Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.2024 15.2023.128

Incarto n. 15.2023.128

Lugano 1° marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 dicembre 2023 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 31 maggio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 3 gennaio 2023 dalla PI 1 contro __________ per l’incasso di fr. 124.65 oltre a interessi e spese, il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento;

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre 2023 l’UE, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato un’al­tra comminatoria di fallimento;

che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Mar­kus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’ese­­cuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);

che nel ricorso in esame, RI 1 contesta l’ammissibilità di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25.– contenuta nella fattura 19 febbraio 2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dell’assicurazione infortuni, la via del fallimento è esclusa secondo l’art. 43 cpv. 1bis LEF;

che tuttavia la fattura prodotta dal ricorrente non risulta essere identica a quelle poste in esecuzione, le quali riguardano premi arretrati di settembre 2022 (come indicato nel primo precetto esecutivo) e di ottobre a dicembre 2022 (secondo il secondo precetto esecutivo);

che ad ogni modo dalle decisioni di rigetto dell’opposizione si evin­ce che la cassa escutente ha dedotto i sussidi di fr. 250.50 mensili, che coprono ampiamente i premi per l’assicurazione infortuni, di modo che per il saldo le esecuzoni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento giacché la cassa escutente non è una cassa pubblica nel senso dell’art. 43 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 288 consid. 2.1.1; sentenza della CEF 15.20021.313 del 18 gen­naio 2022 consid. 2/d);

che sebbene questi premi non dovessero essere considerati estinti dai sussidi, risulterebbero lo stesso estinti con l’apertura del fallimento del ricorrente (art. 206 cpv. 1 LEF);

che infatti il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di fallimento del 29 gennaio 2024 è stato respinto da questo Camera con decisione odierna (14.2024.21), anche perché egli non ha, comunque sia, pagato la parte dei premi relativi all’assicurazione malattia, sicché il suo fallimento andava pronunciato a prescindere dalla questione, marginale, di un’eventuale splitting del proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento limitatamente alla quota relativa all’assicurazione infortuni in virtù dell’art. 43 cpv. 1bis LEF;

che per il ricorrente la “parte restante” non gli è comunque imputabile “per via di una richiesta precedente non eseguita di rescissione del contratto non attuato per un vizio sui documenti mai inoltrati e richiesti più volte e usato per non sospendere con la ditta PI 1 (__________) il contratto in essere” anche perché asserisce di aver mandato disdette straordinarie facendo valere i suoi diritti, “e in primis un debito di 171Fr. doc. E mai estinto dalla PI 1”;

che nella misura in cui RI 1 contesta l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione, il suo ricorso è irricevibile;

ch’egli avrebbe infatti dovuto far valere le sue ragioni sostanziali opponendosi alle decisioni con cui l’escutente ha stabilito le som­me da lui dovute e rigettato in via definitiva le opposizioni ai precetti esecutivi, ciò ch’egli non dimostra di aver fatto;

che siccome non appaiono dati motivi formali d’annullamento del­le comminatorie di fallimento, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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