Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.2022 15.2021.79

Incarto n. 15.2021.79

Lugano 29 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 2 luglio 2021 (n. 3/2021) della

RI 1 (ZH) (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione d’irri­cevibilità emessa il 23 giugno 2021 in merito alla sua domanda d’esecuzione presentata nei confronti di

avv. PI 1,

così come sul ricorso 23 luglio 2021 (n. 38/2021) di quest’ultima contro il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione il 6 luglio e modificato il 20 luglio 2021 in riconsiderazione del provvedimento d’irricevibilità impugnato dall’escutente;

ritenuto

in fatto: A. Con domanda d’esecuzione del 21 giugno 2021, la RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano l’emissione di un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80 oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018, indicando quale titolo di credito la sentenza emessa dal Be­zirksgericht Dielsdorf del 2 novembre 2018.

B. Il 23 giugno 2021 l’UE ha emesso una decisione d’irricevibilità del­la domanda appena citata, indicando quale motivo che l’escussa era partita per l’Italia il 31 dicembre 2017.

C. Contro tale provvedimento, il 2 luglio 2021 la RI 1 ha inoltrato un ricorso all’autorità di vigilanza, chiedendone l’annul­­lamento e l’emissione di un precetto esecutivo nei confronti del­l’avv. PI 1 presso il suo studio legale in via __________ a __________ (casella postale __________) secondo le indicazioni della domanda d’esecuzione.

D. Facendo uso della facoltà di riconsiderazione prevista dalla legge (art. 17 cpv. 4 LEF), il 7 luglio 2021 l’UE ha annullato la decisione d’irricevibilità e comunicato di aver emesso e inviato a PI 1, tramite il Centro cantonale dei precetti esecutivi di Faido, il precetto esecutivo n. __________.

Accortosi di aver indicato quale recapito solo la casella postale, il 20 luglio 2021 l’UE ha nuovamente notificato all’escussa il precetto esecutivo rettificato in punto all’indirizzo di lei (via __________ a __________).

E. Con ricorso del 23 luglio 2021, PI 1 ha impugnato i “due” precetti esecutivi n. __________ del 6 e 20 luglio 2021, chiedendo di dichiararli nulli e subordinatamente di annullarli, di far ordine al­l’UE di ripristinare il proprio corretto indirizzo in Italia, di cancellare la menzione “art. 50 LEF” e di accertare la nullità, in subordine di annullare tutti i precetti esecutivi emessi “illegalmente” a suo carico dalla sua partenza per __________, il 31 dicembre 2021. Ha d’altronde postulato la ricusazione del giudice Jaques e l’organizzazione di un’udienza pubblica. Entro il termine assegnatole dal giudice delegato della Camera, PI 1 ha presentato il 6 dicembre 2021 una versione del ricorso emendata dalle più gravi contumelie.

F. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2021, l’UE chiede di dichia­rare il ricorso di PI 1 irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

G. Entro il termine impartitole, nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2022 la RI 1 ha concluso per la reiezione dell’i­­stanza di ricusa e del ricorso presentati da PI 1 nella misura in cui fossero ricevibili. Con “controdeduzioni” spontanee del 14 marzo 2022, quest’ultima ha postulato l’accoglimento integrale del suo ricorso e segnalato che la data della sua partenza per __________ indicata nell’impugnativa era un refuso, la data corretta essendo (a suo dire) il 31 dicembre 2017.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro dieci giorni dalla notifica della decisione d’irricevibilità impugnata, avvenuta al più presto il 24 giugno 2021, il ricorso inoltrato il 2 luglio dalla RI 1 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 26 luglio 2021 dall’avv. PI 1 contro il precetto esecutivo emesso il 6 luglio e rettificato il 20, tenuto conto delle ferie estive dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF e DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1) e dell’art. 63 LEF (per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49).

