Incarto n. 15.2021.63
Lugano 14 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 di
RI 1 __________ (per notifica: )
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano, o meglio contro i provvedimenti (attestato di carenza di beni e verbale di sequestro) emessi rispettivamente il 12 e il 19 maggio 2021 nelle procedure n. __________0 e __________1 dell'Ufficio d’esecuzione di Lugano promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Il 12 maggio 2021 l’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a favore dell’avv. RI 1 per fr. 44'737.25 nell’esecuzione n. __________0 da lei promossa nei confronti di PI 1, sulla scorta del calcolo del minimo esistenziale dell’escusso, stabilito in fr. 4'025.–, che non risultava coperto dai suoi redditi, di fr. 4'013.25 complessivi.
B. Cinque giorni dopo, a domanda dell’avv. RI 1 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro del conto corrente postale di quest’ultimo, “e se non sufficiente”, della sua rendita d’invalidità LPP, a garanzia del cre-dito incorporato nell’attestato di carenza di beni appena rilasciato, limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.
C. Il 19 maggio 2021 l’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il verbale di sequestro (n. __________), con cui ha dichiarato il sequestro infruttuoso in quanto il conto corrente postale presentava un saldo negativo di fr. 5.18, mentre la rendita LPP percepita dall’escusso, unitamente alla rendita d’invalidità e alle prestazioni complementari, risultavano impignorabili, nella misura in cui il loro importo totale, di fr. 4'013.25, non copre il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'025.– arrotondati.
D. Con ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro il verbale appena menzionato “cum ricusazione giudice Jaques”, “istanza di organizzazione di pubblica udienza” ed “eccezione di falso”;
E. In adempimento del termine impartitole il 22 novembre 2021 dal giudice delegato della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la ricorrente ha inoltrato all’UE una versione emendata del ricorso priva delle più gravi contumelie.
F. Con osservazioni del 16 dicembre 2021, l’UE chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente chiede l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques, fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa). La ricorrente ripropone per l’ennesima volta la sua tesi secondo cui la magistratura ticinese non godrebbe della necessaria indipendenza (in particolare rispetto al potere legislativo) e imparzialità a causa del sistema di nomina e della durata limitata dei mandati, per cui la selezione dei giudici sarebbe delegata “alle lobby retrostanti i partiti politici”, motivo per cui la prevenzione del giudice Jaques dovrebbe essere presunta, “volendo prescindere da tutte le innumerevoli sentenze gravemente arbitrarie da lui rese in danno [di lei], macigni che provano la non indipendenza di questo Giudice”;
1.1 La censura è doppiamente inammissibile, sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2016.91 del 29 novem-bre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2), in particolare quando si fonda su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all’esclusione di un’intera corte se non addirittura di tutto il tribunale – ciò che è il caso nella fattispecie, giacché la doglianza della ricorrente riguarda potenzialmente tutti i giudici del Tribunale cantonale (e più in generale di quasi tutti i magistrati ticinesi) – o è basata sul fatto che sono già state emanate delle sentenze sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del Tribunale federale 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.5 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13 febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2016. 104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2).
1.2 Va anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza cantonali sono disciplinate dalla LEF, è più precisamente dall’art. 10 (art. 5 cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (in ultimo luogo: sentenze della CEF 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c] consid. 2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17 dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques, contro le quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre sentenze 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021).
1.3 La richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta così senza oggetto.
Redditi
Debitore
Rendita LPP
fr.
255.25
Debitore
Prestazione complementare
fr.
2'952.00
Debitore
Rendita AI
fr.
806.00
__________ B__________
Rendita completiva figlio
fr.
323.00
__________ K__________
Rendita completiva figlio
fr.
323.00
__________ K__________
Apprendista aiuto medico
fr.
800.00
Totale [per il solo debitore]
fr.
4'013.25
Minimo d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'700.00
__________ K__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
__________ B__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Comune
Affitto
fr.
1'607.00
Affitto totale Fr. 1'750 – Fr. 143.00 ecced. rendita AI della figlia __________
__________ B__________
./. contrib. figlia minorenne
(fr.
