Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2023 15.2022.134

Incarto n. 15.2022.134

Lugano 22 febbraio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sui ricorsi (n. 10 e 11/2022) inoltrati il 26 settembre 2022 rispettivamente da

RI 2,

(patrocinata dall’avv. PA 3, )

RI 1, (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la comunicazione 15 settembre 2022 circa la pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento n. __________22 aperta nei confronti della

PI 1 (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello)

procedura che interessa anche

PI 2, (patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Nel fallimento decretato il 27 dicembre 2021 nei confronti della PI 1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei falli-menti (UF), con scritto del 15 settembre 2022, ha comunicato ai creditori noti della fallita un estratto dell’avviso di apertura e sospensione della procedura giusta l’art. 230 LEF, che sarebbe apparso sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) il giorno successivo. I creditori vi erano informati che la procedura di fallimento sarebbe stata chiu­sa per mancanza di attivo se nessuno di loro ne avesse chiesto la continuazione entro dieci giorni e nel contempo fornito una garanzia di fr. 3'000.– a copertura delle spese non coperte dalla massa attiva. Nelle osservazioni erano elencate sette unità di proprietà per piani (PPP) della particella n. 54 RFD di __________, stimati in fr. 1'784'206.– complessivi.

B. Con ricorsi del 26 settembre 2022, la RI 2, che vanta sui fondi della fallita ipoteche legali di fr. 18'529.20 oltre ad accessori il Comune di RI 1 a garanzia degli acconti insoluti delle spese condominiali per il 2020, così come il Comune di RI 1, che fa valere ipoteche legali gravanti i medesi­mi fondi a garanzia di contributi di costruzione per le opere di ca­nalizzazione ammontanti a fr. 51'960.05 oltre ad accessori, postulano l’annullamento della decisione di sospensione del fallimento e il rinvio degli atti all’UF affinché valuti nuovamente le modalità di proseguo della procedura fallimentare.

C. Con osservazioni del 4 e 7 ottobre 2022, la PI 2, gli stessi ricorrenti (ognuno in merito al ricorso dell’altro) e, in merito al ricorso presentato dalla Comunione, il dott. iur. PA 4 in rappresentanza “dei [suoi] assistiti” hanno tutti aderito al ricorso. Nelle sue del 24 ottobre 2022, l’UF conclude per l’inammissibilità del ricorso, diretto contro un atto che ritiene essere solo una proposta al giudice del fallimento, pur dicendosi intenzionato a riattivare la procedura di liquidazione qualora i fondi dovessero essere dissequestrati dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP).

Considerando

in diritto: 1. I ricorrenti fanno valere che i fondi della fallita dovrebbero essere locati, sicché la liquidità a disposizione dell’UF dovrebbe essere sufficiente per coprire le spese di liquidazione. Ritengono inoltre contradittoria la decisione di sospensione della liquidazione, nella misura in cui nella stessa i debitori della fallita sono stati invitati ad annunciarsi e i fondi sono stati elencati. Contestano che il fallimento possa essere chiuso solo perché i fondi sono sequestrati penalmente, semmai basterebbe una sospensione temporanea. Postulano di conseguenza l’annullamento della “decisione” di sospensione del fallimento e il rinvio degli atti all’UF affinché valuti nuovamente le modalità di proseguo della procedura fallimentare.

1.1 Il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’e­secuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1). Secondo tale definizione l’istanza dell’ufficio dei fallimenti al giudice del fallimento volta a sospendere la procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF non costituisce un provvedimento impugnabile mediante ricorso nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 141 III 592 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2 e i rinvii; Lustenberger/Schenker, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8a ad art. 230 LEF). Trattasi infatti, come giustamente rilevato dall’UF, solo di una proposta (non di una decisione) al giudice del fallimento, il quale decide autonomamente se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura di fallimento, e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio dei fallimenti sono sufficienti e affidabili (sentenze della CEF 14.2017.25 del 13 marzo 2017 consid. 1 e 15.2014.67 [già citata] consid. 2). Solo la decisione giudiziaria di sospensione del fallimento è impugnabile, mediante reclamo (DTF 141 III 592 consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2014.133 del 29 settembre 2014 consid. 1). Nella misura in cui è rivolto contro la richiesta di sospensione del fallimento, il ricorso in esame è pertanto irricevibile.

1.2 Siccome la pubblicazione della decisione di sospensione del fallimento sul FUSC e sul FUC, così come la sua comunicazione agli interessati, sono atti d’imperio dell’UF che avvicinano la procedura fallimentare alla sua conclusione, essi risultano impugnabili con ricorso all’autorità di vigilanza. In particolare, gl’interessati potrebbero contestare l’ammontare della garanzia richiesta dall’ufficio, la cui quantificazione rientra nel suo potere d’apprezzamento. Non possono invece far valere censure che sarebbero dovute essere proposte con un reclamo contro la decisione giudiziaria di sospensione del fallimento. Ne segue che, laddove i ricorrenti contestano la sospensione del fallimento, la loro impugnazione è inammissibile. Per evitarla bastava loro prestare la garanzia richiesta dal­l’UF. Per quanto attiene alla garanzia, la questione sarebbe invero senza oggetto, dal momento che il termine per prestarla è deca-duto infruttuoso e i ricorrenti non hanno chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo alle loro impugnative. Su questo punto, i ricorsi risultano dunque senza oggetto.

  1. Come rilevato dall’UF nelle sue osservazioni, ove i fondi venissero dissequestrati a favore della massa fallimentare, esso procederà a chiedere al giudice del fallimento la riapertura del fallimento, ciò che è invero ammesso solo in caso di scoperta di attivi nuovi (DTF 146 III 443 consid. 2.1, 87 III 78 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_857/2020 del 31 maggio 2021, consid. 2.1.1 e i rinvii; Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 12a ad art. 230 LEF; Vouil­loz e Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 230, risp. n. 3 ad art. 269 LEF), ma vengono considerati tali anche gli attivi allora già noti se apparivano senza valore al momento della sospensione del fallimento (sentenza della CEF 14.2022.19 del 16 agosto 2022 consid. 2).

Nella fattispecie, il fallimento potrebbe però essere riaperto prima della decisione della CARP, giacché – notizia recente – l’UF ha incassato per conto della fallita un credito, il cui ricavo potrebbe coprire le spese di liquidazione. In tale ipotesi, esso esaminerà inoltre se inventariare anche le eventuali pigioni versate per la locazione degli appartamenti della fallita, dal momento che il Ministero pubblico pare aver sequestrato solo i conti della fallita (all. 4 alle osservazioni dell’UF), ma non il provento delle locazioni (v. lo scritto 11 ottobre 2022 della Procuratrice pubblica Borelli alla CARP nell’incarto dell’UF).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili e non senza oggetto, i ricorsi sono respinti.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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