Incarto n. 15.2023.3
Lugano 22 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2023 della
RI 1, IT – (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento, emesso il 29 dicembre 2022, con cui ha annullato il “pignoramento” ottenuto dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, ora in liquidazione, (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, sede di Viganello)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di un decreto di sequestro (SO.__________), emanato il 3 agosto 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8 agosto seguente la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro (n. __________99) fino a concorrenza di fr. 70'000.–, delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, appartenenti alla PI 1.
B. A richiesta della RI 1, il 24 settembre 2018 l’UE ha notificato alla PI 1 un precetto esecutivo (n. __________71) a convalida del sequestro. Ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa e la notifica di una comminatoria di fallimento, il 29 aprile 2022 la RI 1 ha chiesto il fallimento dell’escussa. Dopo che, il 22 aprile 2022, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, aveva disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’escussa, essendo la stessa priva di rappresentanti con domicilio in Svizzera, salvo poi, il 18 maggio 2022, ordinare la sospensione della liquidazione per mancanza di attivo, il 20 maggio 2022 il Pretore della sezione 5 ha accolto l’istanza della RI 1 e dichiarato il fallimento dell’escussa a far tempo dal 23 maggio 2022.
C. Nel frattempo, la PI 2 ha comprato dalla PI 1 i due fondi sequestrati, il cui trapasso è stato iscritto a registro fondiario il 18 agosto 2020. Il 27 gennaio 2021, la venditrice ha comunicato all’Ufficio di voler “ottenere la cancellazione del sequestro, d’intesa con la nuova proprietaria” e gli ha chiesto d’indicarle l’importo da versare in sostituzione del sequestro. Il 3 febbraio 2021, l’UE le ha trasmesso il saldo dell’esecuzione, pari a fr. 72'281.10.
D. Con provvedimento del 29 dicembre 2022, l’Ufficio ha comunicato alla RI 1 l’annullamento del “pignoramento” (recte: del sequestro) in seguito all’apertura di fallimento della PI 1.
E. Contro il provvedimento appena citato la RI 1 si è aggravata con un ricorso del 9 gennaio 2023, chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento del provvedimento, protestate tasse, spese e ripetibili.
F. Il 13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso l’effetto sospensivo.
G. Con osservazioni del 30 gennaio 2023, la PI 2 ha chiesto la reiezione del ricorso, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue del 6 febbraio 2023, l’UE si è riconfermato nel proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 29 dicembre 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Nelle osservazioni, la PI 2 obietta che l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF concerne solo le esecuzioni in via di realizzazione del pegno, non i sequestri, che non sono pegni secondo la LEF, come risulta dall’art. 271 LEF, secondo cui il sequestro è ottenibile solo per crediti che non sono garantiti da pegno, com’è, appunto, quello della RI 1. Ne deduce che il sequestro si è estinto con la dichiarazione di fallimento giusta l’art. 206 cpv. 1 prima frase LEF. Ad ogni modo, la PI 2 asserisce che la ricorrente sa della vendita dei fondi praticamente dal trapasso di proprietà a registro fondiario, ma che fino a oggi non aveva mai eccepito alcunché, sicché le censure sono pure tardive. Precisa che nella compravendita dei fondi, proprio a causa del sequestro, ha trattenuto dal prezzo fr. 120'000.– a titolo di garanzia fino all’annullamento del sequestro, ciò che non significa però ch’essa si sarebbe assunta il debito della PI 1, sia perché quest’ultima le aveva assicurato che a breve avrebbe risolto la questione, sia perché la trattenuta si è nel frattempo estinta per compensazione. Da ultimo, la resistente rileva che la ricorrente non vanta alcuna pretesa nei suoi confronti. Chiede pertanto di respingere il ricorso.
L’UE concorda con la PI 2 che l’art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF non è invocabile in concreto, perché l’esecuzione in oggetto non tende alla realizzazione del pegno su cose appartenenti a terzi. Osserva di non aver consentito ad alcuna cessione dei due fondi, tant’è che il sequestro è ancora annotato nel registro fondiario. Si riconferma in conclusione nel suo operato e aggiunge che l’annotazione va ora radiata in ragione della dichiarazione di fallimento della PI 1.
3.1 La dichiarazione di fallimento estingue, di diritto, tanto le esecuzioni quanto i sequestri in corso contro il fallito (art. 206 cpv. 1 LEF; decisioni del Tribunale federale 5A_449/2019 del 12 ottobre 2022, consid. 2, e della CEF 14.2010.12 del 22 novembre 2010 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3), eccezion fatta delle esecuzioni esistenti o nuove per realizzazione di pegni su cose appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF) e delle nuove esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento (art. 206 cpv. 2 LEF). L’art. 206 LEF è una disposizione imperativa (DTF 93 III 58 consid. 3).
