DTF 128 III 101, 5A_548/2011, 5A_570/2010, 5A_6/2008, 5A_913/2013
Incarto n. 15.2021.46
Lugano 24 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 3 maggio 2021 da
RI 1 UAE- (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1 IM- (patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'994'472.– oltre ad accessori a convalida del sequestro n. __________ decretato il 1° ottobre 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, contro la stessa escussa, il 6 novembre 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha inviato a RI 1 mediante un’unica raccomandata con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il verbale di sequestro e il precetto esecutivo all’indirizzo di “Via __________”.
B. Dall’avviso di ricevimento (__________), ritornato all’UE il 3 dicembre 2018, risulta che il recapito è avvenuto il 12 novembre 2018.
C. In mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 18 gennaio 2019 l’Ufficio ha dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione inoltrata il 20 dicembre 2018 dalla PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento per il 20 febbraio 2019 e spedendolo all’escussa allo stesso indirizzo già usato in precedenza.
D. Il 20 febbraio 2019 l’organo esecutivo ha eseguito il pignoramento dei beni sequestrati, ovvero dei fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ di proprietà di RI 1, e l’11 aprile 2019 ha emesso e inviato il relativo verbale alla debitrice sempre al noto indirizzo italiano.
E. Con scritto del 12 novembre 2019 l’PI 2, precedente patrocinatore dell’escussa, ha chiesto all’UE di mettergli a disposizione la documentazione relativa all’esecuzione n. __________.
F. Il 15 novembre 2019 RI 1 ha fatto opposizione al decreto di sequestro dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 5.
G. Mediante comunicazione del 22 novembre 2019 l’PI 2 ha dichiarato all’Ufficio di aver scoperto l’8 novembre 2019, nell’ambito di un altro procedimento promosso contro RI 1, che contro quest’ultima è stato ordinato un pignoramento. Sostenendo ch’essa non avesse mai ricevuto il precetto esecutivo, in nome e per conto della sua assistita egli ha quindi interposto opposizione “nel termine di 20 giorni dalla conoscenza dell’esistenza del precetto”.
H. In risposta, il 26 novembre 2019 l’UE ha comunicato all’PI 2 di aver inviato tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il verbale di sequestro, il precetto esecutivo e il formulario ufficiale per la notifica degli atti giudiziari all’estero secondo la Convenzione dell’Aia del 14 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131). L’Ufficio ha inoltre rilevato che, “come si evince dalla ricevuta allegata, sono stati regolarmente recapitati alla debitrice in data 12.11.2018”.
I. Il 30 ottobre 2020 l’PI 2 ha comunicato all’UE di non rappresentare più RI 1.
L. Il 12 febbraio 2021 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di procedere alla realizzazione dei beni pignorati, sicché lo stesso giorno l’organo esecutivo ha inviato la comunicazione della domanda di vendita all’PI 2. Con scritto del 16 febbraio 2021 costui ha ribadito all’Ufficio di non rappresentare più la debitrice e l’ha invitato a inviare ogni atto o corrispondenza direttamente a RI 1 in “Via __________”.
M. Con ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro la continuazione dell’esecuzione e contro tutti gli atti emessi in seguito dall’UE, vale a dire l’avviso di pignoramento, il verbale di pignoramento e la comunicazione della domanda di realizzazione, nonché tutti gli atti di preparazione della vendita degli immobili, chiedendo a questa Camera di dichiararne la nullità e di ordinare all’Ufficio di notificarle il precetto esecutivo in modo giuridicamente valido giusta gli art. da 64 a 66 LEF. In subordine, postula l’annullamento della domanda di realizzazione, della comunicazione di tale domanda e di tutti gli atti preparatori della vendita degli immobili, come pure di far ordine all’UE di notificarle il verbale di pignoramento in modo giuridicamente valido giusta gli art. da 64 a 66 LEF.
N. Con ordinanza del 14 giugno 2021, il presidente di questa Camera ha accolto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
O. Tramite osservazioni del 15 luglio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulando che sia dichiarato irricevibile o che sia respinto. Ha inoltre chiesto la revoca dell’effetto sospensivo. L’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera nelle sue osservazioni del 20 luglio 2021.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente sostiene anzitutto di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo e di essere venuta a conoscenza della pendenza di una procedura di vendita forzata dei suoi immobili soltanto il 23 aprile 2021, allorquando aveva ricevuto un’e-mail dal suo fiduciario, che la informava di tale circostanza, di modo che i suoi attuali rappresentanti legali avevano contattato l’UE e ottenuto una copia della comunicazione della domanda di realizzazione. Essa contesta in particolare l’avviso di ricevimento del precetto esecutivo in possesso dell’organo esecutivo, facendo valere che l’indirizzo ivi indicato (“Via __________”) non corrisponde all’allora suo domicilio (in “Via __________ a __________”), ma è la sede di un albergo, che vi sono tre firme diverse sulla ricevuta di ritorno, di cui due uguali, ma nessuna di esse è la sua, che il nome del destinatario e la sua relazione con l’escussa non sono indicati e, infine, che neppure la data di consegna è menzionata. A fronte di tali circostanze, essa è del parere che la notificazione del precetto sia avvenuta in modo irregolare e sia pertanto nulla. Per la ricorrente sono altrettanto nulli l’avviso e il verbale di pignoramento, siccome non li ha mai ricevuti e recano anch’essi lo stesso indirizzo errato menzionato sul precetto esecutivo.
