Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.01.2023 15.2022.78

Incarto n. 15.2022.78

Lugano 16 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi 3 giugno (n. 63/2022) e 26 agosto 2022 (n. 84/2022) di

RI 1 c/o fermo posta,

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 13 maggio 2022, rispettivamente contro quello emesso in sostituzione il 25 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2019 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'563'899.30 oltre a interessi e spese, la quale ha interposto opposizione il 5 agosto 2019.

B. Con sentenza del 29 settembre 2021 (SO 2021.2917), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza inoltrata da PI 1 il 21 giugno 2021 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa il 5 ago­sto 2019 limitatamente alla somma richiesta di fr. 51'057.20 oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019. Il 9 maggio 2022 il giu-dice delegato di questa Camera ha restituito a RI 1 senza ulteriore formalità il reclamo presentato contro la decisione appena citata (inc. 14.2021.163) in quanto anche l’atto emendato trasmes­so dalla reclamante conteneva ancora inaccettabili contumelie.

C. Sulla scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a) per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (mentre per il saldo l’e­se­cuzione è rimasta registrata con il n. __________ e come sospesa da opposizione).

D. In sostituzione dell’atto appena menzionato, il 25 maggio 2022, l’UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.

E. Con un primo ricorso del 3 giugno 2022 (n. 63/2022), RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di “annulla­re, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” il primo avviso di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.

F. Nelle sue osservazioni dell’8 giugno 2022, l’UE ha ritenuto di ave­re eseguito correttamente la procedura, ma si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di effetto sospensivo.

G. Mediante contro-osservazioni del 20 giugno 2022, RI 1 ha chiesto di accogliere il suo ricorso previo accertamento della perenzione dell’esecuzione e della nullità del pignoramento e del nuo­vo avviso di pignoramento del 25 maggio 2022.

H. Con un secondo ricorso del 26 agosto 2022 (n. 84/2022), RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo e accertamento della perenzione dell’esecuzione, di “annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto” (anche) il secondo avvi­so di pignoramento, protestate tasse, spese e indennità.

I. Nelle osservazioni del 1° settembre 2022, l’UE ha confermato le sue precedenti osservazioni e si è rimesso al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di effetto sospensivo, la quale è stata accolta con ordinanza del 2 dicembre 2022.

L. Nelle osservazioni del 16 dicembre 2022 PI 1 ha postulato la reiezione dei ricorsi e nelle sue del 20 dicembre 2022 l’UE ha confermato un’altra volta la validità dei propri provvedimenti.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del primo av­viso di pignoramento, avvenuta secondo le stesse allegazioni del­la ricorrente il 24 maggio 2022, il primo ricorso è tempestivo, ma senza oggetto, giacché l’atto impugnato è stato sostituito dall’avviso di pignoramento del 25 maggio 2022. Il secondo ricorso del 26 agosto 2022 appare invece tardivo, dal momento che RI 1 aveva conoscenza del secondo avviso di pignoramento già al momento in cui ha presentato le contro-osservazioni del 20 giugno 2022 (pag. 3 in fondo), ma da quest’ultimo atto si evince che già allora aveva chiesto di accertare la nullità dell’esecuzione e pertanto anche del secondo avviso di pignoramento. Trattandosi di censure di nullità, vanno del resto esaminate d’ufficio a prescindere dalla tempestività del ricorso (art. 22 cpv. 1 LEF).

  1. La ricorrente chiede di accertare la nullità dell’avviso di pignoramento, facendo valere che l’esecuzione è perenta già dal 5 o dal 20 agosto 2020 nel senso dell’art. 88 cpv. 2 LEF, ossia prima del­l’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione.

2.1 Nelle sue osservazioni PI 1 si limita a rilevare di aver tempestivamente inoltrato l’azione di rigetto dell’opposizione all’ese­­cuzione da lui promossa a convalida del sequestro entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 279 cpv. 2 LEF, tenuto conto del fatto che l’opposizione al sequestro interposta dalla ricorrente ha sospeso il termine di convalida in conformità dell’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF. Afferma che la tempestività dell’azione è comprovata dalla stessa decisione di rigetto dell’opposizione, che l’ha riconosciuta, mentre RI 1 ne aveva paradossalmente invocato il carattere prematuro proprio alla luce della sospensione stabilita dall’art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF.

2.2 PI 1 si determina solo sul termine di convalida del se­questro, disciplinato dall’art. 279 LEF, senza spendere una parola sull’osservanza del termine di perenzione dell’esecuzione stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, secondo cui la domanda di proseguimento dev’essere presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (all’escusso: DTF 125 III 46 consid. 3/b), a prescindere dal fatto che l’esecuzione sia stata promossa o no a convalida di un sequestro. Ora, la validità o la caducità del sequestro non influisce in quanto tale sulla perenzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 143 III 585 consid. 3.2.1) e viceversa l’esecuzione si estingue se la domanda di proseguimento non è presentata entro un anno dalla notifica del precetto esecutivo (Jolanta Kren Kostkie­wicz/Ilija Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, 238 ad V/A; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5A_220/2013 del 6 settembre 2013, consid. 5.2 ; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 279 LEF). In altre parole, termini di convalida del sequestro e di perenzione dell’esecuzione sono indipendenti. Che la presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione sia tempestiva dal profilo della convalida del sequestro (ai sensi dell’art. 279 LEF) non comporta di per sé la prevenzione della perenzione secondo l’art. 88 cpv. 2 LEF. A parte il fatto che la constatazione del­l’osservanza di ambedue i termini compete all’ufficio d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza) e non al giudice del rigetto del­l’opposizione (cfr. DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 2), la conferma del rispetto del termine di convalida del sequestro contenuta nella sentenza di rigetto del 29 settembre 2021 (sopra ad B) non è di rilievo per la questione della perenzione dell’esecu­zione eccepita dalla ricorrente.

2.3 Il precetto esecutivo fatto spiccare da PI 1 è stato no­tificato a RI 1 il 5 agosto 2019. L’esecuzione si è pertanto perenta già il 5 agosto 2020 (art. 88 cpv. 2 LEF), ovvero prima del­l’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione, avvenuto solo il 21 giugno 2021. Non si è verificata pertanto alcuna sospensione del termine di perenzione, sicché la domanda di continuazione dell’e­­secuzione presentata il 22 ottobre 2021 è tardiva. L’UE avrebbe quindi dovuto d’ufficio rifiutare di darvi seguito. Gli avvisi di pignoramento impugnati sono di conseguenza nulli (DTF 96 III 117; Sie­vi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 21 ad art. 88 LEF), ciò che questa Camera deve accertare d’ufficio a prescindere dall’esistenza di un valido ricorso (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF; sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 953 n. 44c, consid. 3). I ricorsi vanno pertanto accolti e gli avvisi di pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________a dichiarati nulli.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e di conseguenza gli avvisi di pignoramento emessi nell’esecuzione n. __________a sono dichiarati nulli.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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