Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.07.2022 15.2022.8

Incarto n. 15.2022.8

Lugano 1 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso di

RI 1, IT-__________ (per notifica: )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 10 gennaio 2022 con cui esso rifiuta di dare seguito alla domanda di esecuzione promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Con provvedimento del 10 gennaio 2022 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha rifiutato di dar seguito alla domanda di esecuzione presentata il 10 novembre 2021 da RI 1 nei confronti di PI 1, ritenendola “nulla in quanto manifestamente viziata da un abuso di diritto”.

B. Con ricorso del 24 gennaio 2022 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendo di annullarlo, di far obbligo al­l’UE di emanare il precetto esecutivo sulla scorta della sua domanda d’esecuzione e di notificarlo all’escusso, protestate tasse, spese e ripetibili.

C. In virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), la Camera ha rinunciato ad avviare un’istruttoria.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 gennaio 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Nel provvedimento impugnato, l’UE ha ritenuto la domanda d’ese­cuzione di RI 1 nulla in quanto viziata da un manifesto abuso di diritto, nella misura in cui aveva già promosso nel 2021 due altre esecuzioni contro il funzionario della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG PI 1 per cause analoghe lesive della reputazione dell’escusso e con riferimento a una decisione di questa Camera senza attinenza con la fattispecie, senza poi proseguirle. Ha infatti ritirato la prima e non ha contestato la decisione 22 ottobre 2021 di non dare seguito alla seconda, in cui è stato pure invitato “a evitare azioni chiaramente vessatorie”, presentando al contrario appena due settimane dopo la domanda d’esecuzione oggetto della decisione impugnata.

  2. Nel ricorso, RI 1 afferma dapprima che giusta gli art. 92 LEF e 20 cpv. 2 LAVS una rendita AVS è impignorabile e che sono nulli tanto il pignoramento, quanto la compensazione che ledono il minimo vitale dell’escusso giusta la LEF. Spiega poi di aver escusso PI 1 per violazione della LEF, siccome quest’ul­timo ha deciso di compensare mensilmente fr. 1'000.– con la sua rendita AVS di fr. 2'370.– (recte: fr. 2'390.–) mensili, ciò che lo ha lasciato “con solo fr. 1'390.– e per di più in uno stato d’indigenza” e gli “ha cagionato un danno irreparabile”. Precisa che è proprio il risarcimento di tale pregiudizio l’oggetto della domanda d’esecuzio­­ne che l’UE ha rifiutato di trattare. Gli rimprovera di aver intaccato il suo minimo vitale e chiede pertanto che questa Camera annulli il provvedimento impugnato e faccia ordine all’ufficio di emettere il precetto esecutivo in base alla sua domanda d’esecuzione.

  3. Così argomentando, il ricorrente non si confronta direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato, spiegando in particolare perché egli ha promosso una nuova esecuzione anziché proseguire quelle precedenti. La ricevibilità del ricorso è pertanto dubbia sul piano della motivazione. Non occorre però appro-fondire oltre la questione, giacché la decisione dell’UE risulta condivisibile perlomeno nel suo risultato.

4.1 La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

4.1.1 Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stes­sa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto del­l’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’ese­cuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/ 2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novem-bre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2021.108 del 5 gennaio 2022, consid. 3.1).

4.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Camera è in linea di principio da considerare d’ufficio abusiva e pertanto nulla in particolare l’e­­secuzione promossa dal sedicente danneggiato che scientemen­te sceglie di escutere personalmente il magistrato o il funzionario ritenuto responsabile per danni causati nell’esercizio delle sue fun­zioni qualora il diritto cantonale preveda la responsabilità esclusiva dello Stato, poiché così agendo manifesta di voler colpire non tan­to il patrimonio di lui quanto la sua persona, scopo che esula da quello per cui è stata concepita l’esecuzione (sentenza della CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, RtiD 2015 II 879 n. 45c, consid. 6.3/b; v. anche la sentenza della Cour de Justice di Ginevra del 24 novembre 2011 in BlSchK 2012, 173 segg. consid. 4).

4.2 Nel caso in rassegna, RI 1 fonda il credito (risarcitorio) posto in esecuzione nei confronti del funzionario PI 1 su una pretesa violazione della LEF, che quest’ultimo avrebbe com­messo nell’esercizio delle sue funzioni in seno alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, ordinando la compensazione dei crediti della Cassa con rendite e assegni per grandi invalidi giu­sta l’art. 20 cpv. 2 LAVS in ragione di fr. 1'000.– mensili (v. sentenza della CEF 15.2021.76 del 28 giugno 2021). Ora, secondo la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici [RL 166.100], in caso di “danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi da […] agenti [di enti pubblici]” (art. 3 lett. a), qual è pacificamente un funzionario dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) (art. 1 cpv. 1 lett. a) e/o della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (art. 1 cpv. 1 lett. e), “il danneggiato non ha azione [diretta] contro l’agente pubblico” (art. 4 cpv. 3; cfr. pure art. 12 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e superstiti [RL 851.100]). Insistendo nell’escutere il funzionario personalmente mentre dovrebbe agire contro lo Stato (art. 4 cpv. 1), RI 1 manifesta di perseguire fini estranei all’esecuzione per debiti disciplinata dalla LEF, anche perché non pare intenzionato a proseguire le esecuzioni da lui iniziate (come già successo in altre esecuzioni da lui dirette contro soggetti di diritto privato: v. sentenze della CEF 15.2017.14 del 6 giugno 2017 e 15.2016.107 del 3 maggio 2017). Perlomeno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.

  1. Per mera abbondanza, occorre inoltre rilevare che il ricorso appare abusivo per un altro motivo. In effetti, in seguito alla decisione del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.75), l’UE ha tenuto conto nel calcolo del minimo esistenziale del ricorrente solo della parte non compensata della sua rendita AVS, pari a fr. 1'390.– mensili (v. sentenze della CEF 15.2021.89 consid. 6 e 15.2021.94 pag. 2 ambedue del 19 ottobre 2021). Continuare a lamentare una violazio­ne del proprio minimo esistenziale sempre per la stessa ragione è stucchevole.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). RI 1 è tuttavia avvertito che se dovesse presentare altri ricorsi sulla questione trattata nella decisione odierna, la Camera potrebbe condannarlo a una multa sino a fr. 1'500.– e al pagamento di tasse e spese in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– RI 1, __________, __________; – PI 1, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2022.8
Entscheidungsdatum
01.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026