Incarto n. 15.2022.41
Lugano 20 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 21 marzo 2022 di
RI 1, __________ (rappresentata dal curatore RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 24 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________4 promossa dalla PI 1 contro RI 1, il 25 novembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha invitato RA 1, cui è stata affidata la curatela generale dell’escussa, a presentarsi ai suoi sportelli il 6 dicembre 2021 per l’esecuzione del pignoramento e di portare con sé diversi documenti (“estratto conto di banca e/o posta degli ultimi 3 mesi […]; certificati di assicurazione malattia 2021 e 2022 (premi LAMal) con eventuale sussidio cantonale; ricevute di pagamento affitto e/o interessi ipotecari, premi di cassa malati, spese mediche, contributi avs, leasing, ecc., degli ultimi 5 mesi”), avvertendolo che qualsivoglia spesa sarebbe stata considerata nel minimo d’esi-stenza dell’escussa solo se comprovata da pezze giustificative. Con e-mail del 5 dicembre 2021, il curatore ha scritto all’UE di voler inoltrare tutti i documenti richiesti dopo aver ricevuto la decisione di rendita del secondo pilastro e di essere in ferie fino al 9 dicembre. Il 30 dicembre 2021, egli ha però inviato solo gli estratti del conto postale dell’escussa.
B. Il 24 febbraio 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita di vecchiaia [AVS]
fr.
2'390.00
Rendita II. Pilastro
fr.
856.00
Totale
fr.
3'140.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
246.90
leasing auto x trasporto della madre anziana (27.05.1928) con problemi di deambulazione
Altri
fr.
49.00
abbonamento Arcobaleno 1 zona
Totale
fr.
2'495.90
L’UE ha quindi pignorato la quota della rendita del secondo pilastro percepita dall’escussa dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino che eccede fr. 106.–, pari al suo minimo esistenziale (arrotondato a fr. 2'496.–), dedotta la rendita AVS (di fr. 2'390.–) che è impignorabile per legge. La decisione di pignoramento, indicativamente di fr. 750.– mensili (fr. 856.– ./. 106.–), è stata notificata lo stesso giorno sia al curatore che all’Istituto di previdenza.
C. Con ricorso del 21 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro tale verbale, chiedendo di sospendere l’esecuzione; si lamenta che l’UE non ha tenuto conto di varie spese citate nel ricorso, tra cui le “partecipazioni concernenti la cassa malati”. Interpellato in merito, il 30 marzo 2022 il curatore si è limitato a “rettificare” (recte: ratificare) quanto scritto nel ricorso, affermando che la sua pupilla “ha effettivamente quelle spese, le quali sono poco considerate nel calcolo del minimo vitale, ma non sono immediatamente disdicibili”.
D. Nel frattempo, con osservazioni del 24 marzo 2022 l’UE ha “preavvisato” negativamente la richiesta di effetto sospensivo e rilevato che il ricorso è tardivo, che il minimo esistenziale di RI 1 è stato calcolato sulla base della documentazione da lei fornita e che con il ricorso non ne è stata prodotta di nuova, sicché ha ritenuto di non aver commesso alcun errore. Ha chiesto per-tanto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare direttamente irricevibile il reclamo ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR, rimettendosi comunque al suo giudizio.
E. Il 2 giugno 2022 RA 1 ha inoltrato spontaneamente, tra l’altro, la polizza dell’assicurazione malattia di RI 1 per il 2022 e uno scritto dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) contenente delucidazioni sulla sua decisione di accoglimento della richiesta di sussidio del premio di cassa malati (RIPAM).
F. Il 17 giugno 2022 il Presidente della Camera ha fissato a RA 1 un termine di dieci giorni per produrre la prova del pagamento dei premi LAMal, con l’avvertenza che, in caso di mancato inoltro tempestivo di quanto richiesto, il ricorso sarebbe stato respinto su questo punto.