3.2 Nel caso in esame, con il provvedimento impugnato l’UE ha accertato che il sequestro dei fondi è decaduto con la dichiarazione del fallimento dell’escussa in virtù dell’art. 206 cpv. 1 LEF. Essa ritiene invece applicabile l’eccezione del secondo capoverso. Ora, con la sua decisione, protocollata nel registro (elettronico) delle esecuzioni come “annullamento del caso”, l’UE ha appurato ufficialmente la fine alla procedura di esecuzione del sequestro. La decisione stessa non vi ha invero posto fine, dato che la decadenza del sequestro era già avvenuta in precedenza per legge (come nei casi dell’art. 280 LEF). Incombe tuttavia all’ufficio d’esecuzione accertare se le condizioni di estinzione del sequestro stabilite dalla legge sono riunite nel caso concreto (cfr. DTF 143 III 584 consid. 3.2.1; 138 III 531 consid. 4.3; 106 III 93 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_569/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 3.1) e la sua decisione è impugnabile presso l’autorità di vigilanza (sentenza del Tribunale federale 4A_579/2018 del 22 maggio 2019 consid. 6.2; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 280 LEF). La definizione di provvedimento impugnabile (sopra consid. 3.1) si estende quindi agli atti autoritativi degli organi di esecuzione forzata con cui accertano, nel quadro della loro funzione, la creazione, la modifica, la sospensione, l’estinzione o la nullità per legge di una situazione di diritto esecutivo, ad esempio la sospensione dell’esecuzione giusta l’art. 78 LEF in seguito alla presentazione di un’opposizione la cui ricevibilità e tempestività è stata appurata, l’estinzione dell’esecuzione, il cui integrale pagamento giusta l’art. 12 LEF è stato verificato, la nullità di un atto esecutivo (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwer-de und Nichtigkeit, 2000, n. 48 ad art. 17 LEF) oppure, appunto, l’estinzione del sequestro in base all’art. 206 cpv. 1 LEF. Il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
4.1 Il diritto del creditore sequestrante sul diritto patrimoniale sequestrato non è quindi manifestamente un diritto di pegno secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF. Ha infatti origine nella LEF – e non nel CC – e non conferisce al sequestrante alcun diritto reale, neppure di pegno, sul bene sequestrato (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 2 ad art. 271-281 LEF), di cui l’escusso rimane titolare fino a una sua eventuale aggiudicazione a un terzo. Conferisce al sequestrante solo i diritti esecutivi (di natura processuale) previsti dagli art. 275 e 281 LEF. Il suo diritto (individuale) si estingue pertanto in caso di fallimento del debitore. La riserva dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo LEF non vi si applica.
4.2 La situazione non è diversa se il sequestro verte sul diritto patrimoniale di un terzo.
4.2.1 Al fine di tutelare il creditore che ha ottenuto il sequestro di un immobile del debitore verso i terzi di buona fede, l’art. 101 cpv. 1 LEF (cui rinvia anche l’art. 275) prevede l’annotazione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 n. 2 CC. L’annotazione non impedisce tuttavia l’iscrizione di un diritto di grado posteriore (art. 961a CC) né determina un blocco del registro fondiario (sentenza del Tribunale federale 5A_360/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 3.4.3.2; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/ Sabeti in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 101 LEF). La trasmissione della proprietà dell’immobile sequestrato rimane quindi possibile dopo il sequestro, ma il sequestrante conserva i diritti esecutivi conferitigli dalla misura esecutiva e nell’esecuzione a convalida del sequestro potrà chiedere la realizzazione del fondo a prescindere dal suo trapasso (DTF 130 III 671 consid. 5.1; 42 III 245-246; sentenze della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009, consid. 2, massimata in RtiD 2010 II 721 n. 65c, e 15.2004.34 del 24 maggio 2004 consid. 2.3; Sievi, op. cit. loc. cit.; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 101 LEF; Jeandin/Sabeti, op. cit., n. 10 ad art. 101). Il procedi-mento esecutivo continua pertanto senza che i diritti reali acquisiti posteriormente da terzi possano essere opposti al sequestrante (art. 960 cpv. 2 e 970 cpv. 4 CC; DTF 130 III 671 consid. 5.1; citata 5A_ 360/2018 consid. 3.4.3.2). Come in caso di revocazione di un trapasso immobiliare giusta gli art. 285 segg. LEF, dal profilo del diritto sostanziale civile la proprietà del fondo passa validamente dal debitore al terzo acquirente, giacché tale mutazione non può considerarsi nulla nei confronti del creditore sequestrante nella misura in cui non pregiudica i diritti ch’egli ha ottenuto dal sequestro (art. 96 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF; DTF 130 III 671 consid. 5.1; decisione del Tribunale federale 5A_639/2012 del 5 dicembre 2021, consid. 4), ma gli effetti del trapasso gli sono inopponibili sul piano esecutivo, di modo che il fondo viene assoggettato all’esecuzione (secondo la terminologia dell’art. 285 cpv. 1 LEF) come se fosse ancora nella proprietà del debitore, senza necessità di rettifica del registro fondiario (v. sentenza della CEF 15.2007.70 del 3 luglio 2007).
