Incarto n. 15.2023.104
Lugano 20 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 settembre 2023 di
RI 1 (c/o ))
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nelle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________, __________, __________, __________ e __________) promosse nei confronti del ricorrente da
Kanton Luzern, Lucerna Comune di Buttisholz, Buttisholz (LU)
ritenuto
in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni del gruppo n. 1 promosse dal Kanton Luzern e dal Comune di Buttisholz nei confronti di RI 1, il 4 aprile 2023 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
364.25
Cassa pensione Lussemburgo
fr. fr.
1'920.00 467.10
AVS + Complementare Cassa pensione Germania
Totale
fr.
2'751.35
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'150.00
Spese mediche e dentali
fr.
146.00
Partecipazioni
Altri
fr.
50.00
Vestiario medico
Totale
fr.
2'546.00
A fronte di un’eccedenza di fr. 205.35 (fr. 2'751.35 ./. fr. 2'546.–) costituita delle rendite pensionistiche percepite dall’estero (Lussemburgo e Germania), l’UE ha pignorato presso l’escusso l’importo fisso arrotondato di fr. 200.– mensili dal 4 aprile 2023. Il verbale di pignoramento è stato quindi emesso l’8 maggio 2023.
B. Il 4 maggio e il 5 giugno 2023 RI 1 ha versato all’Ufficio l’importo pignorato di fr. 200.– per i relativi mesi.
C. Mediante scritto del 22 agosto 2023, l’associazione PI 2, a nome del suo affiliato RI 1, ha accusato l’UE di aver “estorsionato” (recte: estorto) a quest’ultimo i fr. 400.– da lui versati, “costringendolo a pagare rate di Fr. 200.– ingannandolo con la frase: «noi possiamo pignorare»”. Essa ha pure osservato che il suo affiliato vive unicamente grazie a una rendita AI e alle prestazioni complementari, entrambe impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF.
D. In risposta, il 29 agosto 2023 l’organo esecutivo ha fatto notare al PI 2 che, oltre alla rendita AVS impignorabile, il debitore percepisce due rendite pensionistiche pignorabili per un totale di fr. 831.35 mensili.
E. Tramite comunicazione del 5 settembre 2023 il PI 2 ha chiesto all’Ufficio di emanare “una decisione formale motivata, onde poter fare opposizione ed eventualmente ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello”. Il 12 settembre 2023 l’UE ha quindi informato l’associazione che l’atto impugnabile è il verbale di pignoramento dell’8 maggio 2023.
F. Con ricorso del 26 settembre 2023 presentato direttamente a questa Camera, RI 1, “rappresentato” dal PI 2, si aggrava contro il predetto verbale di pignoramento, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Domanda pure l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente alle eventuali spese giudiziarie”.
G. Mediante ordinanza 29 settembre 2023 il presidente di questa Camera ha impartito ad RI 1 un termine di dieci giorni per munirsi di un rappresentante nel senso dell’art. 15 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) oppure per firmare egli stesso una copia del ricorso, ricordando che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 LPR), tra i quali non figura l’associazione PI 2. Il 4 ottobre 2023 RI 1, “coaddiuvato” dal CO.DI.CI, ha trasmesso all’UE un esemplare del ricorso firmato di proprio pugno.
H. Con osservazioni del 6 ottobre 2023 l’UE domanda di valutare la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, reputando di non aver commesso alcun errore. Preavvisa inoltre negativamente la concessione dell’effetto sospensivo, pur rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).
1.1 Il ricorrente sostiene che il PI 2 è venuto a conoscenza del verbale di pignoramento soltanto il 26 settembre 2023, sicché – a suo dire – il ricorso, inoltrato entro dieci giorni, è tempestivo. In realtà, a ben guardare, al posto del verbale di pignoramento dell’8 maggio 2023 impugnato, egli ha allegato al ricorso quello che l’UE ha emesso il 22 settembre 2023 nelle esecuzioni del gruppo n. 2 (esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei suoi confronti dall’PI 1) (doc. B e G), ove è stata pignorata la stessa quota fissa di fr. 200.– mensili. Ora, non v’è dubbio che RI 1 abbia inteso aggravarsi proprio contro il primo verbale, giacché il PI 2 ne fa espressamente menzione nello scritto 22 agosto 2023 inoltrato all’Ufficio. Ne consegue che l’insorgente è venuto a conoscenza del verbale di pignoramento impugnato al più tardi in quella data, ragione per cui il ricorso, presentato soltanto il 26 settembre 2023, si rivela manifestamente tardivo.
