Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.09.2023 15.2023.37

RI 1

Incarto n. 15.2023.37

Lugano 8 settembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Grisanti e Giamboni

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo sul ricorso 18 aprile 2023 di

RI 1 (patrocinata dall__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 6 aprile 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 __________ PI 2 __________

e nelle esecuzioni n. __________ e __________ avviate sempre contro la ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, e dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 novembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), gli avv. PI 1 e PI 2 hanno escusso RI 1 per l’incasso di fatture di fr. 151'221.25 complessivi per prestazioni legali nella procedura di divorzio. Con pre-cetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 17 febbraio 2022 e il 25 ottobre 2022, anche lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di crediti fiscali relativi al 2018 di fr. 9'312.05 oltre agli accessori e, nella seconda esecuzione, di tasse di giustizia, spese e oneri delle procedure di divorzio e di rigetto dell’opposizione di fr. 14'560.– complessivi.

B. Nelle tre esecuzioni citate, il 18 novembre, il 1° dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 24 gennaio 2023.

C. Su richiesta di RI 1 motivata da problemi di salute, l’esecuzione del pignoramento è stata rinviata dapprima al 6 febbraio e poi al 10 febbraio 2023. Con e-mail del 9 febbraio 2023, l’UE ha annullato anche la seconda convocazione, invitando l’e­­scussa a prendere lei stessa contatto con l’UE il più presto possibile per fissare un nuovo appuntamento. RI 1 si è limitata a trasmettere all’UE un certificato medico del 10 febbraio 2023 del dr. med. __________, che attestava una sindrome influenzale associata a disturbi gastrointestinali e raccomandava alla pazien­te di rimanere al domicilio fino al 25 febbraio 2023, fermo restando che la situazione sarebbe stata rivalutata clinicamente il 28 febbraio.

D. Il 6 aprile 2023 l’UE ha determinato d’ufficio la quota pignorabile del “salario/reddito” dell’escussa, in sua assenza, sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'810.00

Totale

fr.

5'810.00

100%

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Totale

fr.

1'200.00

100%

L’UE ha quindi notificato alla Pretura di Lugano, sezione 6, il pignoramento della quota del “salario” della sua “dipendente/assicura­to(a)” eccedente fr. 1'200.– (indicativamente fr. 4'610.–) dal 6 aprile 2023.

E. Con ricorso del 18 aprile 2023, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di pignoramento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, concesso parzialmente dal presidente della Camera con ordinanza del 24 aprile 2023, limitatamente alla sospensione della ripartizione delle somme pignorate versate all’Ufficio.

F. Con osservazioni del 15 maggio 2023 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre lo Stato del Cantone Ticino è rimasto silente e nelle sue del 23 maggio 2023 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti, pur rimettendosi al giudizio della Camera per quanto attiene alla trattenuta mensile predisposta dalla Pretura di Lugano nel decreto cautelare dell’11 mag­gio 2023 relativo alla causa di divorzio (inc. __________), che differisce dal minimo d’esistenza stabilito nella decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 aprile 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Nel ricorso RI 1 espone che il debitore deve assistere al pignoramento e se del caso l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento forzato per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF), ciò che nella fattispecie non è avvenuto. A suo parere l’UE non aveva quindi alcun diritto di eseguire il pignoramento senz’averla convocata prima o fatto accompagnare dalla polizia. L’unico verbale di pignoramento utilizzabile per determinare il minimo vitale è secondo lei quello allestito in sua presenza, ovvero quello dell’11 marzo 2022, poi annullato il 17 marzo.

2.1 L’art. 91 LEF, che pone a carico del debitore l’obbligo di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, persegue due scopi: il primo, formulato esplicitamente dalla norma, ottenere (in particola­re) dall’escusso le informazioni necessarie all’esecuzione del pignoramento; il secondo, implicito, garantire il diritto dell’escusso di essere sentito e di difendere i propri interessi, di cui l’ufficio, se­condo un principio generale risultante dall’art. 95 cpv. 5 LEF, deve anche tenere conto (cfr. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 e 5 ad art. 91 LEF).

2.2 Ora, nel caso concreto alla ricorrente è stato garantito il diritto di essere sentita. È stata avvisata più volte del pignoramento sicché dipendeva solo da lei contattare l’Ufficio (come ricordatole nell’e­mail del 9 febbraio 2023) o presentarsi ai suoi sportelli per procedere al pignoramento. Può recriminare solo sé stessa se non ha assistito al pignoramento. Ad ogni modo ha avuto la possibilità di determinarsi su quel provvedimento con il ricorso.

