Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2022 15.2022.80

Incarto n. 15.2022.80

Lugano 26 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 maggio 2022 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la modifica del verbale di sequestro n. __________ avvenuta l’11 aprile 2018, nonché contro l’attestato di perdita e il verbale di pignoramento emessi entrambi il 25 aprile 2022 nell’__________ promossa dalla ricorrente a convalida del sequestro nei confronti di

PI 1, IT-

ritenuto

in fatto: A. A domanda di RI 1, il 23 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera – limitatamente agli obblighi alimentari ivi contenuti – il decreto di omologazione della convenzione del 3 giugno 2014 di separazione consensuale da lei conclusa con PI 1 emesso dalla prima sezione civile del Tribunale di Varese, ordinando, al medesimo tempo, il sequestro di un conto intestato a quest’ultimo presso l’agenzia di __________ dell’PI 2 nonché del salario da lui percepito dalla PINT1 1 di __________, il tutto fino a concorrenza di € 25'708.43, pari a fr. 29'659.80.

B. Il 6 marzo 2018 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il verbale di sequestro (n. __________) sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'039.40

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

960.00

Affitto

fr.

134.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

441.00

1'495 km/mese a 0.295 fr./km

fr. 441.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2018)

Spese mediche e dentali

fr.

130.00

Altri

fr.

292.50

Alimenti versati per la figlia

Totale

fr.

2'168.50­

L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro del debitore l’importo mensile eccedente fr. 2'168.50 (indicativamente fr. 870.90) dal 1° marzo 2018 e ordinato all’PI 2 di tenere a sua completa ed esclusiva disposizione quanto indicato nel decreto di sequestro.

C. L’11 aprile 2018 l’UE ha proceduto a una revisione del calcolo del minimo d’esistenza, con cui ha aumentato la base mensile del debitore da fr. 960.– a fr. 1'080.– e aggiunto altri fr. 480.– mensili quale supplemento per la figlia S__________, giungendo così a un minimo d’esistenza di complessivi fr. 2'768.50 (ossia fr. 600.– in più rispetto al primo calcolo). Con uno scritto del medesimo giorno, l’UE ha quindi diffidato la PINT1 1 (in seguito: PINT1 1) a trattenere da subito dal salario d’PI 1 l’im­­porto mensile eccedente fr. 2'768.50 (indicativamente fr. 270.90). Per svista, la revisione non è stata comunicata a RI 1.

D. Statuendo nel frattempo sull’opposizione al sequestro interposta l’8 marzo 2018 da PI 1 e sull’istanza di rigetto definitivo del­l’opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro promossa il 29 marzo 2018 da RI 1, con una decisione unica del 31 dicembre 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la prima istanza, mentre ha parzialmente accolto la seconda, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________89 – emesso l’8 marzo 2018 dall’UE di Lugano – limitatamente a fr. 29'275.55 (anziché fr. 29'659.80).

E. Sulla scorta della decisione appena menzionata, l’UE ha dato seguito alla domanda del 31 marzo 2022 di RI 1 di proseguire l’esecuzione, emettendo il 4 aprile 2022 l’avviso di pigno-ramento, effettuato l’8 aprile 2022 presso l’PI 2 di __________. Con uno scritto del 7 aprile 2022 la banca ha informato l’UE che il sequestro era risultato infruttuoso e la relazione bancaria d’PI 1 era stata chiusa.

F. Accertata l’infruttuosità del pignoramento, il medesimo giorno in cui è stato allestito il verbale – ossia il 25 aprile 2022 – l’UE ha emesso un attestato di perdita a favore di RI 1 per l’im­­porto di fr. 32'624.15 rimasto integralmente scoperto.

G. A ricezione dell’attestato di perdita, RI 1 ha chiesto spie­gazioni all’UE in merito al mancato pignoramento del salario d’PI 1. Con e-mail del 27 aprile 2022 l’Ufficio le ha comunicato di aver proceduto, l’11 aprile 2018, alla revisione del calcolo del minimo esistenziale e, scusandosi per la mancata comunicazione della medesima, le ha trasmesso il verbale di sequestro aggiorna­to e una serie di ulteriori documenti, tra cui i conteggi di stipendio e la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con la PINT1 1.

H. Con ricorso del 6 maggio 2022, RI 1 si aggrava sia contro l’attestato appena menzionato, sia contro il verbale di pignoramento e di sequestro modificato l’11 aprile 2018, chiedendo l’annullamento di tutti e tre i provvedimenti e l’emissione di un nuovo verbale di pignoramento, corretto nel suo contenuto, e l’a­­dozione delle “necessarie misure” contro la datrice di lavoro tenuta alla trattenuta salariale.

I. Mediante osservazioni trasmesse – per email – il 13 giugno 2022, PI 1 si è limitato a “confermare la chiusura della procedura”, mentre nelle sue del medesimo giorno l’UE ritiene di aver agito correttamente, eccezion fatta per la “possibile” mancata intimazio­ne del nuovo calcolo del minimo d’esistenza alla creditrice. Il 24 giugno 2022 la ricorrente ha presentato una domanda volta all’ot­­tenimento dell’effetto sospensivo, accolta dal presidente della Camera con ordinanza del 27 giugno 2022.

Considerando

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame, la ricorrente ha avuto conoscenza dell’esisten­­za dei primi due provvedimenti impugnati – l’attestato di perdita e il verbale di pignoramento – il giorno successivo alla loro emissione (il 25 aprile 2022), sicché il ricorso interposto il 6 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo è pure nella misura in cui è diretto contro la modifica del verbale di sequestro avvenuta l’11 aprile 2018, ma notificata dall’UE – per sua medesima ammissione – per e-mail alla creditrice solo il 27 aprile 2022.

