Incarto n. 15.2023.28
Lugano 18 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Grisanti e Giamboni
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 marzo 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento eseguito il 28 dicembre 2022 a favore delle 28 esecuzioni del gruppo n. 8 promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
(es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)
(rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(es. n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona,
e dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)
PI 1, __________ (es. n. __________, __________)
(rappresentato dall’Esazione comunale, __________)
PI 2, __________
(es n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________)
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (es. n. __________) PI 3, __________ (es. n. __________) (rappresentato da Contribuzione e esazione, __________)
PI 4, __________ (es. n. __________, __________, __________ e __________) (rappresentato dal proprio Municipio)
PI 5, __________ (es. n. __________) (rappresentato dal proprio Municipio)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta delle domande di prosecuzione delle esecuzioni appena citate, promosse contro RI 1 tra il 23 settembre 2021 e il 18 ottobre 2022 per l’incasso di complessivi fr. 2'916'619.50, il 28 dicembre 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito, in assenza dell’escusso, il pignoramento di 13 fondi a lui intestati, immatricolati nel RFD di __________ (PPP -), __________ (n. __________, __________, __________ e __________), __________ (PPP __________ [quota “K” di 14⁄76 e __________), __________ (quota “A” di 1⁄3 del fondo n. __________) e __________ (n. __________).
B. Il 6 marzo 2023, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, che ha notificato alle parti.
C. Con ricorso del 21 marzo 2023, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale di dichiarare nulle le notifiche di tutti i precetti esecutivi e di annullare il pignoramento, e in via subordinata di accertare che a tutti i precetti esecutivi è stata interposta opposizione e di annullare il pignoramento, protestate spese e ripetibili.
D. Il 3 aprile 2023, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso della sospensione, fino a decisione sul ricorso dell’esecuzione, di eventuali domande di realizzazione presentate da creditori del gruppo n. 8.
E. Con osservazioni del 14 aprile 2023 il PI 2 ha postulato la reiezione del ricorso e nelle sue del 9 giugno 2023 l’UE è giunto alla stessa conclusione.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ri-corrente afferma di aver ricevuto il verbale di pignoramento, il 15 marzo 2023, il ricorso è in linea di principio ricevibile per quanto attiene al pignoramento (art. 17 LEF).
2.1 Va anzitutto rilevato che nelle esecuzioni n. __________ e __________ il ricorrente ha interposto opposizione (tramite il suo rappresentante RAPPr 1, che ha pure ritirato il verbale di pignoramento impugnato), la quale è poi stata rigettata in via definitiva con due decisioni notificate la prima direttamente al ricorrente e l’altra presso il suo ex patrocinatore, avv. __________. Il ricorso è quindi manifestamente abusivo per queste due esecuzioni.
2.2 Come rilevato dall’UE nelle osservazioni al ricorso, RI 1 ha cambiato molte volte domicilio (otto dal 2012). Per quanto riguarda il periodo qui d’interesse, si evince dalla banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che RI 1 è stato domiciliato a __________ dal 25 maggio al 16 dicembre 2021, a __________ dal 17 dicembre 2021 al 2 febbraio 2022, a __________ dal 3 febbraio al 6 aprile 2022, a __________ dal 7 aprile al 31 agosto 2022 e di nuovo a __________ dal 1° settembre 2022. Nel ricorso egli asserisce tuttavia di essere stato domiciliato nel 2022 a __________ (Comune di __________), ma a sostegno della propria affermazione, priva di riferimenti temporali, si limita a produrre la conferma della , per quanto si riesce a leggere del 24 febbraio 2022, circa la sua iscrizione nel catalogo civico del Comune (doc. B accluso al ricorso). Ci si sarebbe aspettata, invero, la produzione dell’apposita attestazione di domicilio solitamente emessa dal Controllo abitanti, ma nel caso in esame essa avrebbe verosimilmente indicato che, come registrato nel MovPop, RI 1 l’ha spostato da __________ () a __________ subito dopo la conferma dell’iscrizione nel catalogo civico, ossia il 6 aprile 2022. In assenza d’indizi più convincenti, ci si deve pertanto fondare sui dati del MovPop, che generalmente si basano del resto su comunicazioni degli stessi abitanti.
2.3 In tutti gli altri casi non già citati, tra il 22 ottobre 2021 e il 10 gennaio 2022 l’UE ha anzitutto tentato invano di notificare i precetti esecutivi in via postale all’indirizzo di via __________ a __________, dove l’escusso è risultato ufficialmente domiciliato dal 25 maggio al 16 dicembre 2021 (e di nuovo dal 1° settembre 2022). Per la maggior parte di essi, il 16 novembre 2021 l’UE ha poi proceduto a un secondo tentativo infruttuoso tramite la cancelleria comunale di Bellinzona, che si occupa anche della notifica degli atti esecutivi sul territorio del Comune di __________. Poiché l’escusso si era nel frattempo spostato a __________ (in via __________), dov’è rimasto fino al 2 febbraio 2022, il 13 gennaio 2022 l’UE ha sollecitato senza successo l’intervento della sede di Mendrisio. Infatti RI 1 aveva traslocato a __________ (dov’è rimasto fino al 6 aprile 2022) e neppure la rogatoria affidata alla sede di Faido il 10 marzo 2022 è andata a buon fine. Saputo che l’escusso si era trasferito a __________ (che avrebbe lasciato già il 31 agosto 2022), il 4 maggio 2022 l’UE, tramite la sua sede di Locarno, ha incaricato la Polizia intercomunale del Piano di procedere alla notifica dei precetti esecutivi, ancora una volta senza successo, perché all’indirizzo indicato l’agente ha incontrato la moglie __________, la quale ha dichiarato di non vivere più con il marito da diversi mesi, di non avere più contatti con lui e di non essere a conoscenza del luogo in cui si trovava. Presone atto, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi sul Foglio ufficiale cantonale del __________ (pagg. __________), indicando correttamente l’indirizzo comunicato ufficialmente dall’escusso, che allora era domiciliato in via __________ a __________.
