Incarto n. 15.2023.35
Lugano 28 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 11 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento di redditi eseguito il 30 marzo 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso degli alimenti dovuti al figlio __________ (nato nel 2010) dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2022, pari a complessivi fr. 70'722.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018.
B. In occasione del pignoramento fissato per il 13 febbraio 2023, ma eseguito solo un mese dopo, il 13 marzo, dopo una richiesta di traduzione forzata dell’escusso, egli ha dichiarato di guadagnare fr. 2'500.– quale personal trainer e ha firmato il relativo verbale delle operazioni di pignoramento.
C. In base all’estratto del conto postale dell’escusso assunto d’ufficio dalla PostFinance il 27 marzo 2023, il 30 marzo l’UE ha determinato d’ufficio la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Personal Trainer in proprio
fr.
2'500.00
Basketballclub __________
fr.
1'121.15
B__________ AG
fr.
5'179.00
Totale
fr.
8'800.15
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'596.00
Assicurazione malattia
fr.
324.80
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico
fr.
340.00
Totale
fr.
3'671.80
Dedotti i redditi da attività indipendente e quelli percepiti dal B__________ (di complessivi fr. 3'621.15) dal minimo esistenziale (di fr. 3'671.80), l’UE ha quindi pignorato presso la B__________ AG la quota del salario versato all’escusso eccedente fr. 50.65 (indicativamente fr. 5'128.35) dal 30 marzo 2023.
D. Con ricorso dell’11 aprile 2023, RI 1 chiede che l’importo pignorabile venga ridotto a fr. 1'500.– o in via subordinata a fr. 5'128.–.
E. Con ordinanza del 21 aprile 2023, il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e assegnato al ricorrente un termine di cinque giorni per produrre i documenti menzionati nel ricorso.
L’8 maggio 2023 egli ha fatto pervenire alla Camera altri documenti (fatture della __________ AG, dell’__________ per premi di assicurazione sulla vita e della Concordia per premi dell’assicurazione malattia [già presi in considerazione dall’UE], nonché il certificato di salario della B__________ AG per il 2022).
F. Entro il termine impartitole PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre nelle sue del 17 maggio 2023 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, non senza rilevare la mancata dichiarazione da parte del ricorrente di parte dei suoi redditi.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3.1 Come evidenziato dall’UE nelle osservazioni al reclamo, il reddito di fr. 2'500.– è stato dichiarato dallo stesso escusso in occasione del pignoramento del 13 marzo 2023 ed egli ha anche firmato il verbale delle operazioni di pignoramento. È del resto confermato dai versamenti dei clienti registrati sul suo conto presso la PostFinance, che ammontano in media a fr. 3'400.– mensili per il periodo dall’ottobre del 2022 al marzo del 2023, sicché, come già fatto presente con l’ordinanza del 21 aprile 2023, il reddito di soltanto fr. 2'500.– computato dall’UE è da considerare netto. Ad ogni modo il ricorrente non ha dimostrato di pagare effettivamente gli oneri sociali sui suoi redditi da attività indipendente. Gli “estratti conto da cui risultano entrate attività indipendente” citati come allegato non sono poi stati prodotti, nonostante l’invito contenuto nell’ordinanza del 21 aprile 2023 (dispositivo n. 2).
3.2 Per quanto attiene invece agli altri redditi, a ben vedere gl’importi computati dall’UE, di fr. 1'121.15 per il B__________ e di fr. 5'179.– per la B__________ AG, sono complessivamente inferiori a quelli citati dal ricorrente, di fr. 1'100.– e fr. 6'000.–, peraltro senza giustificativi. Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), non occorre verificare se quanto allegato da lui corrisponde alla realtà. Comunque sia, l’UE ha accertato i redditi indicati nella decisione impugnata in base all’estratto del conto postale dell’escusso, sicché in difetto di prova contraria (non fornita dal ricorrente) è da escludere che siano importi lordi, visto l’onere legale dei datori di lavoro di trattenere i contributi sociali alla fonte. Risulta del resto dagli atti che il salario lordo pattuito nel contratto di lavoro con la B__________ è di fr. 1'200.– mensili, mentre il certificato di salario allestito per il 2022 dalla B__________ AG indica un salario netto di fr. 100'269.– annui, da cui sono state trattenute le imposte alla fonte per complessivi fr. 17'219.–, ovvero un salario mensile medio netto di fr. 6'920.–, molto più elevato di quello di fr. 5'179.– computato dall’UE. Poiché l’UE ha ordinato alla datrice di lavoro di versare la quota del salario netto eccedente fr. 50.65, l’errata indicazione dell’ammontare esatto del salario, che dall’estratto del conto postale risulta comunque variabile, non comporta un pregiudizio per l’escutente. L’UE valuterà però se inoltrare una denuncia penale nei confronti del ricorrente per inosservanza da parte sua delle norme della procedura di esecuzione (art. 323 n. 2 CP), anche perché il 13 marzo 2023 egli aveva dichiarato di percepire solo fr. 2'500.– per la sua attività di personal trainer.
3.3 Secondo la Tabella (ad n. I) e la giurisprudenza (DTF 134 III 325 consid. 3) le spese mensili di fr. 500.– della polizza complementare __________ non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo esistenziale della famiglia, non trattandosi di una spesa obbligatoria.
3.4 Il ricorrente non comprova poi né l’allegato versamento regolare di fr. 600.– mensili per l’“aiuto finanziario a papà” né l’esistenza di un proprio obbligo legale di aiutare il padre giusta l’art. 328 CC (v. in proposito la sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 4.1.2). Non se ne può pertanto tenere conto nel suo minimo esistenziale.
3.5 I documenti prodotti solo l’8 maggio 2023 (sopra ad D) sono tardivi e non possono quindi essere presi in considerazione. Ad ogni modo le fatture non costituiscono manifestamente spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF, tranne quella per i premi della cassa malattia obbligatoria già considerati dall’UE. In definitiva, il ricorso va quindi respinto integralmente.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.