1.1 È per contro manifestamente tardiva – e pertanto irricevibile – la richiesta (n. 4) volta ad accertare la nullità o a procedere all’annul­lamento di tutti i precetti esecutivi (neppure menzionati) emessi a suo carico dalla sua partenza per __________, a suo dire il 31 dicembre 2017 (secondo la rettifica contenuta nelle sue “controdeduzioni”). Il precetto esecutivo emesso da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci non è infatti nullo, ma solo annullabile (DTF 136 III 374 consid. 2.1; 88 III 11 consid. 3).

1.2 Sollevata per la prima volta con le sue “controdeduzioni” spontanee più di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, l’ec­cezione di “difetto/vizio di notificazione” di quell’atto è pure tardiva e pertanto irricevibile. Per tacere del fatto che la stessa insorgente ammette nel ricorso di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi impugnati, pur avendo omesso di produrne le “copie” (recte: esemplari) a lei destinati (ricorso, pag. 2 in alto).

  1. Vertendo sulla stessa questione – ossia l’esistenza o meno di un foro esecutivo a __________ – le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

  2. La domanda di PI 1 volta all’organizzazione di un’equa e pubblica udienza per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante) è triplicemente inammissibile, in primo luogo perché è redatta in termini inutilmente offensivi, solo parzialmente soppressi nella versione emendata (v. §§ 2 e 3 a pag. 3, § 2 a pag. 8, §§ 4 e 6 e § 1 a pag. 10), in secondo luogo poiché la ricorrente ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive in tutti i gradi di giurisdizione e in terzo luogo perché secondo costante giurisprudenza i motivi invocati a sostegno della domanda (emanazione di innumerevoli sentenze “gravemente arbitrarie” in danno della ricusante e della di lei madre, totale assoggettamento della magistratura ticinese ai partiti politici, lobby e “logge segrete deviate assortite”, “autoassol[uzione]” del giudice Jaques) sono appunto irricevibili (per brevità si rinvia alla recente decisione della CEF 15.2021.63 del 14 gennaio 2021 consid. 1 e ai relativi rinvii).

  3. Siccome redatte ancora una volta in modo sconveniente, le considerazioni preliminari delle “controdeduzioni” spontanee di PI 1 sono inammissibili e vanno depennate d’ufficio, senza fissazione di un termine per emendare l’atto, visto il carattere ricorrente dell’atteggiamento contumelioso dell’insorgente.

  4. L’eccezione di difetto di rappresentanza del firmatario della procura a favore dell’avv. PA 1 e dello stesso patrocinatore risulta contraria alla buona fede (art. 2 cpv. 2 CC) e dilatoria, dal momento che nel ricorso l’avv. PI 1 ha indicato l’avv. PA 1 come rappresentante della RI 1. Non merita pertanto ascolto.

  5. Nel merito del suo ricorso, PI 1 rimprovera all’UE di aver emesso illegittimamente ben due precetti esecutivi nei suoi confronti, oltre a “tutti quelli precedenti”, senza considerare che il debitore domiciliato all’estero – ciò che afferma essere il suo caso dal 31 dicembre 2017 – non può di principio essere escusso in Svizzera. A parer suo, né la casella postale di __________ né il recapito del suo studio in via __________ sempre a __________ costituiscono un domicilio. Secondo lei, l’indirizzo in via __________ è un “mero ufficio di rappresentanza a tempo (molto) parziale” che non integra al-cuna forma di azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF, a suo dire inapplicabile a un avvocato che opera ed è domiciliato all’estero.

6.1 Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2022, che rispecchiano il suo ricorso del 2 luglio 2021 (non notificato all’escussa dato il carattere unilaterale della fase precedente l’emissione del precetto esecutivo), la RI 1 allega che il credito posto in esecuzione verte sul contratto di leasing di una B__________ __________ sottoscritto il 28 luglio 2012 da PI 1 a nome del suo studio legale, allora in __________ a , che ha dichiarato di voler utilizzare per la propria attività professionale. Il 2 novembre 2018, la resistente allega di aver ottenuto dal Bezirksgericht Dielsdorf la condanna dell’avv. PI 1 al pagamento di fr. 22'205.80 oltre ad accessori. Essa precisa che, da accertamenti effettuati dall’avv. __________ B di C__________, l’avv. PI 1 non ha alcun recapito in Italia, tantomeno in via __________ a __________, dove l’escussa asserisce di aver la sede del suo studio legale italiano. La resistente rileva che l’avv. PI 1 è stata (nuovamente) iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino il 14 aprile 2021 e si è trasferita in via __________. Secondo la RI 1 regna una totale incertezza sul luogo in cui l’escussa ha il suo domicilio personale. Fatto sta, essa puntualizza, che lo studio legale di __________ costituisce un’azienda in Svizzera giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, dove l’avv. PI 1 può essere escussa. In via del tutto eventuale, la ricorrente si richiama al foro speciale del luogo di dimora secondo l’art. 48 LEF.

