DTF 138 III 265, 4A_272/2014, 5A_455/2012, 5A_616/2012, 5D_126/2012
Incarto n. 15.2022.96
Lugano 16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 luglio 2022 di
RI 1, RI 2, (patrocinati dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI 1, (già patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Facendo seguito alle sentenze 14.2018.93 e 14.2018.94 emanate il 1° giugno 2018 da questa Camera nella sua veste di autorità giudiziaria di seconda istanza, il 4 giugno 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i sequestri (n. __________ e __________), allestendone i verbali, da cui risultavano sequestrate le quote di comproprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, di cui sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno RI 1 (quote A) e RI 2 (quote B). Da quel momento la sede di Mendrisio dell’UE, responsabile del settore immobiliare del Sottoceneri, si è occupata dell’amministrazione coatta dei fondi.
B. A convalida dei sequestri, il 19 giugno 2018 PI 1 ha promosso le esecuzioni n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso di fr. 500'000.– oltre ad accessori. Il 13 luglio 2018 gli escussi hanno interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi.
C. Con avvisi del 20 luglio 2018 l’UE ha comunicato ai comproprietari degli immobili sequestrati e ai rispettivi conduttori che da quel momento avrebbe riscosso direttamente le pigioni derivanti dai contratti di locazione in essere.
D. A seguito di un accordo intervenuto tra le parti, il 7 giugno 2022 PI 1 ha ritirato le domande di sequestro e le esecuzioni, sicché RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’Ufficio di riversare loro le pigioni incassate nel corso dell’amministrazione coatta.
E. Dopo aver posto termine all’amministrazione coatta l’8 giugno 2022, mediante e-mail del 14 luglio 2022 l’organo esecutivo ha trasmesso a RI 1 il conteggio dei ricavi e delle spese, da cui risulta che l’Ufficio ha incassato pigioni per fr. 327'350.– a fronte di spese di fr. 16'700.–.
F. Il 18 luglio 2022 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’UE il rimborso di fr. 16'367.50, corrispondenti al 5% delle pigioni riscosse giusta l’art. 27 OTLEF, sostenendo che le spese di amministrazione devono essere poste a carico di PI 1.
G. Con comunicazione del 21 luglio 2022 l’Ufficio ha rifiutato di dar seguito alla predetta richiesta, spiegando che i costi legati alla gestione sono trattenuti dal ricavato della stessa, sicché ha invitato gli escussi a domandarne la restituzione al creditore procedente.
H. Mediante ricorso del 25 luglio 2022 RI 1 e RI 2 si aggravano contro tale provvedimento, chiedendo che sia annullato e che sia fatto ordine all’UE di versare loro fr. 16'700.–.
I. Tramite osservazioni del 16 agosto 2022 l’UE postula la reiezione del gravame, mentre PI 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto im-
pugnato emesso il 21 luglio 2022 dall’UE, il ricorso presentato il 25 luglio 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1. Il pignoramento di un fondo, che comprende anche i frutti e gli altri redditi (art. 102 cpv. 1 LEF), ne comporta l’amministrazione coatta da parte dell’ufficio d’esecuzione in principio per tutta la durata del pignoramento (art. 102 cpv. 3 LEF e art. 16 cpv. 1 RFF, applicabili anche al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF). Il ricavo dei frutti e redditi incassati servirà anzitutto a soddisfare le spese d’amministrazione (art. 22 cpv. 1 RFF primo periodo), motivo per cui l’ufficio è legittimato a prelevarle sulle pigioni o i fitti riscossi (Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 68 LEF). Ove ritenga tali redditi insufficienti, l’ufficio può farsi anticipare dal creditore le spese in questione (art. 105 LEF e 16 cpv. 4 RFF). Ad ogni modo, le spese d’amministrazione e le tasse devono essere soddisfatte con i redditi dell’immobile anche se l’esecuzione è stata sospesa in seguito a opposizione e se essa si avvera ingiustificata, l’ufficio non è tenuto a rimborsare tali importi all’escusso, quest’ultimo disponendo di un’azione di rivalsa nei confronti dell’escutente (DTF 64 III 56; Ruedin op. cit., ibidem).
