Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2021 15.2021.73

Incarto n. 15.2021.73

Lugano 22 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 9 aprile 2021 di

RI 1, IT-__________

RI 2, __________

(patrocinati dagli avv. PA 1 ePAT2 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano nel fallimento della

PI 1 in liquidazione, __________

o meglio contro l’asta del 3 marzo 2021 e l’aggiudicazione di un credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, alla

PI 2, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito del fallimento della PI 1decretato il 2 agosto 2017 e sottoposto alla procedura di liquidazione sommaria, il 3 marzo 2021 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha aggiudicato alla PI 2 per fr. 100.– un credito di fr. 5'708'223.21 (pari ai passivi iscritti nella graduatoria) vantato dalla fallita contro i propri organi legali o di fatto;

che con ricorso del 9 aprile 2021, due amministratori della fallita, RI 1 e RI 2, postulano l’annullamen­­to dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che le modalità di pubblicazione sono gravemente viziate, siccome l’UF non li ha avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre giorni prima come previsto dall’art. 125 cpv. 3 LEF (applicato per analogia);

che i ricorrenti rimproverano inoltre all’UF di aver commesso un errore di apprezzamento per aver aggiudicato il diritto a una società, agente quale rappresentante di un’altra società, con cui essi sono in causa, la quale ha acquistato il diritto aggiudicato per interposta persona in modo abusivo onde poterlo porre in compensazione, in caso di sua soccombenza, e, dunque, “scoraggiare” i ricorrenti a proseguire la causa;

che con osservazioni del 22 aprile e 22 giugno 2021 l’aggiudica­taria e l’UF si sono opposti al ricorso;

che a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora del­l’incanto sono resi pubblicamente noti;

che le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125 cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvia esplicitamente (DTF 43 III 261 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);

che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’art. 125 cpv. 3 LEF non trova invece applicazione analogica;

che, infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito, poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1);

che la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui favore sono stati costituiti in pegno manuale crediti ipotecari gravanti sul fondo (art. 71 RUF), ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno d’asta e ai titolari di diritti legali di prelazione (art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a ed. 2018, n. 1479; Ama­cker/Küng in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 257 LEF);

che non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza del Tribunale federale 5A_666/2014 del 9 mar­zo 2015 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94 III 102; Amacker/ Küng, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71 RUF; contra: Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF senza motivazione);

che sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli interessati (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 18 ad § 47), ciò non conferisce ancora loro un diritto (sentenza della CEF 15.2017.29 del 25 aprile 2017, RtiD 2017 II 901 n. 65c) e comunque non è di rilievo nella fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione di un immobile;

che il ricorso è pertanto infondato riguardo al preteso grave vizio delle modalità di pubblicazione dell’asta;

che lo è pure per quanto attiene al preteso errore di apprezzamento dell’UF;

che, infatti, l’UF non ha alcun potere di apprezzamento nell’aggiu­dicazione (e non può quindi eccedere o abusarne), dovendo scegliere l’aggiudicatario unicamente in base al criterio dell’offerta maggiore (art. 258 cpv. 1 LEF);

che, inoltre, non si può certo pretendere che l’UF indaghi sugli eventuali rapporti di rappresentanza e sulle vicende giudiziarie di coloro che partecipano all’asta, in proprio o tramite interposta persona, e valuti poi se l’aggiudicazione potrebbe configurare un abu­so di diritto;

che la questione andrà se del caso risolta nella causa promossa dai ricorrenti;

che il ricorso va di conseguenza respinto;

che ci si può così dispensare di verificarne la tempestività con riferimento al già citato obbligo delle parti di tenersi informati sull’an­damento della liquidazione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv. PA 1, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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