6.2 Occorre anzitutto fugare un equivoco. Il precetto esecutivo in discussione (n. __________) è uno solo. È stato solo rettificato il 20 lu­glio 2021, con l’aggiunta dell’indirizzo dell’escussa in via __________ a __________ (sopra ad D) indicato sulla domanda d’esecuzione, ciò che l’UE era legittimato a fare d’ufficio, siccome il termine di ricor­so non era ancora scaduto (sentenza della CEF 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.2.1), i primi esemplari del 6 luglio non es­sendo ancora stati notificati alle parti prima del 14 luglio (secondo le allegazioni di PI 1 nel proprio ricorso, pag. 2 in alto).

6.3. In base alle indicazioni sulla domanda d’esecuzione (doc. B, 2° fo­glio, accluso al ricorso della RI 1), l’UE ha notifica­to il precetto esecutivo litigioso alla sede dello studio legale del­l’e­scussa in via __________ a __________, considerata quale foro speciale dell’azienda nella Svizzera della debitrice ritenuta domiciliata all’e­­stero giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF.

6.3.1 L’art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati al­l’e­stero possono essere escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono essere realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esisten­za di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda svizzera. Uni­camente la questione relativa all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero può essere sottoposta all’au­torità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella di sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’oppo­sizione (DTF 114 III 8 consid. 1 e rif. citati; sentenze del Tribunale federale 5A_883/2020 consid. 3.2 e della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 30 ad art. 50 LEF).

Affinché si possa ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera un’azienda è necessario che quest’ultimo disponga di un’unità produttiva che fornisca in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50). L’azienda non dev’essere necessariamente iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 9 e rif. citati; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50). Non è infine necessario che il debitore sia effettivamente domiciliato all’estero, l’assenza di un domicilio in Svizzera essendo sufficiente (DTF 119 III 54; già citata 15.2013.110 consid. 1; Schüpbach in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 2 ad art. 50 LEF).

6.3.2 Nel caso in rassegna, non è contestato che l’avv. PI 1 è stata (nuovamente) iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino il __________ 2021 e ha aperto il suo studio legale in via __________ a __________ (doc. 12-14 annessi alle osservazioni della resistente). La ricorrente non contesta di fornire i suoi servizi in Svizzera a terzi e contro pagamento, ovvero di gestirvi un’azienda nel senso del­l’art. 50 cpv. 1 LEF (sopra consid. 6.3.1). Che il suo studio in via __________ sia a suo dire un “mero ufficio di rappresentanza a tempo (mol­to) parziale” non ne fa venir meno le caratteristiche di azienda, l’art. 50 cpv. 1 LEF non vincolandole al volume delle prestazioni del de­bitore. La norma non prevede d’altronde eccezioni per gli avvocati che operano (anche) e sono domiciliati all’estero qualora gestiscano un’azienda in Svizzera. Si potrebbe discutere se l’indica­zione del precedente studio legale (in __________) quale indirizzo di PI 1 nel contratto di leasing (doc. 5) sul quale si fonda il credito posto in esecuzione sia sufficiente a ritenere che tale pretesa sia stata assunta per conto dello studio legale, ma è semmai una questione di esclusiva competenza del giudice del rigetto dell’opposizione (sopra consid. 6.3.1), che non può né de­ve essere risolta in questa sede. Ciò vale anche per i punti 3 e 4 delle “controdeduzioni” spontanee.