G. RA 1 ha risposto solo il 7 luglio 2022, allegando di essere stato in congedo paternità dal 20 giugno al 4 luglio 2020, ha chiesto perciò di accettare la sua risposta “al di fuori dei termini assegnati” e ha prodotto due decisioni (dell’IAS e dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) volte a spiegare “la situazione della signora RI 1 rispetto al premio LAMal”, nonché la fattura del premio di cassa malati per il gennaio 2022 e un estratto conto a comprova dell’avvenuto pagamento dello stesso, precisando che da febbraio non è più stato in grado di pagare il premio a causa del pignoramento della rendita del secondo pilastro.
H. Con ordinanza dell’8 luglio 2022, il Presidente della Camera ha ritenuto opportuno, nell’interesse di RI 1, accogliere la richiesta di restituzione del termine presentata dal curatore e ha quindi notificato all’escutente copia dell’impugnazione, delle osservazioni dell’UE e di tutta la corrispondenza scritta intercorsa tra la Camera e il curatore, dandole altresì modo di formulare eventuali osservazioni al ricorso entro il 4 agosto 2022. L’escutente non si è avvalsa di tale facoltà.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame, l’UE afferma che la decisione impugnata è stata notificata il 25 febbraio 2022, sicché il ricorso “risulterebbe” tardivo. Il traccia-mento dell’invio non figura però negli atti trasmessi alla Camera. La tardività del ricorso non è pertanto comprovata. Ad ogni modo, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1).
Nella fattispecie, già solo la mancata presa in conto del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria è suscettibile di ledere gravemente il minimo esistenziale della ricorrente. Occorre di conseguenza entrare nel merito del ricorso, il curatore avendo apparentemente ratificato il ricorso presentato personalmente dalla sua assistita (sopra ad C).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
Con il ricorso, RI 1 chiede per prima cosa che l’UE “riprend[a] i calcoli al fine di tenere in considerazione […] affitto, abbonamento bus, auto (necessaria per la mia mamma)”; riconosce però subito dopo che tali spese figurano già nel provvedimento impugnato. Priva d’oggetto, la censura è irricevibile.
RI 1 lamenta poi che nel provvedimento impugnato l’UE ha omesso di considerare le poste “posteggio in zona blu, as-sicurazione e targhe auto [recte: tassa di circolazione]” e sostiene che il suo minimo vitale debba comprendere anche la “benzina”.
4.1 Secondo la prassi di questa Camera nelle spese di trasferta con un veicolo privato computabili nel minimo esistenziale vanno considerate non solo il carburante e l’usura del veicolo, ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazione e, se non sono comprovate, le spese di posteggio (sentenza della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020, consid. 5.3; cfr. anche Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale). Condizione sine qua non del computo di tali spese è però che l’uso del veicolo sia da ritenere indispensabile al debitore giusta l’art. 92 LEF.
4.1.1 A tal proposito, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si può esigere dall’escusso l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi (datore di lavoro, assicurazione, ecc.) (Tabella, punto II/4/d; sentenza della CEF 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 8.1).
4.1.2 Ora, nella fattispecie l’uso dell’automobile non risulta indispensabile a RI 1 dal profilo dell’art. 93 LEF, nella misura in cui non consegue (più) redditi da attività lavorativa e non ha allegato né dimostrato motivi di ordine medico per cui ne avrebbe bisogno personalmente. Che l’auto serva al “trasporto della madre anziana […] con problemi di deambulazione” non può d’altronde essere considerato un motivo d’ordine familiare, perché secondo l’art. 328 cpv. 1 CC il diritto all'assistenza tra i parenti è subordinato al fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate", sicché esso può essere preso in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza solo se i redditi dell'escusso eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza "accresciuto", ovvero il fabbi-sogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (sentenza della CEF 15.2005.20 del 9 giugno 2005 consid. 4.2 massimato in RtiD 2006 I 761 n. 80c; per un’esclusione totale: vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93). Orbene, nel caso specifico i redditi di RI 1 non superano il 120% del suo minimo esistenziale, tenuto conto del premio LAMal (sotto consid. 6), pur facendo astrazione delle imposte. D’altronde, in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più (sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009, RtiD 2010 I 799 n. 56c, consid. 4.1; vonder Mühll, op. cit., n. 29a ad art. 93). Del resto, non è dimostrato che la madre dell’escussa non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei trasporti fino ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza al Prossimo SAP, Croce Rossa Svizzera) e a mezzi finanziari propri, dell’assicurazione malattia obbligatoria (art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal [RS 832.10]; DTF 130 V 429 consid. 3.2) o complementare oppure pubblici (come il rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura dell’art. 14 cpv. 1 lett. e della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS 831.30]).
