Incarto n. 15.2022.36
Lugano 22 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’opposizione al precetto emesso il 2 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 6'567.40 oltre agli interessi del 5% dal 6 settembre 2021. L’atto è stato notificato all’escussa il 30 novembre 2021 senza opposizione, come risulta dall’esemplare per il creditore comunicato all’escutente.
B. Con e-mail del 2 dicembre 2021 inviata alla funzionaria dell’UE __________ F__________ dall’indirizzo “__________”, il gerente dell’escussa ha confermato, “come da accordi telefonici”, di voler interporre opposizione totale al precetto esecutivo.
C. Con ricorso del 21 febbraio 2022, RI 1 chiede l’annullamento dell’opposizione interposta al precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili.
D. Con osservazioni dell’11 marzo 2022 la PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso e così ha fatto anche l’UE nelle sue del 21 marzo 2021.
E. Con replica e duplica spontanee del 25 e 31 marzo 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla conferma scritta dell’UE, trasmessa il 9 febbraio 2022 all’escutente, circa l’esistenza dell’opposizione interposta dall’escussa con l’e-mail del 2 dicembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Lo sono pure le osservazioni al ricorso, inoltrate l’11 marzo 2022, siccome l’assegnazione del termine di dieci giorni impartito dall’UE con scritto del 23 febbraio è giunta alla resistente il 2 marzo (tracciamento della raccomandata n. 98.__________, doc. 5 allegato alla duplica). Il ricorrente non specifica le circostanze per cui la “tempestività dell’inoltro non è minimamente provata attraverso la produzione agli atti della busta d’intimazione e del track and trace postale”, sicché la censura, insufficientemente motivata, è irricevibile.
Il ricorrente contesta che l’e-mail non firmata del 2 dicembre 2021 apparentemente scritta dal gerente dell’escussa, PI 2, possa essere considerata come una valida opposizione. Secondo la giurisprudenza, l’opposizione non firmata è sì di principio ricevibile, ma solo se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata. Orbene, rileva il ricorrente, nel caso concreto sussiste più di un dubbio sulla validità dell’opposizione, della quale nessuno ha tenuto conto fino al 9 febbraio 2022, ricordato che ancora il 2 febbraio la funzionaria F__________, cui era destinata la presunta opposizione, aveva confermato l’assenza di opposizione. Oltretutto, aggiunge il ricorrente, l’opposizione è formulata da una “generica” PI 3, che nulla ha che fare con la vertenza e men che meno con l’escussa. A mente dell’escutente, il dubbio sulla validità dell’opposizione non dev’essere interpretato a suo sfavore ma a sfavore dell’escussa, sulla quale grava l’onere della prova.
L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Bessenich/Fink in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 12 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III 63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Bessenich/Fink, op. cit., n. 16a; Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le proprie affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax (sentenza della CEF 15.2021.24 del 3 agosto 2021, RtiD 2022 I 654 seg. n. 35c, consid. 2).
3.1 Nella fattispecie si evince dalla stessa e-mail del 2 dicembre 2021 (doc. B accluso al ricorso, 3° foglio) che l’opposizione comunicata telefonicamente alla funzionaria F__________ è stata confermata dal gerente dell’escussa. Certo, il suo nome (PI 2) non è menzionato sul messaggio, ma risulta noto alla funzionaria F__________, che dell’e-mail del 2 dicembre 2021 di risposta allo stesso PI 2 ha dato atto di aver sostituito con il nome di lui quello del precedente gerente __________ (doc. 3 allegato alle osservazioni al ricorso) e l’ha ribadito nello scritto del 9 febbraio 2022 (doc. B, 1° foglio). Il nome dell’escussa e il numero dell’esecuzione figurano d’altronde sull’e-mail contenente l’oppo-sizione (e su quella precedente, doc. 2) a scanso di equivoci sulla sua indeterminatezza. È peraltro notorio, perché risulta dal registro di commercio, che PI 2 è pure socio e presidente della gerenza dell’PI 3, indicata quale mittente dell’e-mail. Per abbondanza va ricordato ad ogni modo che anche l’opposizione interposta da una persona che non ha alcun potere di rappresentanza non è a priori nulla. È ammessa una ratifica con effetto retroattivo anche dopo la scadenza del termine d’opposizione (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 869 n. 39c, consid. 5). In tal senso, la conferma contenuta nelle osservazioni al ricorso esclude ogni possibile dubbio residuo.
3.2 Che la funzionaria F__________ abbia confermato, ancora il 2 febbraio 2022 (doc. I), l’assenza di opposizione non è di rilievo. Dalla documentazione agli atti e dalle osservazioni dell’UE si evince infatti che la funzionaria si è semplicemente dimenticata di registrare l’opposizione ricevuta tempestivamente il 2 dicembre 2021 (la notifica del precetto esecutivo risalendo al 30 novembre) e non se n’è più ricordata fino al 9 febbraio. Lo stesso UE ammette una “certa leggerezza” del suo agire, che ovviamente non può andare a scapito dell’escussa. Essa ha dimostrato di aver validamente e tempestivamente interposto opposizione e il ricorrente non è riuscito a addurre fatti suscettibili di suscitare ragionevoli dubbi al riguardo. Il ricorso va pertanto respinto.
L’escussa ha chiesto nelle osservazioni e nella duplica di dichiarare il precetto esecutivo nullo in quanto notificato al suo ex gerente anziché a quello attualmente in carica. Ora, qualora l’atto esecutivo sia comunque giunto all’escusso, ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2 e i rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.228/ 2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2019.87 del 16 dicembre 2019 consid. 4 e 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c). Gli art. 64 e 72 LEF hanno infatti quale unico scopo di garantire l’effettiva trasmissione dell’atto esecutivo nelle mani del debitore, ciò di cui si ha nella fattispecie certezza, viste le stesse allegazioni della resistente, che afferma di aver avuto notizia del precetto esecutivo già il 2 dicembre 2021 (osservazioni ad 4). La sua richiesta è pertanto infondata e comunque sia tardiva.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.