2.3 Il debitore ha l’obbligo di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare e di fornire le informazioni richieste (art. 91 cpv. 1 LEF). È un obbligo stabilito a salvaguardia degl’interessi dell’escu­tente. L’ufficio d’esecuzione può ordinare l’accompagnamento del­l’escusso per mezzo della polizia, ma è solo una facoltà. A secon­da delle circostanze, l’ufficio può anche procedere al pignoramen­to in assenza dell’escusso in base alle informazioni raccolte in occasione di un pignoramento precedente (DTF 112 III 14 consid. 5/a) o grazie alla collaborazione di terzi o autorità (sentenza della CEF 15.2016.47 del 23 settembre 2016 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 91). Semmai, il creditore è legittimato a dolersi del mancato accompagnamento forzato dell’escusso. È invece abusi­vo da parte di quest’ultimo non presentarsi per l’esecuzione del pignoramento e lamentare poi il mancato ricorso alla forza pubblica. Al limite del temerario, la censura non può ch’essere respinta.

  1. Nel merito, la ricorrente fa valere che le “ingenti” spese appurate in occasione del primo pignoramento del 25 gennaio 2022, che hanno condotto al suo annullamento il 17 marzo 2022, non sono cambiate, anzi sono solo aumentate. A suo giudizio il provvedimento impugnato è quindi infondato e abusivo, in quanto fa totalmente astrazione delle predette spese debitamente comprovate.

3.1 La ricorrente non ha prodotto il verbale del precedente pignoramento, eseguito di tutta evidenza a favore di altre esecuzioni, né dimostrato che le “ingenti” spese di cui l’UE avrebbe tenuto conto a quel tempo, neppure da lei abbozzate, sarebbero rimaste invariate oggi o sarebbero addirittura aumentate. Insufficientemente specificata, la censura è irricevibile.

3.2 A ben vedere, ci si deve del resto chiedere se quanto pignorato dall’UE sia davvero un reddito limitatamente pignorabile nel senso dell’art. 93 LEF. Dagli atti risulta che l’UE ha pignorato la somma mensile che la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nell’am­bito della causa di divorzio, autorizza RI 1 a prelevare da un conto a lei intestato presso l’PI 3. Già dalla fine del 2017, prima nella procedura di tutela dell’unione coniugale e poi in quella di divorzio, la Pretura aveva disposto il blocco di quel conto quale restrizione del potere di disporre di RI 1 necessaria per assicurare le basi economiche della famiglia giusta l’art. 178 CC (applicabile in via cautelare dopo l’inoltro della causa di divorzio per il rinvio dell.rt. 276 cpv. 1, 2 periodo CPC), autorizzando i coniugi a prelevare mensilmente l’importo ritenuto dal giudice necessario al sostentamento loro e dei quattro figli (oggi tutti maggiorenni). Tale importo è stato modificato (“allenta-to”) diverse volte. Dalla sentenza del 19 dicembre 2019 acquisita d’ufficio dalla Camera, si evince che la Pretura ha d’altronde autorizzato il marito a chiedere alla banca di pagare una serie di fatture per spese verosimilmente famigliari (ad esempio spese mediche e premi della cassa malati) o rimaste incontestate (dispositivo n. 12). Nell’ultimo decreto cautelare noto a questa Camera, dell’11 maggio 2023, il Pretore ha disposto a favore di RI 1 il diritto di prelevare fr. 2'537.– e a favore dell’UE il versamento di fr. 4'868.– mensili, le somme riconosciute a favore del marito __________ e della figlia __________ rimanendo invariate.

3.2.1 Le somme la cui erogazione è autorizzata dalla Pretura non sono all’evidenza provento di lavoro, usufrutti, rendite vitalizie, alimenti, pensioni o prestazioni destinate a risarcire una perdita di guadagno, né pretese derivanti dal diritto al mantenimento (perlomeno per quanto riguarda l’escussa, che è titolare del conto) nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF. Tutt’al più gl’interessi attivi del conto potrebbero essere considerati proventi da usufrutto giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, ossia da un capitale di cui il beneficiario non può disporre (DTF 94 III 8; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 1 LEF). Dagli atti risulta tuttavia che i coniugi stiano erodendo il capitale depositato sul conto per garantire il proprio sostentamento. Ne segue che il conto stesso, o meglio la pretesa dell’escussa contro la banca relativa all’intero sal­do, appare illimitatamente pignorabile.

3.2.2 D’altronde, stante il suo carattere provvisionale, la restrizione del potere di disporre ordinata dalla Pretura in virtù dell’art. 178 CC non conferisce ai suoi beneficiari alcun privilegio particolare nel­l’esecuzione forzata (DTF 120 III 67 consid. 2/b, pag. 70; Isen­ring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª ed., n. 21 ad art. 178 CC; Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 178 CC), sicché nulla osta al pignoramento del conto bloccato, e ciò secondo l’ordine prescritto all’art. 95 cpv. 1 e 2 LEF e non per ultimo (art. 95 cpv. 3 LEF), non essendo equiparabile a beni colpiti da sequestro (sentenza della CEF 15.2021.140 del 6 aprile 2022 consid. 2.2.2, relativa a un precedente pignoramento di un altro conto di RI 1; Foëx/Martin-Rivara in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 45 ad art. 95 LEF; Isenring/Kessler op. cit., n. 24 ad art. 178; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 95 LEF). Una sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione di divorzio, come ipotizzato nella citata DTF 120 III 67, non è ipotizzabile nei casi in cui, come quello in rassegna, il debito fatto valere contro l’escusso non è un “obbligo patrimoniale derivante dall’u-nione coniugale” secondo l’art. 178 CC e l’esecuzione non è una manovra abusiva volta a distrarre i beni oggetto del blocco (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014 consid. 3.1.2 e 3.2.1).

