Incarto n. 15.2022.166
Lugano 17 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 4 novembre 2022 da
RI 1, (patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 21 ottobre 2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, (es. n. __________83 e __________88) (patrocinato dagli avv. PA 2 ePA 3, )
PI 2, (es. n. __________86)
ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2022, la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha rilasciato a PI 1 due attestati di carenza beni (ACB) per fr. 31'601.20 e per fr. 9'156.65 nelle esecuzioni n. __________05 e __________91 da lui promosse nei confronti di RI 1.
B. Sulla scorta dei citati ACB, l’8 settembre 2022, PI 1 ha presentato due domande di continuazione dell’esecuzione (registrate con i n. __________83 e __________88). Il 16 settembre 2022, anche l’PI 2 ha presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________86 promossa per fr. 2'692.50 contro RI 1, cui egli non aveva interposto opposizione.
C. Il 21 settembre 2022, l’UE ha quindi pignorato 1) un autofurgone marca Renault, modello Maxity, targato TI __________, 2) diverse lastre di granito e di marmo, di diverse misure, 3) macchinari per lavorare la pietra e 4) un ascensore piattaforma marca Morris. Nel verbale di pignoramento del 21 ottobre 2022, l’Ufficio ha indicato il valore di stima dei primi tre beni in fr. 10'000.– ognuno e del quarto in fr. 8'000.–. Ha precisato che gli ultimi tre beni sono depositati in un cantiere della PI 3 a __________.
D. Il 31 ottobre 2022, PI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati.
E. Con ricorso del 4 novembre 2022, RI 1 si è aggravato contro il citato verbale, chiedendone l’annullamento, protestate tasse, spese e congrue ripetibili.
F. Con osservazioni del 14 novembre 2022, PI 1 ha chiesto, in ordine, di dichiarare il ricorso irricevibile e in via principale di respingerlo, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue del 28 dicembre 2022, l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.
G. Con ordinanza del 13 gennaio 2023, il Presidente della Camera ha assegnato al ricorrente, a sua richiesta, un termine di dieci giorni per presentare una replica, di cui egli non ha fatto uso.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, notificato il 25 ottobre 2022, il ricorso, del 4 novembre 2022, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
PI 1 sostiene che il ricorso sia irricevibile, poiché trasmesso direttamente alla CEF, e non all’UE, come prevede l’art. 7 cpv. 1 LPR. Egli omette però di considerare che il ricorso è stato inviato all’UE, cui è pervenuto il 7 novembre 2022, come risulta dal timbro apposto sul ricorso. La norma citata dal resistente è stata pertanto osservata, per tacere del fatto che la sua inosservanza non determina l’irricevibilità del ricorso, bensì una sua trasmissione all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 4 cpv. 1 LPR.
Nel ricorso, RI 1 afferma di svolgere la professione di scultore indipendente, come risulta anche dal sito Internet __________, di cui ha prodotto una stampata. Ritiene quindi che tutti i beni pignorati siano in realtà impignorabili in quanto strumenti necessari all’esercizio della sua professione, giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF.
Nelle osservazioni, PI 1 afferma che, nel produrre solo la stampata del noto sito Internet, il ricorrente non ha adempiuto l’onere di provare, come gl’incombeva, che i beni pignorati sono in realtà impignorabili. Del resto il documento non è in sé decisivo, a mente del resistente, in quanto il ricorrente è stato sfrattato da tempo dall’indirizzo ivi menzionato (via __________ a __________), sicché egli non può più svolgervi alcuna professione. Anzi, poiché in precedenza ha manifestato la volontà di vendere i macchinari per lavorare la pietra, come risulta da un verbale d’udienza e da una lettera agli atti, egli ha dimostrato al contrario ch’essi non rappresentano per lui uno strumento necessario all’esercizio della sua professione. Rileva ad ogni modo che il ricorrente non ha dichiarato di svolgere altre attività né tantomeno di conseguire redditi.
L’Ufficio rileva che l’escusso ha manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari per la lavorazione della pietra, per il che il richiamo all’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF è di per sé contraddittorio. Ammesso e non concesso che svolga realmente la professione di scultore indipendente, visto ch’egli ha accumulato debiti, posti in esecuzione o risultanti da ACB, per quasi fr. 160'000.– e non riesce a pagare le spese per il deposito dei macchinari presso la PI 3, la sua attività è ad ogni modo deficitaria, sicché la norma invocata è inapplicabile.
3.1 Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale, specie se è fuori dal comune (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; decisioni del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16 agosto 2019 consid. 4.2, 5A_253/2015 del 8 giugno 2015 consid. 4.1 e 5A_187/2011 del 13 maggio 2011 consid. 2.1, e della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2). In linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_ 405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 7 ad art. 20a LEF). Ad ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) (decisione della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2).