4.2 Poiché l’uso del veicolo della ricorrente non le è indispensabile ai sensi dell’art. 92 LEF, non lo sono neppure i costi connessi con esso, sicché le censure volte a un loro aumento vanno respinte.
4.3 Andrebbe invero stralciata l’intera posta per la “trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato” riconosciuta dall’Ufficio, dal momento che la ricorrente non ha dimostrato che l’automobile le sia indispensabile giusta l’art. 92 LEF. La Camera non può però riformare un provvedimento impugnato a detrimento del ricorrente (art. 22 LPR). Il divieto della reformatio in peius si applica tuttavia solo all’esito finale e non alle singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (sentenza della CEF 15.2021.91 del 13 dicembre 2021, consid. 4.2.1). L’impatto globale della posta in questione andrà pertanto valutato dopo aver esaminato tutte le censure della ricorrente (sotto, consid. 8).
Così argomentando, la ricorrente perde di vista, tuttavia, che nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutole – un importo forfetario destinato a coprire le spese per i suoi bisogni vitali – sono comprese in particolare le spese per telefono non professionali, allacciamento televisivo e assicurazioni private (Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2019. 29 del 14 agosto 2019, consid. 5.1), ma pure le spese di elettricità per la cucina e la luce (sentenza della CEF 15.2022.15 del 16 marzo 2022, consid. 4.2), le spese d’abbigliamento e biancheria (compresi per il bucato e i lavori di sartoria) e per l’igiene (cura del corpo) (Tabella, punto I). Anche su questo punto il ricorso è infondato.
6.1 Nel ricorso RI 1 allude alle “partecipazioni concernenti la cassa malati”. Ancorché con grande ritardo (v. sopra ad A, E-G), difficilmente scusabile stante la sua funzione ufficiale (e professionale), il curatore ha prodotto in questa sede la polizza di cassa malati per il 2022, la prova dell’avvenuto pagamento del premio di gennaio 2022 (di fr. 475.55) e la decisione sulla RIPAM accordatale per il 2022, pari a complessivi fr. 672.10 (sopra ad E e G). Visto che notoriamente il sussidio viene versato mese per mese direttamente alla cassa malati, la quale deve porlo in deduzione dal premio d’ogni mese, il premio mensile della ricorrente ammonta a fr. 419.55 (fr. 475.55 ./. [672.10 ÷ 12]). Poiché non vi sono motivi di ritenere che il curatore non pagherà i premi anche per i mesi dopo gennaio del 2022 ove siano presi in conto nel minimo esistenziale della sua assistita, il reclamo va accolto su questo punto.
6.2 Quanto alla partecipazione ai costi, né la ricorrente né il suo curatore li hanno quantificati o ne hanno giustificato l’esistenza, sicché la richiesta si avvera irricevibile.
Orbene, le spese legate a un animale di compagnia possono essere computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3). La ricorrente non avendo portato tale prova, non può essere computato alcunché a questo titolo nel minimo esistenziale.
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Premi LAMal
fr.
419.55
Dedotto il sussidio di fr. 672.10 annuo [consid. 6.1]
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
0.00
[consid. 4.3]
Altri
fr.
49.00
abbonamento Arcobaleno 1 zona
Totale
fr.
2'668.55
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il minimo esistenziale mensile di RI 1 è aumentato da fr. 2'495.90 a fr. 2’668.55 e il pignoramento della sua rendita presso l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è limitato alla somma eccedente fr. 278.55.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.