre 2022 e lamentando una violazione delle regole sulla notificazione, che sarebbe dovuta essere effettuata al suo domicilio in __________, mentre il verbale era stato inviato per posta B semplice all’indirizzo professionale di sua figlia, PI 2, che non l’avrebbe mai rappresentata “in questa vicenda”.
Con sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023, questa Camera ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità, ritenendo che in assenza di pregiudizio, la ricorrente avendo ammesso di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, che del re-sto aveva allegato al ricorso, non si giustificava di annullare la notifica (eventualmente) irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non le avrebbe fornito alcun ragguaglio supplementare sul verbale di pignoramento e avrebbe costituito di conseguenza un formalismo eccessivo. La sentenza è nel frattempo passata in giudicato.
G. Il 18 aprile 2023, RI 1 ha presentato all’UE una “domanda di constatazione dell’intervenuta estinzione del procedimento esecutivo n. __________”, con cui ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità del precetto esecutivo.
H. Con osservazioni del 24 aprile 2023, l’UE ha tramesso la domanda a questa Camera quale ricorso, opponendosi alla concessione dell’effetto sospensivo e chiedendole di dichiarare il ricorso irricevibile. Con “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF. In conclusione ella ha però chiesto al presidente della Camera di giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile.
I. Nel frattempo, o meglio l’8 maggio 2023, RI 1 ha presentato un quarto ricorso, chiedendo di nuovo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di "annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto" il verbale di pignoramento del 19 ottobre 2022.
L. Nelle osservazioni del 10 maggio 2023 relative a quest’ultimo ricorso, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. Con “controsservazioni” del 30 maggio 2023, RI 1 ha chiesto al presidente della Camera di giudicare come richiesto nel ricorso.
Considerando
in diritto: I. Sulla domanda di constatazione della nullità dell’esecuzione
Nelle sue “controsservazioni” del 12 maggio 2023, RI 1 ha eccepito l’irregolarità della procedura adottata dall’UE, affermando che la sua era un’istanza all’UE e non un ricorso alla CEF, salvo, in conclusione, chiedere al presidente della Camera di giudicare come richiesto nella sua domanda del 18 aprile. Ora, nelle sue osservazioni l’UE si è opposto alla domanda. Per economia di procedura, anziché rinviare la questione all’UE è opportuno esaminare la domanda come se fosse un ricorso, come peraltro richiesto dalla stessa istante.
Ricordato che per le decisioni degli uffici d’esecuzione non sono poste alte esigenze di motivazione e che ad ogni modo la decisio-ne dell’autorità di vigilanza cantonale sana un eventuale vizio di motivazione (sentenza della CEF 15.2022.162 del 22 maggio 2023 consid. 2), la censura di violazione del diritto di essere sentita sollevata da RI 1 nelle sue “controsservazioni” è infondata, l’UE avendo – a ragione – ricordato che la notifica viziata di un atto esecutivo esplica i suoi effetti qualora l’escusso ne abbia avuto conoscenza del contenuto (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2) e che questa Camera si era già espressa sulla questione. Neppure i giudici sono tenuti ad esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).
Nella sua domanda, RI 1 ha chiesto all’UE di constatare la nullità del precetto esecutivo, facendo valere che l’atto non le era mai stato notificato, né al suo domicilio in __________, né altrove e neppure a sua figlia PI 2, la quale non l’aveva ritirato, come si evince dal retro del precetto stesso, in cui figura la menzione “Impossibile procedere alla notificazione. Destinatario irreperibile. Motivo: non recapitabile (CP)”. Soltanto precauzionalmente “alla cieca e all’ignorante”, sua figlia avrebbe chiesto alle autorità esecutive di accertare la sua nullità assoluta, e solo cautelativamente, “in via del tutto molto subordinata”, di considerare la volontà di opposizione dell’escussa.
3.1 Orbene, sia la Camera che l’UE hanno già avuto modo di ricordare a RI 1 a reiterate riprese che l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario. Nella fattispecie, RI 1 ha avuto conoscenza del contenuto del precetto, poiché l’ha allegato (quale doc. A) all’istanza di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc. 14.2022.13/14).
