Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2023 15.2023.30

Incarto n. 15.2023.30

Lugano 10 luglio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2023 dello

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, o meglio contro il provvedimento 21 marzo 2023 di assegnazione del termine per proporre l’azione di contestazione della rivendicazione di

PI 6 (patrocinato dall’avv. RAPPr 1, )

emesso nelle 11 esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse dal ricorrente e da

PI 2, Comune diPI 3, (rappresentato dal proprio Municipio, a sua volta rappresentato da RA 2, ) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona PI 4, (rappresentata dallaRA 3, )

nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Nelle 11 esecuzioni appena citate promosse nei confronti di PI 1, il 7 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha pignorato, tra l’altro, un conto bancario intestato all’escusso presso la PI 5 (in seguito PI 5), limitatamente a fr. 48'000.–, ridotti a fr. 44'175.– due giorni più tardi. Il 19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento.

B. Su ordine dell’Ufficio, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha versato fr. 44'175.– sul conto corrente postale dell’UE.

C. Il 6 marzo 2023, il padre dell’escusso, PI 6, ha rivendicato un diritto di pegno sul conto bancario pignorato, producendo un contratto di costituzione di pegno manuale (recte: mobiliare) firmato dal figlio e da lui il 6 ottobre 2015 e un formulario “A” della PI 5 di stessa data.

D. Il 21 marzo 2023, l’UE ha emanato un provvedimento con cui ha assegnato ai creditori procedenti un termine di 20 giorni per proporre l’azione di contestazione della rivendicazione.

E. Con ricorso del 31 marzo 2023, lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, l’an­­nullamento del predetto provvedimento e l’assegnazione a PI 6 del termine per proporre l’azione di accertamento.

F. Il 7 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo al ricorso.

G. Con osservazioni del 25, 27 aprile e 3 maggio 2023, PI 6, PI 1 e l’Ufficio hanno postulato la reiezione del ricorso. Gli altri creditori non hanno preso posizione.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 marzo 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Nel ricorso, lo Stato del Cantone Ticino rileva che la rivendicazio­ne di PI 6 “parrebbe fondarsi su di un ipotetico atto di costituzione di pegno fatto nel 2015” e afferma che, indipendentemente dal formulario “A”, non sussiste la minima prova del diritto di pegno allegato.

  2. Se il debitore o un terzo dichiara che su un bene pignorato il terzo è titolare di un diritto che esclude il pignoramento o perlomeno che va preso in considerazione nello stesso, l’organo di esecuzione è tenuto ad aprire la procedura di “rivendicazione” ai sensi degli art. 106 a 109 LEF. È rivendicabile qualsivoglia pretesa, purché fondata sul diritto materiale e avente effetto “reale” (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid. 6/a/bb; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF), vale a dire opponibile erga omnes (sentenza del­la CEF 15.2021.22 del 15 aprile 2021, consid. 5). Entra dunque in linea di conto in particolare un pegno su un credito o un altro diritto (art. 899 cpv. 1 CC; Staehelin/Strub in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 ad art. 106; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 1 LEF n. 4 ad art. 106), segnatamente su un conto bancario (DTF 120 III 19 consid. 3/a e 116 III 83 consid. 2-3).

3.1 A norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (art. 107 cpv. 1 n. 2 e cpv. 5 LEF). Se invece la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore, il termine dev’essere impartito al creditore e al debitore per agire giudizialmente contro il terzo rivendicante (art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 15.2022.2 del 31 maggio 2022 consid. 3 e 15.2020.42/ 43 del 20 agosto 2020, consid. 3.1).

Per determinare a chi assegnare il termine per promuovere l’azio­­ne di cui agli art. 107 e 108 LEF, l’ufficio può fondarsi sulle apparenze, senza dover esperire accertamenti più approfonditi (Stae­helin/Strub, op. cit., n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione. Di regola, deve unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero, in caso di rivendicazione di un credito, determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di creditore oppure è meglio in grado di disporre o di esercitare il credito, senza doversi chiedere se la fattispecie è conforme al diritto (DTF 144 III 202, consid. 5.1.2.2, e 123 III 370, consid. 3/b; citata 15.2022.2, consid. 6 e i rinvii). Se viene rivendicato un pegno mobiliare su un conto bancario, l’ufficio deve valutare se l’esistenza del pegno è più o meno verosimile della sua inesistenza e assegnare il termine per agire in giudizio all’escusso e agli escutenti nella prima ipotesi e al rivendicante nella seconda (v. DTF 116 III 84 consid. 3).