107.67)
1/3 rendita completiva fr. 323.00
__________ K__________
./. contrib. figlio maggiorenne
(fr.
374.35)
1/3 redditi fr. 323.00 + fr. 800.00
Totale
fr.
4'025.00
2.1 Nel merito RI 1 contesta i due supplementi di fr. 600.– computati per figli minorenni, a suo dire indicati falsamente dall’UE essere due, mentre i figli dell’escusso sono invero quattro e solo l’ultima è minorenne.
2.2 In realtà, il penultimo figlio, K__________, è correttamente menzionato nel verbale di sequestro come “figlio maggiorenne in formazione apprendista” (pag. 5 del calcolo del minimo d’esistenza). Ora, il supplemento di fr. 600.– per “ogni figlio oltre 10 anni” è riconosciuto anche ai figli maggiorenni nei confronti dei quali il genitore escusso ha un obbligo di mantenimento giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 105-106 ad art. 93 LEF), ovvero per quelli che non hanno terminato la prima formazione (Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], n. I/4 e II/6).
2.3 L’UE ha però dedotto quale partecipazione al minimo vitale del genitore escusso (pag. 5 del calcolo del minimo d’esistenza) solo un terzo dei redditi di K__________, di fr. 1'123.– (rendita completiva per figlio di fr. 323.– e salario di fr. 800.–), pari a fr. 374.35. Sennonché la cifra IV/2 primo paragrafo della Tabella, cui l’UE si è verosimilmente riferito, riguarda i redditi da lavoro dei figli minorenni secondo l’art. 323 cpv. 2 CC (ovvero finché dura l’autorità parentale dei genitori, v. Papaux van Delden in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 318 e n. 14 ad art. 323 CC), mentre i redditi dei figli maggiorenni a carico dei genitori devono essere dedotti integralmente dalle spese esistenziali (supplemento di base di fr. 600.–, premi dell’assicurazione malattia, spese per l’istruzione e per le trasferte, ecc.) computate per loro nel minimo esistenziale del genitore (sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 3.1/b). In concreto mancano accertamenti sui premi dell’assicurazione malattia obbligatoria eventualmente pagati dal figlio K__________ e su possibili altre sue spese indispensabili oltre al supplemento per pasti consumati fuori domicilio, stabiliti dall’UE in fr. 211.– (Tabella, ad II/4/b), e ai costi di trasferta fino al luogo di lavoro con i trasporti pubblici, determinati in fr. 71.– mensili, pari al costo dell’abbonamento Arcobaleno (Tabella, ad II/4/d).
2.4 La causa va quindi retrocessa all’UE per eseguire i dovuti accertamenti e se del caso modificare il calcolo del minimo esistenziale, riportandovi solo la quota delle spese indispensabili del figlio non coperte dai redditi di lui, da calcolare nel seguente modo: fr. 600.– + fr. 211.– + fr. 71.– + fr. xxx (ev. premi della cassa malati + ev. altre spese indispensabili) ./. fr. 1'123.– (fr. 800.– + 323.–).
3.1 Ad ogni modo l’UE ha correttamente accertato che il saldo del conto postale dell’escusso era negativo (- fr. 5.18) al momento del sequestro (dichiarazione 18 maggio 2021 della __________, consultabile nell’incarto dell’UE) e che la prestazione d’invalidità versata all’escusso dalla Fondazione Istituto Collettore LPP ammonta a fr. 765.70 trimestrali (attestazione 5 febbraio 2021, pure essa consultabile nell’incarto dell’UE).
3.2 L’ufficio d’esecuzione non può peraltro estendere il sequestro a beni non menzionati nel decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenze della CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con i rinvii e 15.2020.45 del 10 luglio 2020 consid. 4), sicché è inutile accertare la consistenza del conto o delle rendite prima del sequestro. Priva d’interesse, la richiesta della ricorrente è inammissibile.
Siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della questione oggetto della retrocessione, sulla quale l’UE statuirà con pieno potere di apprezzamento, la causa può essergli rinviata senza prima interpellare l’escusso (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di eseguire i dovuti accertamenti sulle spese indispensabili di K__________ __________ e di determinarsi nel senso del considerando 2.4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.