  1. La ricorrente si duole del fatto, secondo lei contraddittorio, che nel nuovo calcolo del minimo esistenziale dell’escusso l’UE ha computato il supplemento relativo al mantenimento della figlia nonostante il credito alla base di tutta la procedura da lei avviata riguardasse proprio il mancato pagamento degli alimenti dovuti dall’ex marito. Contesta l’emissione dell’attestato di perdita per l’intero credito da lei vantato, giacché a suo dire la datrice di lavoro del debitore era tenuta a trattenere dallo stipendio i fr. 870.90 inizialmente stabiliti nel verbale di sequestro fino al giorno della revisio­ne del calcolo del minimo esistenziale (l’11 aprile
  1. e in seguito i fr. 270.90 stabiliti nella nuova decisione fino al termine del rapporto contrattuale (ossia agosto 2018). Chiede pertanto l’an­­nullamento dei tre provvedimenti impugnati e l’emissione di un nuovo conteggio.

Nelle sue osservazioni l’UE ammette di non aver informato l’escu­­tente della revisione, ma ritiene di aver agito correttamente nel modificare il calcolo del minimo esistenziale, in particolare dopo aver appreso che la figlia S__________ viveva col padre, come risulta dal certificato di famiglia presentato dal debitore e rilasciato il 28 mar­zo 2018 dal Comune di __________ – e che dal mese di febbraio 2018 l’ex datrice di lavoro d’PI 1 tratteneva e versa­va, su ordine del Tribunale di Varese, fr. 596.– mensili direttamen­te a RI 1, come si evince dai conteggi di salario. Precisa poi che durante il periodo del sequestro del reddito – limitato al periodo da marzo ad agosto 2018, mese in cui è terminato il rapporto di lavoro – ha potuto pignorare una sola eccedenza, di fr. 118.90, che però è stata restituita all’escusso per compensare ammanchi negli altri mesi. Ha quindi dovuto rilasciare l’attestato di perdita, siccome il sequestro presso l’PI 2 aveva avuto esito negativo e il pignoramento in una procedura come quella in esame è limitato ai soli beni sequestrati.

  1. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

3.1 Nel caso concreto, la ricorrente non contesta che l’UE non ha incassato alcun importo dalla PINT1 1 se non una sola eccedenza, di fr. 118.90, che ha però dovuto restituire all’escusso per compensare ammanchi negli altri mesi. L’UE non poteva neppure – e non può più – esigere dall’ex datrice di lavoro il versamento delle trattenute di fr. 870.90 mensili inizialmente stabilite nel verbale di sequestro per i mesi di marzo e aprile 2018 (ossia fino alla decisione di revisione) perché la figlia viveva già con l’escusso in quei mesi, come risulta dal certificato del Comune di __________ del 6 dicembre 2017. Poiché il mancato computo del supplemento per la figlia (fr. 480.–) e dell’aumento della base mensile per debitore monoparentale (da fr. 960.– a fr. 1'080.–, ossia di fr. 120.–) era manifestamente suscettibile di ledere in modo insostenibile il minimo esistenziale dell’escusso, l’UE doveva tenerne conto d’uf­­ficio anche per il periodo di pignoramento antecedente (cfr. DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 1).

3.2 Ad ogni modo, la ricorrente non contesta che il rapporto di lavoro con la PINT1 1 è terminato nell’agosto del 2018. Un (nuovo) pignoramento è quindi ora praticamente escluso e non potrebbe neppure essere ordinato su eventuali nuovi redditi che l’escusso dovesse percepire attualmente in Svizzera, dal momento che per i debitori domiciliati all’estero il pignoramento può vertere solo sui beni sequestrati (DTF 115 III 36 consid. 4; sentenza della CEF 15.2012. 109 dell’8 ottobre 2012, pag. 2) e che il reddito pignorabile d’PI 1 poteva essere sequestrato – e pertanto pignorato – solo per un anno a contare dall’esecuzione del sequestro (art. 93 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 275 LEF), ovvero fino al febbraio del 2019. Dal momento che non tende al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è irricevibile, a prescindere dalla correttezza della decisione di revisione (cfr. sentenza della CEF 15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.2/b, massimato in RtiD 2006 I 739 n. 68c).

3.3 Per mera abbondanza, la decisione dell’UE appare del resto corretta. Non si può invero non rilevare che l’organo esecutivo, nel­l’aggiungere il supplemento per la figlia, avrebbe verosimilmente dovuto depennare gli alimenti per lei, computati per fr. 292.50, poiché non erano probabilmente dovuti né versati, giacché S__________ viveva con il padre (la spesa non risultava del resto documentata). Ma nel contempo, esso avrebbe anche dovuto d’ufficio dedurre dal reddito dell’escusso quanto versato dalla datrice di lavoro direttamente alla ricorrente (fr. 596.–) in base alla decisione del Tribunale di Varese (sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021, pag. 2). Fatte le dovute correzioni, il reddito dell’escusso sarebbe verosimilmente risultato comunque impignorabile, il suo minimo esistenziale, di fr. 2'476.– (2'168.50 + 480 + 120 – 292.50) essendo superiore di fr. 32.60 rispetto a suo reddito computabile, di fr. 2'443.40 (3'039.40 – 596).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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