Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2022 15.2022.21

Incarto n. 15.2022.21

Lugano 28 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 febbraio 2022 della

RI 1 (rappresentata dall’amministratore unico )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 22 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________79 promossa nei confronti della ricorrente dalla

Fondazione Istituto Collettore LPP, Bellinzona

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________79 promossa il 19 novembre 2021 dalla Fondazione Istituto Collettore LPP contro la RI 1 per l’incasso di fr. 6'412.27 oltre agli accessori, il 22 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 24 febbraio 2022, la RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della com­minatoria di fallimento e la sua sostituzione con un’esecuzione in via di pignoramento, e in via subordinata l’eliminazione totale della procedura esecutiva e la sua riattivazione soltanto nel caso in cui essa non pagasse regolarmente rate di fr. 500.– mensili.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

  1. Nel caso specifico, la RI 1 si duole anzitutto di una violazione dell’art. 43 LEF, facendo valere che i premi “dell’as­­sicurazione obbligatoria” contro gli infortuni devono seguire la via del pignoramento.

2.1 Come rileva la stessa ricorrente, l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico, ma il creditore deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenza della CEF 15.2014.134 del 3 dicembre 2014 pag. 2 e i rinvii);

2.2 Nel caso specifico, tuttavia, la procedente Fondazione Istituto Collettore LPP non è un soggetto di diritto pubblico, bensì una fondazione costituita secondo le regole del diritto privato dalle organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro (art. 54 cpv. 1 LPP), motivo per il quale il Tribunale federale ha confermato ancora nel 2013 che per i contributi stabiliti da tale Fondazione l’e­­secuzione va continuata in via di fallimento (DTF 139 III 288 segg.). Il ricorso è pertanto infondato.

  1. In via subordinata la ricorrente chiede che la procedura esecutiva sia “totalmente eliminata” e sia riattivata soltanto nel caso in cui essa non dovesse pagare regolarmente rate di fr. 500.– mensili. La richiesta non è motivata, se non con un richiamo fuori luogo all’art. 190 cpv. 1 n. 1-3 LEF – non è infatti stato decretato alcun fallimento senza preventiva esecuzione, decisione che compete del resto al giudice e non all’ufficio d’esecuzione – e con un’allu­­sione sibillina al danno che subirebbe l’escutente in caso di fallimento della ricorrente per colpa di un funzionario che “ha del rancore per l’intercambio di corrispondenza tra le parti”. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile, per tacere del fatto che questioni di merito, come l’eventuale esistenza di una convenzio­ne di rateazione del debito posto in esecuzione, andavano sollevate interponendo opposizione al precetto esecutivo e risolte in sede di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1).

  2. Con l’emanazione de giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto e stante l’esito dell’impugnazione risulta superfluo notificare il ricorso e la decisione odierna alla controparte (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

  3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione alla ,

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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