1.2 Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione in-sopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). Il ricorso può dunque nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF 15.2017.57 del 6 settembre 2017, consid. 1).
Secondo l’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
Il ricorrente rimprovera anzitutto all’UE di aver proceduto al calcolo del suo minimo d’esistenza limitandosi a fare “quattro conti”, senza dargli la possibilità di esprimersi, in grave violazione del suo diritto di essere sentito. Tale censura lascia però il tempo che trova. Dagli atti emerge invero che con scritto del 27 marzo 2023 l’escusso aveva informato l’organo esecutivo di aver avuto un incidente in Germania e di non poter dunque presenziare al pignoramento previsto inizialmente proprio quel giorno, motivo per cui ha autorizzato tale PI 3 a sostituirlo e rappresentarlo. In occasione dell’interrogatorio del 4 aprile 2023 PI 3 si è in effetti presentata dinanzi all’Ufficio per procedere al pignoramento in rappresentanza di RI 1, fornendo le informazioni e i documenti utili all’uopo (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 4 aprile 2023, pag. 2). Non è quindi vero, come sostenuto nel ricorso, che ad RI 1 è stato negato di esprimersi, sicché sotto questa prospettiva il ricorso s’avvera infondato, se non temerario.
L’insorgente sostiene altresì che le rendite pensionistiche estere pignorate dall’Ufficio limitatamente all’eccedenza di fr. 200.– al mese non provengono dalla sua cassa pensione, ma si tratta di “rendite d’invalidità del Lussemburgo e dell’Italia” assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF. Ora, a prescindere dal fatto ch’egli non ha corroborato la sua allegazione con alcuna prova, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF fa espressamente riferimento solo alle rendite delle assicurazioni sociali svizzere, siccome dalla motivazione della loro assoluta impignorabilità (l’insufficienza del primo pilastro a coprire il minimo vitale dell’assicurato, cfr. FF 1991 III 55) si comprende che il legislatore non ha inteso estenderne il campo d’applicazione alle rendite delle assicurazioni sociali obbligatorie estere, le quali sono quindi disciplinate esclusivamente dall’art. 93 LEF (sentenza della CEF 15.2006.53 del 17 luglio 2006, consid. 3, RtiD 2007 I 861 n. 67c e riferimenti citati).
4.1 In una sentenza più recente, il Tribunale federale ha invero considerato che le pensioni di base estere sono assolutamente impignorabili se l’assicurazione estera corrisponde effettivamente al sistema svizzero dell’AVS, che generalmente non fornisce prestazioni che superano il minimo vitale ai sensi del diritto dell’esecuzione (DTF 143 III 385 consid. 4.3). Secondo questa decisione, una rendita AVS del Liechtenstein è soggetta a una protezione assoluta contro il pignoramento, mentre una rendita di vecchiaia versata in base al diritto austriaco della sicurezza sociale è limitatamente pignorabile (DTF 134 III 608 consid. 2.6.3). Ad ogni modo la rendita vecchiaia estera può essere considerata impignorabile solo alla condizione che non superi l’importo della pensione AVS massima svizzera, tenendo conto della rendita AVS effettivamente percepita in Svizzera e di eventuali altre pensioni di base estere. Il debitore non può invocare l’impignorabilità dell’eccedenza (DTF 143 III 385 consid. 4.6; vonder Mühll, op. cit., n. 37 ad art. 92 LEF).
4.2 Nella fattispecie, il ricorrente non allega né dimostra che le legislazioni pensionistiche del Lussemburgo e della Germania (per errore egli si riferisce all’Italia) siano equivalenti a quella svizzera del primo pilastro, limitandosi ad affermare che le rendite da lui percepite non proverrebbero da casse pensioni bensì da assicurazioni invalidità, senza produrre le relative decisioni. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, poiché il totale delle tre rendite versategli, di fr. 2'751.35 mensili, supera la rendita AVS semplice massima in Svizzera (con un periodo di contribuzione completo), attualmente di fr. 2'450.– mensili (art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS). La differenza, di fr. 301.35 (fr. 2'751.35 ./ 2'450.–), risulta quindi limitatamente pignorabile (DTF 143 III 385 consid. 4.6), a concorrenza della quota delle tre rendite eccedente il minimo esistenziale dell’escusso di fr. 2'546.–, arrotondata dall’UE in fr. 200.– mensili. Di conseguenza, anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento.
Per legge, in linea di massima non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). La domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio “limitatamente alle eventuali spese giudiziarie” si avvera pertanto priva d’oggetto.
Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto e si può prescindere dal notificare alle controparti sia il ricorso sia la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione ad , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.