3.2 Contrariamente a quanto allega, RI 1 ha già fatto valere, nell’“istanza di accertamento nullità” del 18 maggio 2022, la menzione sul retro del precetto esecutivo dell’impossibilità di procedere alla notificazione. La Camera ha respinto tale istanza nella sentenza 15.2022.39 del 30 agosto 2022 (consid. 7 e sopra ad D). RI 1 contesta ora tale “opinione”, ma non ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza, che è pertanto passata in giudicato. Le dovrebbe già essere chiaro che la decisione con cui l’autorità di vigilanza respinge un ricorso volto a far accertare la nullità di un atto esecutivo non può più essere rimessa in discussione, per lo stesso atto, una volta passata in giudicato (sentenze della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019 consid. 3.2 [relativa a un ricorso di RI 1 del 23 settembre 2019], 15.2018.31 del 22 maggio 2018 pag. 2 e 15.2017.81 del 15 gennaio 2018 pag. 3), salvo che la decisione sia essa stessa nulla (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 142 e 145 ad art. 22 LEF e i rinvii), ciò che non è il caso nella fattispecie e non è neppure sostenuto dalla ricorrente.
3.3 Solo per abbondanza, è senza rilievo il fatto che l’escussa avrebbe avuto conoscenza solo del fronte del precetto esecutivo, poiché le informazioni essenziali (parti, importo da pagare, causale, Jeanneret/Lembo, op. cit. loc. cit.) figurano sul fronte, mentre la pretesa ignoranza della nota menzione dell’impossibilità di procedere alla notificazione non ha pregiudicato gl’interessi della destinataria, la quale ha avuto conoscenza del contenuto essenziale del precetto esecutivo, come detto menzionato sul fronte.
3.4 La reiezione implicita della domanda del 18 aprile 2023 risultante dalle osservazioni dell’UE va pertanto confermata.
II. Sul ricorso dell’8 maggio 2023
4.1 Il ricorso è ovviamente tardivo. RI 1 è infatti venuta a conoscenza del verbale al più tardi il 7 novembre 2022 quando ha presentato il ricorso di stessa data, cui il verbale era annesso.
4.2 D’altronde, nell’invocarne la nullità la ricorrente persiste, in malafede, a ignorare le decisioni di questa Camera citate in preceden-za, da lei non contestate, e i rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale ivi contenuti, secondo cui l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (sopra consid. 3.1). Già si è rilevato nella sentenza 15.2022.147 dell’8 marzo 2023 (consid. 3) come la ricorrente avesse ammesso di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, del resto allegato al ricorso del 7 novembre 2022 quale doc. A.
4.3 Sempre per abbondanza, il riferimento giurisprudenziale citato dalla ricorrente (DTF 117 III 10 consid. 3/c) non viene in soccorso della sua tesi, in primo luogo perché non se ne evince che l’eccezione di nullità “supera ogni altro argomento” e può essere sollevata “financo dopo la formazione del giudicato”.
La nullità di un atto esecutivo può sì, di principio, essere fatta valere in ogni tempo, ma non lo può più essere quando l’eccezione di nullità è stata respinta con una decisione passata in giudicato (sopra consid. 3.2). In secondo luogo, il principio espresso nella sentenza citata dalla ricorrente non si applica nella fattispecie, poiché, come risulta dalla giurisprudenza e dalla dottrina esposta in precedenza (al consid. 3.1), la notifica di un atto di cui il destinatario ha avuto effettiva e sufficiente conoscenza non è nulla.
RI 1 è resa attenta che eventuali futuri ricorsi fondati sulla nullità del precetto esecutivo o del verbale di pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________ verranno considerati abusivi e le saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia).
Il giudizio odierno va notificato al recapito svizzero indicato dalla ricorrente sulle “controsservazioni” (__________).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda del 18 aprile 2023 (inc. 15.2023.38) è respinta.
Il ricorso dell’8 maggio 2023 (inc. 15.2023.50) è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.