4.2.2 Si può dunque concludere che i diritti esecutivi che il sequestro di un immobile conferisce al sequestrante rimangono immutati anche se l’immobile viene venduto a un terzo dopo l’annotazione della misura cautelare. Anche in tale ipotesi, di conseguenza, il fallimento pone fine al sequestro (art. 206 cpv. 1 LEF e sopra consid. 4.1). Da questo punto di vista la decisione impugnata resiste alla critica.
4.3 Non si giustifica nemmeno un’applicazione per analogia della riserva dell’art. 206 cpv. 1, 2° periodo al sequestro ottenuto dalla ricorrente per evitare, com’essa vorrebbe, che i fondi sequestrati siano sottratti all’esecuzione e le sue pretese nei confronti della PI 2 vanificate.
4.3.1 In effetti, la giurisprudenza insegna che, con la dichiarazione del fallimento, il diritto alla realizzazione di beni immobili già pignorati e alienati in precedenza dal debitore passa in virtù dell’art. 199 LEF alla massa, così come esisteva a favore dei creditori pignoranti (DTF 110 III 81 consid. 1; 67 III 38 consid. 1; Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 199 LEF; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 199 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 8 ad art. 199 LEF), come pure altri diritti esecutivi, quali l’eccezione di nullità degli atti di disposizione su beni pignorati senza il consenso dell’ufficiale (art. 96 cpv. 2 LEF) o l’eccezione revocatoria (art. 285 segg. LEF) (DTF 61 III 56, cui rinvia la citata DTF 67 III 38 consid. 1). Sarebbe infatti inammissibile consentire che il terzo acquirente di beni pignorati o sequestrati possa approfittare del fallimento dell’alienante per sottrarsi alla realizzazione (DTF 67 III 38 consid. 1). D’altronde, con l’apertura del fallimento la via della realizzazione forzata collettiva sostituisce le vie di esecuzione individuali (art. 206 cpv. 1 e 199 LEF; DTF 110 III 82 consid. 1; Romy, op. cit. loc. cit.) e il creditore pignorante perde il privilegio di essere tacitato da solo con la realizzazione dei beni pignorati a suo favore (DTF 110 III 82 consid. 2 e 99 III 14 consid. 2).
Nella massa fallimentare attiva entrano i diritti esecutivi dei creditori pignoranti, non direttamente i beni pignorati ove non appartengano al fallito (DTF 110 III 83 consid. 2). Di conseguenza spetta alla massa che intende far realizzare un immobile pignorato iscritto nel registro fondiario a nome di un terzo promuovere azione contro il terzo (art. 242 cpv. 3 LEF; DTF 99 III 16 consid. 2).
4.3.2 Non vi sono validi motivi per non estendere il principio giurisprudenziale appena evocato ai diritti esecutivi del creditore che ha ottenuto il sequestro di un immobile poi alienato a un terzo. Anche in una simile ipotesi si giustifica il trasferimento alla massa del diritto del sequestrante di far assoggettare il fondo sequestrato all’esecuzione e di eccepire l’inopponibilità dei diritti reali acquisiti da terzi dopo l’annotazione del sequestro. Sarebbe insostenibile che il sequestrante possa conservare il proprio privilegio malgrado il fallimento e che il terzo proprietario possa approfittare del fallimento per sottrarsi alla realizzazione. Anche per questi motivi il ricorso dev’essere pertanto respinto.
4.4 Nelle sue osservazioni l’UE ritiene doverosa la cancellazione dell’annotazione del sequestro, decaduto con l’apertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF). Sennonché gli effetti esecutivi del sequestro già verificatisi prima della dichiarazione di fallimento permangono a favore della massa fallimentare (sopra consid. 4.3.1; Romy, op. cit., n. 2 ad art. 199). Ciò vale anche per la misura conservativa. Spetterà semmai all’Ufficio dei fallimenti decidere se sostituire l’annotazione del sequestro con una menzione del fallimento (art. 176 cpv. 2 LEF) qualora dovesse inventariare nel fallimento il diritto della RI 1 di fare realizzare le particelle n. __________ e __________ RFD di __________ per il pagamento di fr. 70'000.– (il credito garantito dal sequestro), in base alla giurisprudenza citata sopra al consid. 4.3.1. A questo scopo, la decisione odierna va comunicata anche all’Ufficio dei fallimenti.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.