Incarto n. 15.2021.52
Lugano 1 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 maggio 2021 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento il 7 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1, __________ (rappresentato da RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'343.65 oltre a interessi e spese.
B. Il 7 maggio 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
2'486.20
PI 2, impiegata (33.21%)
Coniuge o concubino
fr.
5'000.00
PI 2, venditore (66.79%)
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figli di meno di 10 anni
fr.
400.00
Bambino __________
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
100.00
Uso auto professionale (a carico benzina e gomme) [debitrice]
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
“pdf” [debitrice]
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
307.00
728 km/mese a 0.422 fr./km = fr. 307.– (v. circolare CEF n. 39/2015, versione 2021) [concubino]
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
[concubino]
Totale
fr.
2'929.00
100%
L’UE ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell’escussa, la PI 2, l’importo eccedente la quota del minimo esistenziale di spettanza dell’escussa, di fr. 972.73 (33.21% di fr. 2'929.–), indicativamente fr. 1'512.45.
C. Con ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l’annullamento del pignoramento e l’accertamento dell’assenza di beni pignorabili. Il 4 giugno la ricorrente ha chiesto all’UE la concessione dell’effetto sospensivo.
D. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni, la controparte è rimasta silente. Con osservazioni dell’8 giugno 2021, da parte sua l’UE conclude per la reiezione del ricorso, fatta eccezione del nuovo elemento relativo al costo per la cura della figlia, e si rimette al giudizio della Camera quanto alla domanda di effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ritirato da RI 1 il 10 maggio 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3.1 La ricorrente non si avvede che la sentenza da lei citata riguarda invero la questione – diversa da quella in esame – della determinazione del contributo di mantenimento del diritto di famiglia dovuto da un genitore a favore di un figlio che vive con l’altro genitore, in cui la garanzia del minimo esistenziale di base del debitore degli alimenti che si è risposato o vive in unione domestica registrata o in comunione con un nuovo partner è limitata alla metà dell’importo di base per coniugi, per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata o per una coppia con figli (ovvero la metà di fr. 1'700.–, v. cifra I/3 della Tabella), e ciò per evitare che i membri della nuova famiglia, unione o comunione domestica del debitore degli alimenti siano privilegiati rispetto al figlio creditore degli alimenti (DTF 144 III 506 consid. 6.5; 137 III 63 consid. 4.2.2).
3.2 Nel caso in cui, invece, si tratta di calcolare, come nella fattispecie, il minimo vitale del debitore che convive con una persona che non è il coniuge o il partner registrato e uno o più figli comuni, il Tribunale federale equipara i concubini a coniugi o partner registrati dal profilo pratico, riconoscendo loro il minimo di base per coppia spo-sata o registrata, come risulta del resto esplicitamente dalla cifra I/3 della Tabella già citata, e prescrivendo una ripartizione del minimo esistenziale comune in proporzione ai redditi dei conviventi (DTF 130 III 767 consid. 2.2, 106 III 17 consid. 3/d; tra altre: sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1). Nella misura in cui tiene conto di questa giurisprudenza, la decisione impugnata è ineccepibile, dal momento che la ricorrente ammette di convivere stabilmente con PI 3 e con la figlia avuta da lui il 18 dicembre 2019. Il ricorso è al riguardo infondato.
Nel suo “calcolo corretto” la ricorrente rivendica altresì spese per pasti fuori domicilio di fr. 180.– mensili senza rendersi conto che l’UE ha già computato al riguardo fr. 211.– mensili. Anche tale richiesta è infondata.
Senza specificazione né giustificativi, nel “calcolo corretto” la ricorrente aggiunge “spese di cura per paradentosi” di fr. 100.– mensili. Per il principio di effettività e regolarità delle spese computabili appena ricordato (sopra consid. 4), neppure la spesa in questione può essere presa in considerazione.
Nulla mutano in proposito le fatture per cure dentarie prestate dal dott. __________ alla ricorrente e da lei prodotte solo l’8 giugno 2021, trattandosi di prestazioni anteriori all’esecuzione del pignoramento (DTF 85 III 67), di cui la ricorrente non ha dimostrato il carattere ricorrente e attuale (sentenza della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il ricorso va disatteso.
Le spese di telefono indispensabili per uso privato sono già comprese nel minimo esistenziale di base (sentenza della CEF 15.2019. 59 del 23 ottobre 2019 consid. 7 e i rinvii). Non possono di conse-guenza essere computate come supplemento, come invece implicitamente richiesto dalla ricorrente.
Sempre senz’alcuna motivazione, la ricorrente menziona nel suo “calcolo corretto” una spesa di fr. 250.– a copertura della metà dei costi di custodia della figlia durante le sue ore di lavoro. A sostegno di tale posta produce la dichiarazione 17 maggio 2021 di tale PI 4, presumibilmente la madre del convivente e nonna della figlia __________ (doc. 7).
8.1 È invero sorprendente che RI 1 non ne abbia parlato in occasione del suo interrogatorio il 13 aprile 2021, anche perché è una spesa di un certo rilievo ed è inusuale che la custodia affidata (verosimilmente) a un famigliare sia onerosa. S’impone quindi di rinviare la causa all’UE perché convochi PI 4 affinché essa precisi le date in cui sono avvenuti i pagamenti ricevuti dai genitori. In base alla risposta, se del caso l’UE ricalcolerà il minimo esistenziale aggiungendo, a partire dal mese in cui è avvenuto il primo pagamento durante il pignoramento, il costo effettivo della custodia della figlia, fermo restando che come le altre spese esistenziali tale costo verrà ripartito tra i conviventi in funzione dei rispettivi redditi (e non metà per parte come proposto dalla ricorrente).
8.2 Ove la PI 2 avesse nel frattempo versato le trattenute dei mesi di maggio e giugno (ciò che è tenuta a fare, pena la sanzione penale dell’art. 159 CP), l’UE ne procederà al riparto solo dopo la nuova decisione – di conferma o di modifica – successiva all’audizione di PI 4. In questo senso la domanda di effetto sospensivo della ricorrente è parzialmente accolta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi 8.1 e 8.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – RA 1, .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.