2.2 Nel caso in rassegna, durante l’amministrazione coatta l’UE ha riscosso pigioni per un totale di fr. 327'350.–, ovvero una somma più che sufficiente a coprire le spese di fr. 16'700.–, la cui legittimazione (e quotità) è del resto rimasta incontestata. Ciò posto, non era necessario che l’Ufficio pretendesse dall’escutente la prestazione di un anticipo nel senso dell’art. 16 cpv. 4 RFF, potendo in effetti prelevare a buon diritto le proprie spese sul ricavo delle pigioni incassate giusta l’art. 22 cpv. 1 RFF (citata DTF 64 III 55).
2.2.1 Non porta a diversa conclusione la sentenza invocata dai ricorrenti, siccome le circostanze di fatto ivi esaminate divergono dalla fattispecie al vaglio di questa Camera. In quel caso, dopo aver anticipato le spese di notificazione del precetto esecutivo in via edittale previste dagli art. 11 e 13 cpv. 1 OTLEF, il procedente aveva ritirato l’esecuzione, sicché le spese sono rimaste giustamente a suo carico, il creditore dovendo sopportare in siffatte circostanze le spese relative alle operazioni svolte dall’ufficio d’esecuzione con gli anticipi da lui effettuati (DTF 138 III 268 consid. 3.3.2), siccome in mancanza di pagamenti effettuati dal debitore all’ufficio o di conseguimento di un ricavo dalla realizzazione (o dall’amministrazione del fondo), le spese (di pubblicazione del precetto esecutivo) non erano coperte (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_616/2012 del 2 ottobre 2012, consid. 7.1.1, e riferimenti citati, e della CEF 15.2022.89 del 4 dicembre 2022, consid. 2).
2.2.2 Diverso è il discorso nel caso di specie, ove l’UE ha legittimamente potuto coprire le proprie spese con le pigioni incassate nel corso dell’amministrazione coatta in virtù dei combinati art. 102 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 RFF. Non è tenuto a rimborsare agli escussi gl’importi prelevati sulle pigioni riscosse e a rivalersi, se del caso per via esecutiva, sull’escutente. Spetta invece semmai agli escussi far valere il loro diritto di regresso verso il procedente (consid. 2.1 i.f.).
2.2.3 Non è infatti contestato che l’UE era tenuto ad amministrare i fondi al momento in cui vi ha proceduto né che ha diritto al riguardo a una remunerazione di fr. 16'367.50 (pari al 5% dell’incasso di fr. 327'350.– secondo l’art. 27 OTLEF). Un ricorso su questo punto sarebbe oltretutto tardivo (citata DTF 139 III 267 consid. 3.2). Non si tratta dunque di spese relative ad atti esecutivi non prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussiste un obbligo di pagamento a carico delle parti (Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 68). In virtù dello spirito dell’art. 68 LEF, l’ufficio d’esecuzione è legittimato a coprirsi e a far sopportare alle parti (nel caso concreto agli escussi) il rischio d’insolvibilità della controparte.
2.2.4 Che nel caso di specie l’escutente sia esclusivamente responsabile delle spese avversate è del resto dubbio. Secondo i principi di soccombenza ed equità (cfr. art. 106 segg. CPC; Emmel, op. cit., n. 16 ad art. 68), la ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio dell’esecuzione, quale ne sarebbe stato presu-mibilmente l’esito e quale parte sia all’origine del ritiro dell’esecuzione (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 3.1), senza che vi sia un ordine tra i diversi criteri né che siano esclusi altri fattori, come il comportamento processuale delle parti (sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2). D’altronde, le spese dell’UE sono (perlomeno in parte) in diretta correlazione con l’incasso delle pigioni, di cui hanno beneficiato esclusivamente gli escussi. Ancorché competa all’UE (cfr. DTF 85 III 128; sentenze del Tribunale federale 5A_455/2012 consid. 3 e K 144/03 del 18 giugno 2004 consid. 4.1; Emmel, op. cit., n. 22 ad art. 68), la questione della responsabilità per le spese esecutive può rimanere indecisa in questa sede dal momento che gli escussi non hanno formulato conclusioni al riguardo, limitandosi a postulare il riversamento dell’emolumento di fr. 16'700.– prelevato dall’UE.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.