3.3 Un’estensione del pignoramento all’intero conto bloccato, limitatamente all’importo dei crediti posti in esecuzione (di poco meno di fr. 190'000.–), non entra tuttavia in considerazione in questa se­de stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), che vieta a questa Camera di peggiorare il provvedimento impugnato a scapito della ricorrente. Spetterà all’UE verificare se sono dati i presupposti per un pignoramento complementare dell’intero conto, specie se con la decisione di divorzio, emanata il 22 agosto 2023 (ma non in possesso di questa Camera), il blocco del conto dovesse essere stato revocato, ciò che potrebbe essere il caso, perché l’art. 178 CC non si applica alle pretese post-divorzio, la cui garanzia è disciplinata dall’art. 132 cpv. 2 CC (Isenring/Kessler, op. cit., n. 7 ad art. 178).

In alternativa, l’UE potrebbe interpellare il giudice del divorzio perché autorizzi la banca a versargli l’importo dei crediti posti in esecuzione, come fatto per altre spese dei coniugi (sopra consid. 3.2).

  1. Per quanto attiene alle questioni di competenza della Camera, rimane da stabilire se il versamento mensile predisposto dalla Pretura di Lugano nel decreto cautelare dell’11 maggio 2023 vincola l’UE quand’anche si fondi su un minimo d’esistenza di fr. 2'537.–, superiore a quello di fr. 1'200.– stabilito nella decisione impugna­ta. Al riguardo l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

4.1 Poiché le somme mensili di cui il Pretore ha autorizzato il versamento all’escussa e all’UE non sono redditi nel senso dell’art. 93 cpv. 1 LEF (sopra consid. 3.2.1), nulla osta al pignoramento integrale della parte eccedente il minimo vitale di fr. 1'200.– stabilito nel provvedimento impugnato, giacché l’UE avrebbe potuto legittimamente pignorare l’intero avere bancario a concorrenza dell’importo dei crediti posti in esecuzione, senza riguardo al blocco del conto (sopra consid. 3.2.2). Il provvedimento impugnato merita dunque conferma.

4.2 Per abbondanza, è pacifico che la competenza per stabilire il minimo esistenziale dell’escusso a norma dell’art. 93 LEF spetta esclusivamente all’UE. La decisione del Pretore sul minimo esistenziale da lasciare ad RI 1 riguarda solo la questione dell’estensione del blocco, che deve rispettare il principio di proporzionalità (Isenring/Kessler, op. cit., n. 17 ad art. 178). Il minimo esistenziale è del resto stato stabilito secondo le regole (giurisprudenziali) del diritto di famiglia, non secondo l’art. 93 LEF.

Nel caso concreto l’accertamento del Pretore non potrebbe neppure servire quale base fattuale per calcolare il minimo vitale ai sensi dell’art. 93 LEF, perché si fonda su documenti che non sono agli atti e non sono più attuali (in quanto prodotti il 30 settembre 2022), RI 1, come in questa sede, non essendosi degnata di giustificare le proprie spese nel termine impartitole dal Pretore. Non ha d’altronde dimostrato di pagarle effettivamente e regolarmente, ciò che secondo un principio giurisprudenziale consolidato è la condizione sine qua non perché possano essere considerate nel minimo di esistenza secondo l’art. 93 LEF (DTF 121 III 20 consid. 3/b e 3/c; sentenza della CEF 15.2023.18 del 6 luglio 2023 consid. 3.6).

4.3 Ciò posto, ove non opterà per il pignoramento complementare del­l’intero saldo a concorrenza dell’importo dei crediti posti in esecuzione né otterrà l’autorizzazione a farsi versare dalla banca quan­to necessario a pagare i crediti degli escutenti (sopra consid. 3.3), l’UE notificherà alla banca il pignoramento dell’intera eccedenza, pari a fr. 6'205.– (ossia fr. 7'405.– ./. fr. 1'200.–) per i mesi futuri.

Per i tre mesi (da giugno ad agosto) per i quali ha già incassato quanto assegnatogli dal Pretore (fr. 4'868.– al mese), l’UE chiederà alla banca il versamento della differenza (3 x fr. 1'337.–).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona; – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona;

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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