Incarto n. 15.2021.80
Lugano 14 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 luglio 2021 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 24 giugno 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro RI 1 per il rimborso di un mutuo di fr. 68'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 16 ottobre 2016;
che in riforma della decisione emessa il 29 ottobre 2020 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, con cui l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da PI 1 era stata respinta, con sentenza del 2 aprile 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha accolto l’istanza e di conseguen-za ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso (inc. 14.2020.175);
che contro la decisione appena citata, il 14 maggio 2021 RI 1 ha interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (inc. 5A_399/2021);
che a richiesta dell’escutente, il 24 giugno 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento provvisorio per l’8 luglio 2021;
che con ricorso del 6 luglio 2021, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’avviso di pignoramento provvisorio;
che il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con ordinanza del 7 luglio 2021;
che secondo il ricorrente il credito vantato dall’escutente è frutto di una sentenza costitutiva, sicché sarebbe dato per legge, in virtù dell’art. 103 cpv. 2 LTF, effetto sospensivo al suo ricorso al Tribunale federale, di modo che l’UE non avrebbe potuto dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione;
che l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF si applica invero solo a giudizi costitutivi pronunciati in procedure ordinarie e non a giudizi costitutivi processuali, segnatamente nell’ambito dell’esecuzione per debiti (sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016, consid. 5.4 e riferimenti citati);
che ad ogni modo il giudice dell’istruzione della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata da RI 1 con decreto dell’8 luglio 2021, confermando l’inapplicabilità dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF;
che stante l’art. 103 cpv. 1 LTF l’esistenza di un ricorso in materia civile al Tribunale federale cui non è stato conferito l’effetto sospensivo non osta alla fissazione del pignoramento (sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021, consid. 2.1);
che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo prima alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.