Fermo restando che l’autorità deve accertare i fatti d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), ancorché con i temperamenti anzidetti, se rimane nell’incertezza dopo aver proceduto agli accertamenti richiesti, può fondarsi sulla regola dell’art. 8 CC per far sopportare alla parte che si prevale di un fatto la mancata prova dello stesso (citata 5A_253/2015 consid. 4.1; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 20a LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 20a LEF; Dieth/Wohl in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 20a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 39 ad art. 20a LEF)
3.2 Nel caso in esame nessuno meglio del ricorrente poteva fornire la prova ch’egli esercita effettivamente la professione di scultore indipendente. Egli si è però limitato a produrre una stampata del sito Internet __________ (doc. C), ovviamente inidonea a dimostrare quanto egli afferma, giacché è noto che le informazioni fornite da tale sito si fondano sui dati trasmessi dagli stessi utenti. Malgrado la facoltà conferitagli di presentare una replica, il ricorrente non ha d’altronde contestato di essere stato sfrattato dal luogo indicato sulla stampata, di aver manifestato la sua intenzione di vendere i macchinari per la lavorazione della pietra e di non aver dichiarato redditi in occasione dell’esecuzione del pignoramento. La maggior parte dei beni ch’egli pretende necessari all’esercizio della sua professione risultano del resto conservati in un deposito di __________, sicché non paiono utilizzati; l’ascensore piattaforma è del resto smontato e, comunque sia, non serve alla pretesa attività professionale, trattandosi di un ascensore per persone (scritto 21 luglio 2022 del ricorrente agli atti). Senza onere eccessivo, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sua attività e la sua reddittività – che è uno dei presupposti dell’impignorabilità degli arnesi e strumenti professionali (DTF 117 III 23 consid. 2; sentenza della CEF 15. 2019.15 del 18 luglio 2019 consid. 3.1) – producendo la sua contabilità e i relativi documenti giustificativi. Deve sopportare le conseguenze dell’omissione. Va inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza l’impignorabilità della materia prima e dei suoi surrogati è limitata a un mese (DTF 63 III 63 n. 17; 71 III 177; sentenza della CEF 15.2018.26 del 29 maggio 2018 consid. 3.1/b, massimata in RtiD 2019 I 640 n. 64c), ciò che osterebbe a considerare impignorabile l’intero stock di lastre di granito. La prima censura del ricorrente va pertanto respinta.
4.1 Secondo l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF, gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia sono impignorabili in quanto indispensabili a garantire una qualità di vita minima. Per “famiglia” s’intendono le persone che vivono nell’economia domestica del debitore e del cui mantenimento egli è tenuto per legge o per motivi morali (DTF 84 III 27; vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 92 LEF).
4.2 Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, come gl’incombeva, trattandosi di fatti ch’egli è la persona più idonea a dimostrare, la necessità del trasporto della madre presso medici e ospedali, la sua condizione di grande invalida e il proprio obbligo di mantenerla. A quest’ultimo proposito, non paiono dati i presupposti per un obbligo d’assistenza giusta l’art. 328 CC, l’esistenza di un mero obbligo morale oggi non sembra bastare più e, sia come sia, non è provato che la madre non possa sovvenire alle necessità e ai costi dei trasporti fino ai luoghi di cura facendo capo a terzi (tra altri: Pro Senectute, Servizio Assistenza al Prossimo SAP, Croce Rossa Svizzera) e a mezzi finanziari propri oppure dell’assicurazione malattia obbligatoria o complementare (su tutte queste questioni: sentenza della CEF 15.2022.41 del 20 settembre 2022 consid. 4.1). Non è di conseguenza possibile considerare l’autofurgone impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF. Anche il secondo argomento è pertanto infondato.
5.1 In realtà il ricorrente non ha chiesto una nuova stima peritale. Del resto una simile istanza sarebbe proponibile solo ove esistessero criteri di valutazione riconosciuti per i beni in discussione (DTF 145 III 491 consid. 3.3.3 e DTF 114 III 30 consid. 3/c). Nessuno lo pretende. Non è pertanto necessario approfondire la questione.
5.2 Il ricorrente non motiva la propria allegazione secondo cui i valori di stima dei beni pignorati sarebbero inferiori di almeno il 20% rispetto al valore reale e ai prezzi di acquisto. Si limita ad affermare di aver acquistato l’ascensore per fr. 45'000.–, ma non produce alcuna prova. Nel suo scritto del 21 luglio 2022 egli aveva scritto di essere in procinto di venderlo per fr. 20'000.–, sempre senza prova. Il costo di smontaggio non va poi aggiunto, ma semmai dedotto, perché l’aggiudicatario dovrà tenere conto nella sua offerta delle spese d’installazione che saranno a suo carico, sempre che l’ascensore possa essere adattato a costruzioni diverse dalla proprietà del debitore sulla quale era installato.
Del resto, anche aumentando del 20% le stime dell’UE, la stima totale dei beni (fr. 45'600.–) supererebbe solo di poco il totale dei crediti del gruppo (fr. 43'873.45), tenuto conto delle future spese di realizzazione e distribuzione. Nella limitata misura in cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta, ciò che segna il destino del ricorso.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________; – avv. PA 2 e PA 3, __________, __________; – PI 2, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.