6.3.3 La conclusione n. 2 del ricorso di PI 1 va pertanto respinta senza che sia necessario, in questa sede, esaminare se è davvero domiciliata a __________, come afferma, pur non contestando di non aver più alcun studio in via __________ a __________ – come risulta dall’attestazione delle Poste italiane del 1° aprile 2019 (doc. 11, 2° foglio) – né dimostrando di essersi trasferita in altri locali a __________, come le sarebbe spettato fare (cfr. sentenza del Tri­bunale federale 5A_284/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 2.3).

La reiezione della seconda domanda di PI 1 determina contestualmente lo stralcio del ricorso della RI 1, che diventa definitivamente senza oggetto, giacché l’UE ha dato integralmente seguito alla sua richiesta con la decisione di riconsiderazione.

  1. PI 1 chiede infine di far ordine all’UE di ripristinare nel suo sistema informatico il proprio corretto indirizzo in Italia e di cancellarvi la menzione “art. 50 LEF”, facendo valere una disparità di trattamento rispetto a quello riservato a una controparte di sua madre, __________, a favore della quale l’UE ha rifiutato di emettere un precetto esecutivo poiché domiciliata all’estero (a __________) benché abbia a mente sua il domicilio a __________ e sia notoriamente proprietaria d’immobili siti in Svizzera, motivo per cui l’art. 50 cpv. 1 LEF le sarebbe invece pienamente applicabile.

7.1 Come già rilevato (sopra consid. 6.3.3), PI 1 non ha contestato di non avere più alcuna residenza in via __________ a __________ e non ha indicato (né provato) un altro indirizzo in quella città. Non è pertanto possibile per l’UE registrare “il suo corretto indirizzo in Italia”.

7.2 Determinare se una persona può essere escussa al foro dell’art. 50 cpv. 1 LEF va operato caso per caso. Il confronto fatto da PI 1 con l’esecuzione promossa da sua madre contro PI 2 si riferisce verosimilmente all’esecuzione n. __________ oggetto del ricorso del 27 gennaio 2022, che la Camera ha appe­na dichiarato inammissibile con decisione 15.2022.11 del 16 mar­zo 2022. Orbene, nella domanda d’esecuzione la madre della ricorrente non aveva menzionato il foro dell’art. 50 cpv. 1 LEF bensì la sede dello studio legale del patrocinatore di PI 2 e nel ricorso aveva concluso alla pubblicazione edittale del precetto esecutivo. Quel caso non è pertanto simile a quello in esa­me. Sono di conseguenza ingiustificate le infamanti accuse di favoreggiamento e di malafede gratuitamente proferite dalla ricorrente.

7.3 Va invece dato ragione a PI 1 per quanto riguarda l’indi­cazione dell’art. 50 LEF nel suo indirizzo, la cui applicazione, co­me appena esposto, va valutata esecuzione per esecuzione. Da una verifica di questa Camera nell’applicativo informatico dell’UE di gestione delle procedure esecutive risulta invero che l’indicazio­­ne “art. 50 LEF” non è registrata nell’indirizzo principale di PI 1. L’aggiunta sulla ricevuta 23 luglio 2021 acclusa al ricorso è verosimilmente un errore isolato. Ad ogni buon conto l’UE va richiamato a non riportare tale menzione nell’indirizzo di PI 1.

  1. PI 1 è già stata richiamata più volte in ragione del suo con­tegno gravemente oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti, senza sortire esiti durevoli (v. in ultimo luogo la sentenza 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 5 e i rinvii). Non bastando più i richiami al rispetto delle convenienze, RI 1 è nuovamente avvertita che in futuro i suoi atti processuali le ver-ranno rinviati senz’altra formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.

  2. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le cause dipendenti dai ricorsi della RI 1 e di PI 1 sono congiunte.

  1. Il ricorso della RI 1 è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dal ruolo.

  2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecu­zione di non aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI

  3. La domanda di ricusazione del giudice Jaques e la richiesta di organizzazione di un’udienza pubblica è inammissibile.

  4. RI 1 è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.

  5. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  6. Notificazione a:

– ; – , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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