3.2 Nella fattispecie, a sostegno della sua pretesa il rivendicante ha prodotto il contratto di pegno e il formulario “A” (cioè un documen­to che attesta l’identità dell’avente diritto economico del conto), entrambi del 6 ottobre 2015. Siccome in realtà nessuno (neppure il ricorrente: sopra consid. 2) contesta l’autenticità e, a ben vedere, neanche il contenuto di tali documenti, non c’è motivo di dubitare né dell’una né dell’altro. È dunque senz’altro pacifica l’esistenza di un pegno sul conto n. __________ indicato nel contratto, che corrisponde al nuovo n. IBAN __________ (cambiato verosimilmente nel 2019, v. www.__________) menzionato sulla documentazione relativa al conto pignorato, come risulta dall’estratto conto del 1° aprile 2021 prodotto dal patrocinatore del rivendican­te con e-mail del 21 marzo 2023 (doc. 3 accluso alle sue osservazioni al ricorso), che indica il precedente e il nuovo IBAN.

3.3 Il ricorrente osserva però che la somma precedentemente depositata sul conto dell’escusso è stata “incamerata” dall’UE. Ritiene che non gli tocca contestare la rivendicazione successivamente formulata dal padre dell’escusso.

3.3.1 Il pagamento fatto a favore del costituente dal terzo debitore che non è stato informato della costituzione del pegno ed è in buona fede ha per lui effetto liberatorio (art. 906 cpv. 2 CC a contrario; De Gottrau/Foëx in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 906 CC; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, vol. IV/2c, 3a ed. 1981, n. 24 ad art. 906 CC) ed estingue il pegno (Zobl, Berner Kommentar, vol. IV/2/5/2, 2a ed. 1996, n. 71 e 30 ad art. 906 CC). Se invece il terzo debitore è stato avvertito del pegno o è in malafede, il pagamento da lui effettuato al costituente senza il consen­so del creditore pignoratizio non ha effetto liberatorio, sicché il ter­zo debitore si espone al rischio di dover pagare due volte (DTF 45 III 6 consid. 2; Bauer/Bauer in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 7 ad art. 906 CC; De Gottrau/Foëx, op. cit, n. 12 ad art. 906; Zobl, op. cit., n. 28, 35-36 ad art. 906; Of­tinger/Bär, op. cit., n. 23b-24 ad art. 906). In entrambe le ipotesi il creditore pignoratizio conserva i suoi diritti nei confronti del costituente e, se non ha acconsentito al pagamento, potrebbe pretendere alla costituzione di un nuovo pegno sulla somma ricevuta dal costituente, ma sono diritti inopponibili a terzi, segnatamente ai creditori del costituente che nel frattempo avessero ottenuto il pignoramento della somma pagata.

3.3.2 Nella fattispecie, il 5 dicembre 2022 la PI 5 ha girato il saldo del conto dell’escusso su quello dell’UE senz’accennare all’esisten­za di un diritto di pegno (v. scritto del 6 dicembre 2022 agli atti) e anche questi, in un primo tempo, non ha sollevato obiezioni al riguar­do (l’ha fatto solo tramite un’e-mail dell’avv. __________ del 20 febbraio 2023). Nella sua rivendicazione del 16 marzo 2023, suo padre si è sì detto stupito dell’agire della banca, ma non ha reso verosimile ch’essa fosse stata informata del pegno e ciò non risulta neppure dai documenti da lui prodotti. Infatti, il contratto di costituzione di pegno pone a carico del titolare l’impegno di comunicare l’atto di pegno alla banca entro la fine dell’anno in corso, per cui se ne deduce che l’informazione non era ancora stata data a quel momento, e il formulario “A” indicante il padre quale avente diritto economico del conto non menziona l’atto di pegno e a prima vista non permette di dedurne l’esistenza, giacché il caso classico del­l’avente diritto economico non è quello del creditore pignoratizio. Dalla documentazione agli atti si evince di conseguenza che l’esistenza del pegno rivendicato è meno verosimile della sua inesistenza, o meglio estinzione. Ne segue che la decisione impugnata va riformata nel senso di assegnare al rivendicante PI 6 il termine per promuovere contro lo RI 1 – unico procedente ad aver contestato la rivendicazione – azione di accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul conto dell’UE (art. 107 cpv. 5 LEF).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è assegnato a PI 6 il termine di 20 giorni per promuovere contro lo Stato del Cantone Ticino azione di accertamento del preteso diritto di pegno sulla somma girata dalla PI 5 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; – ; – ; – ; – ; – ; – ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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