Incarti n. 15.2023.119 15.2023.120
Lugano 8 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi presentati il 20 novembre 2023 da
RI 1 US- RI 2, US-__________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 23 agosto 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse in via solidale nei confronti dei ricorrenti dalla
PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. 3462557 e 3462558 in realizzazione di pegno emessi il 23 agosto 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso in via solidale i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso di fr. 242'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 agosto 2023, indicando quali pegni l’unità di proprietà per piani (PPP) n. 8274 del fondo n. 498 RFD Paradiso appartenente in comproprietà dei coniugi in ragione di ½ ciascuno, e la PPP n. 8278 del fondo n. 498 RFD Paradiso, la cui quota "G" di 1⁄14 è intestato al marito e la quota "I" pure di 1⁄14 alla moglie.
B. Fallito il tentativo di notificare i precetti esecutivi all’avv. __________ nel suo ufficio di Zurigo, che ha comunicato di non essere autorizzato a ricevere atti esecutivi, la sede di Lugano dell’UE ha incaricato quella di Mendrisio, competente per la gestione delle esecuzioni invia di realizzazione di pegno del Sottoceneri, di notificare i precetti all’indirizzo indicato dall’avv. Geiser, in __________ (California). Per un disguido, il 13 settembre 2023 l’UE li ha però fatti notificare, tramite l’Ufficio federale di giustizia, al precedente indirizzo degli escussi a __________ (sempre a Los Angeles). Fallito anche quel tentativo, l’UE ha pubblicato i precetti esecutivi sul Foglio uficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________.
C. Con ricorsi del 20 novembre 2023, RI 2 e RI 1 chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare l’inammissibilità della notifica edittale a causa dell’errata notificazione internazionale al loro precedente indirizzo, di annullare la notifica edittale e di ordinare la notifica degli atti al loro indirizzo attuale, direttamente o tramite l’UE, protestate tasse e ripetibili.
D. Con ordinanza del 29 novembre 2023, il presidente di questa Camera ha ordinato la congiunzione delle due procedure ricorsuali e dichiarato senza oggetto le domande di conferimento dell’effetto sospensivo stante la sospensione delle esecuzioni per legge (art. 78 LEF) in seguito all’interposizione da parte dei ricorrenti di un’opposizione “cautelativa”.
E. Entro il termine impartitole, la PI 1 non ha presentato osservazioni ai ricorsi, mentre nelle sue del 5 marzo 2024 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati, i ricorsi sono sotto questo aspetto ricevibili (art. 17 LEF).
I ricorrenti si dolgono, pare a ragione, dell’irregolarità della notifica edittale, ma non hanno contestato di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi in occasione dell’assunzione di parte dei documenti dell’UE prodotti con i reclami e in ogni caso dei loro elementi essenziali figuranti sulla pubblicazione del 9 novembre 2023 (doc. C accluso ai reclami), né di aver interposto opposizione “cautelativa”, come comunicato dall’UE nelle sue osservazioni preliminari del 21 novembre 2023 e ribadito nell’ordinanza di non concessio-ne dell’effetto sospensivo. Una loro nuova notifica si rivelerebbe così inutile (cfr. sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023 consid. 5). Va infatti ricordato che l’atto esecutivo di cui il destinatario o il suo rappresentante ha avuto conoscenza è efficace a prescindere da eventuali violazioni formali delle regole sulla notificazione (DTF 132 I 253 consid. 6; 128 III 466 consid. 1, 128 III 101 consid. 2; 120 III 116 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2022 del 29 giugno 2022 consid. 4.1; Angst/Rodriguez in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 23 ad art. 54 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 64 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26-28 ad art. 64-66 LEF). La regolarità della notifica degli atti esecutivi non è infatti un’esigenza fine a sé stessa, giacché il suo scopo è unicamente quello di garantire la comunicazione effettiva dell’atto al destinatario (sentenza della CEF 15.2023.38 del 9 giugno 2023 consid. 3.1). I ricorsi sono quindi irricevibili in quanto senza interesse degno di protezione.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.