Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.09.2022 15.2022.56

Incarto n. 15.2022.56

Lugano 20 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo sul ricorso 4 maggio 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro la decisione di pigno­ramento di reddito emessa il 25 aprile 2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________, __________ e __________)

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(n. __________, ______________________________ e __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

(es. __________ e __________)

PINT4 1, (es. n. __________)

PINT5 1, (es. n. __________)

(rappresentata dallaRAPP2 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 29'781.15 oltre a interessi e spese, il 25 aprile 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:

Redditi

Vendita prodotti + azienda agricola

fr.

2'500.00

[indipendente]

Sezione agricoltura, Bellinzona

fr.

1'387.00

[pagamenti diretti]

Totale

fr.

3'887.00

Minimo d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Altro

fr.

180.00

[Tessera SES fr. 6.00 al giorno]

Totale

fr.

2'380.00

L’UE ha quindi pignorato presso l’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura i contributi di fr. 1'387.– mensili versati a RI 1, e ciò a partire dal 25 aprile 2022.

B. Con ricorso del 4 maggio 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la modifica nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 3'887.– computato dall’UE all’entrata di fr. 2'500.– da lui dichiarata.

C. Entro il termine impartito loro, gli escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso. Nelle sue del 2 giugno 2022, l’UE ritiene di aver agito correttamente, riservandosi tuttavia di riesaminare ed eventualmente modificare il pignoramento qualora l’escusso dovesse presentare la documentazione completa a comprova delle proprie allegazioni.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato all’escusso al più presto il 26 aprile 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. L’insorgente si duole che l’UE ha computato nei suoi redditi i sussidi dell’Ufficio dei pagamenti diretti della Sezione dell’agricoltura (di fr. 1'387.– mensili) in aggiunta all’entrata netta di fr. 2'500.– da attività indipendente da lui dichiarata in occasione del pignoramento, mentre, a suo dire, i fr. 2'500.– comprendono già i sussidi. Chiede pertanto la modifica del conteggio nel senso di limitare i suoi redditi a fr. 2'500.– e l’emanazione di una nuova decisione di pignoramento.

2.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

2.1.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito net­to, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’e­ser­cizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 14.2020.24 del 6 maggio 2020, consid. 2.1).

2.1.2 L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Incombe però all’escusso collaborare all’accertamento dei fatti. Nella misura delle sue possibilità egli deve allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di pro­va disponibili in linea di massima già in occasione del pignoramento e non solo davanti all’autorità di vigilanza (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93). Se anche in sede di ricorso (art. 17 LEF) l’escusso rifiuta di prestare la collaborazione che da lui ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2). Ove l’escusso non tenga una contabilità, l’ufficio è tenuto a stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 91 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1, e della CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 4.1.2).

2.2 Nella fattispecie, RI 1 non ha dato seguito alla convocazione del 28 dicembre 2021 in vista dell’esecuzione del pignoramento né ha prodotto la documentazione richiestagli dall’UE (“i documenti riguardanti le sue attuali entrate [vendita prodotti + azien­da agricola e pagamenti diretti sezione agricoltura] e le spese corren­ti”), benché fosse stato reso attento che in caso di mancata pre­sentazione si sarebbe proceduto al pignoramento d’ufficio presso la Sezione agricoltura “con i dati in nostro possesso”. Non ha neppure prodotto con il ricorso alcun documento a sostegno della sua allegazione secondo cui il suo reddito di fr. 2'500.– comprenderebbe il sussidio di fr. 1'387.–. Ora, pure in caso di mancata collaborazione dell’escusso, l’ufficio d’esecuzione non può stabilire arbitrariamente il suo reddito, ma secondo la giurisprudenza appena citata deve stimarlo tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore o, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima. Su ricorso, l’autorità di vigilanza è tenuta a verificare che l’ufficio abbia adempiuto a tale obbligo.

2.3 Nel caso in esame, non risulta dal verbale interno delle operazioni di pignoramento del 25 aprile 2022 – eseguito in assenza del debitore – il modo in cui l’UE ha stabilito il reddito di RI 1 in fr. 3'887.– mensili. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’ufficio ha ammesso di non aver “potuto verificare né le spese effettive né i redditi”, dal momento che il debitore non si è presentato all’inter­rogatorio cui era stato convocato e di aver quindi dovuto determinare il reddito mediante una “valutazione di massima”, basandosi “su informazioni precedenti e acquisite tramite accertamenti”, senza tuttavia specificarne la natura. Dagli atti si evince però che, a sua richiesta, l’UE è stato informato il 21 dicembre 2021 dall’Ufficio dei pagamenti diretti che nel 2021 RI 1 aveva percepito sus­sidi per fr. 16'644.75 complessivi e si è verosimilmente limitato ad aggiungerne un dodicesimo (pari a fr. 1'387.–) al reddito di fr. 2'500.– dichiarato dall’escusso nei precedenti pignoramenti. Mancano ad ogni modo l’evidenza di accertamenti sufficienti per corroborare la somma di fr. 3'887.– stabilita dall’UE.

2.4 Secondo uno studio dell’Agroscope sull’evoluzione economica del­l’agricoltura svizzera del 2020, il reddito agricolo medio netto per le aziende delle regioni di montagna (di cui fa parte __________), compresi i pagamenti diretti, ammontava nel 2020 a fr. 59'500.– annui, ossia fr. 4'958.– mensili, o calcolato al limite inferiore dell’intervallo di fiducia al 95% a fr. 56'800.–, pari a fr. 4'773.– mensili (Agroscope Transfer n. 409/ 2021 di ottobre 2021, pag. 4). Il reddito di fr. 3'887.– stabilito dall’UE non presta quindi il fianco alla critica, perlomeno in assenza di documentazione atta a stabilire il reddito effettivo dell’escusso. Non si giunge a un altro risultato nep­pure in base alla tassazione fiscale (d’ufficio) per il 2020, secondo cui i redditi del ricorrente ammontavano a fr. 51'246.–, equivalenti a fr. 4'270.– mensili. Ne segue che il ricorso va respinto.

2.5 Nell’atto di notificazione del pignoramento, l’UE ha ingiunto all’Uf­ficio dei pagamenti diretti di trattenere fr. 1'387.– “per mese” dal 25 aprile 2022. Il problema è che i versamenti diretti sono effettuati una volta all’anno alla fine dello stesso, con la possibilità per il Cantone di versare un acconto a metà anno (art. 109 OPD, RS 910.13). Per chiarezza l’UE avrebbe quindi dovuto notificare il pignoramento dell’intera pretesa dell’escusso nei confronti del Cantone relativa ai pagamenti diretti per il 2022 (la somma totale dei crediti del gruppo essendo di poco inferiore a fr. 30'000.–) o, meglio, di ogni pagamento diretto eseguito durante il periodo di pignoramento (ossia fino al 25 aprile 2023). Stante il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), non si giustifica tuttavia un intervento chiarificatore della Camera.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; – Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona; – , , ; – , , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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