2.3.1 Giusta gli art. 64 segg. LEF gli atti esecutivi – di cui fa parte il precetto esecutivo – si notificano in linea di principio nelle mani del debitore, di un suo rappresentante o di una persona abilitata a tale fine. La notificazione di un precetto esecutivo è fatta in primo luogo dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEF); in caso d’insuccesso di tale tentativo di notifica, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore (art. 64 cpv. 2 LEF). La notificazione di un precetto esecutivo si fa mediante pubblicazione in particolare quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). La notifica per via edittale – che costituisce l’eccezione – è ammissibile solo quando sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere personalmente il debitore e questi non hanno avuto successo (DTF 136 III 571 consid. 5 e 129 III 556 consid. 4). È inoltre necessario che il debitore sia presente nel luogo di esecuzione, ma che si comporti deliberatamente in modo tale che la notificazione non possa essere effettuata dall’ufficio di esecuzione o dalla polizia. Una notifica per via edittale ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF presuppone quindi cumulativamente ripetuti tentativi infruttuosi di con-segnare il precetto esecutivo al debitore o a una persona autorizzata e l’intenzione dell’escusso di sottrarsi alla notifica. Tale intenzione può risultare da precedenti esperienze dell’ufficio di esecuzione che conosce l’atteggiamento recalcitrante del debitore; d’altro canto, l’ufficio deve assicurarsi che i tentativi infruttuosi di notifica non siano il risultato di un semplice caso fortuito o di una banale negligenza. In altre parole, per adempiere alle condizioni dell’art. 66 cpv. 4 LEF è necessario che, nonostante gli sforzi ragionevolmente esigibili da parte del creditore e dell’ufficio di esecuzione, la notifica effettiva al debitore secondo le modalità previste dagli art. 64, 65 e 66 cpv. 1-3 LEF risulti impossibile. In caso di contestazione, spetta all’ufficio di esecuzione di comprovare che i presupposti per la notificazione in via edittale erano riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_84/2022 del 6 maggio 2022 consid. 2.1.3 e della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022, RtiD 2022 II 701 n. 37c, consid. 3, e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 3).
2.3.2 Nel caso in esame si evince dagli atti che l’UE ha effettuato ben quattro a cinque tentativi di notifica ai domicili ufficiali dell’escusso, seguendo i suoi numerosi spostamenti (sopra consid. 2.3). Si può quindi ritenere che l’UE abbia fatto tutti gli sforzi necessari per raggiungere personalmente il debitore nei luoghi in cui risultava ufficialmente domiciliato. Visto l’elevato numero di precetti esecutivi non ritirati e i reiterati tentativi di notifica al domicilio corretto dell’escusso, appare d’altronde escluso ch’egli non ne abbia saputo nulla, tanto più che la maggior parte delle esecuzioni vertono su imposte immobiliari, ch’egli non poteva ignorare di non aver pagato ed escludere che sarebbero state poste in esecuzione. In tali circostanze, ben poteva l’UE ritenere che l’escusso si stesse sottraendo alla notifica. Del resto, dopo aver avuto conoscenza delle ragioni della pubblicazione edittale, da lui sollecitate nel ricorso ed esposte dall’UE nelle osservazioni, giuntegli il 20 giugno 2023, RI 1 non le ha contestate spontaneamente. La produzione della sua iscrizione nel catalogo civico di Claro, dov’è stato domiciliato appena due mesi nel 2022 (sopra consid. 2.2), appare poi un tentativo di depistaggio che getta dubbi sulla pretesa “assenza di una sottrazione persistente alla notifica”, tanto più che in tre altri ricorsi recenti (inc. 15.2023.48, 15.2023.55 e 15.2023.57) egli ha contestato la validità della notifica di numerosi altri precetti esecutivi in modo vicino al temerario.
2.3.3 L’insieme delle circostanze appena ricordate esclude che l’impossibilità della notificazione dei precetti esecutivi sia stata il frutto di un semplice caso fortuito o di banali negligenze. Essendo adempiuti i due requisiti dell’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF – ripetuti tentativi infruttuosi di consegna dei precetti esecutivi al debitore e intenzione di quest’ultimo di sottrarsi alla notifica – i precetti esecutivi risultano essergli stati validamente notificati in via edittale. Al riguardo il ricorso va pertanto respinto.
Va respinta anche la conclusione subordinata, tesa ad accertare che a tutti i precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione per mezzo del ricorso, poiché i precetti esecutivi sono presunti notificati alla data della loro pubblicazione, ovvero in concreto al 22 luglio 2022, sicché il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 56 n. 2 LEF e DTF 121 III 285 consid. 2/b), è scaduto il 12 agosto 2022. La dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, presentato solo il 21 marzo 2023, è dunque ampiamente tardiva.
Siccome gli unici motivi di contestazione degli avvisi di pignoramento addotti dal ricorrente sono la pretesa carente notificazione dei precetti esecutivi e la dichiarazione di opposizione contenuta nel ricorso, la reiezione di tali motivi (consid. 2 e 3) determina anche la reiezione del ricorso per quanto attiene alla contestazione degli avvisi di pignoramento.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – Ufficio esazione e condoni, Viale Stefano Franscini 6, Bellinzona; – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona; – PI 1; – __________; – PI 3; – PI 5; – PI 2; – PI 2; – PI 4.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.