Da parte sua, nelle proprie osservazioni l’Ufficio rileva in particolare di aver inviato all’PI 2, su sua richiesta, tutta la documentazione riguardante la procedura in esame, più precisamente le copie del decreto e del verbale di sequestro, del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Rimarca altresì di aver risposto, con comunicazione del 26 novembre 2019, allo scritto 22 novembre 2019 dell’PI 2, confermandogli che il precetto esecutivo era già stato formalmente recapitato a RI 1 il 12 novembre 2018 insieme al decreto e al verbale di sequestro. L’organo esecutivo fa notare infine che contro tale comunicazione non sono state sollevate contestazioni.
1.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2020.34 del 10 giugno 2020, consid. 4 e rimandi).
1.2 Nel caso in rassegna, è pacifico che mediante comunicazione del 22 novembre 2019 la ricorrente ha dichiarato, tramite il suo precedente patrocinatore, di aver scoperto l’8 novembre 2019 che un pignoramento era stato eseguito nei suoi confronti. Ora, è vero che nel medesimo scritto essa ha pure addotto di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo, cui ha dichiarato d’interporre opposizione, ma non ha in seguito contestato lo scritto 26 novembre 2019, al quale l’UE aveva allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto, il decreto e il verbale di sequestro, confermandole che il recapito degli atti in questione era avvenuto il 12 novembre 2018 e rifiutando, implicitamente, la sua opposizione. L’insorgente neppure ha contestato le osservazioni dell’Ufficio in cui sono state ribadite tali circostanze.
1.2.1 Orbene, in un caso analogo il Tribunale federale ha avuto l’occasione di stabilire che, ove non contesti il pignoramento mediante ricorso o senza lamentarsi di vizi procedurali intervenuti precedentemente, il debitore non può più in seguito, in particolare una volta conclusa la procedura esecutiva ed emesso l’attestato di carenza di beni, contestare eventuali irregolarità della notificazione del precetto esecutivo, pena la violazione del principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5C. 127/2005 del 4 ottobre 2005, consid. 2.2, citata nella 5A_913/ 2013 del 18 marzo 2014, consid. 4.1). Tale principio impone invero al debitore, venuto a conoscenza dell’esistenza di un precetto esecutivo, d’informarsi dell’esistenza e del contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2020.101 del 17 dicembre 2020, pag. 3).
1.2.2 Nella fattispecie, la debitrice si è avvalsa di vizi legati alla notifica del precetto esecutivo, riguardanti in particolare l’indirizzo e le firme che figurano sull’avviso di ricevimento, a distanza di quasi un anno e mezzo da quando è venuta a conoscenza del pignoramento e di quell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente in particolare il precetto esecutivo (oltre al decreto di sequestro, al quale ha peraltro fatto opposizione), ciò che costituisce una chiara violazione del principio della buona fede, giacché essa avrebbe potuto e dovuto sollevare tali censure al più tardi entro dieci giorni dalla ricezione della risposta 26 novembre 2019 (sopra ad H).
Nella sua replica inoltrata l’8 aprile 2020 nella procedura di opposizione al sequestro, la ricorrente ha del resto ammesso l’avvenuta notifica del decreto di sequestro (e pertanto del precetto esecutivo) al suo domicilio romano, pur sostenendo di non aver compreso di cosa si trattasse (doc. S accluso alle osservazioni al ricorso, ad 2.1 e 2.3 pagg. 5-6). Non ha però contestato la regolarità della notifica secondo la CLA65. Il ricorso in esame si rivela così ampiamente tardivo – e perciò inammissibile – per quanto concerne la notifica del precetto esecutivo. Altrettanto vale per l’avviso e il verbale di pignoramento, dal momento che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto lamentarsi di eventuali irregolarità nella loro notifica entro lo stesso termine.
2.1 Ora, nella misura in cui la contestazione verte sul verbale di pignoramento il ricorso è tardivo, poiché la stessa debitrice ha dichiarato, per mezzo del precedente patrocinatore, di aver scoperto l’esistenza del pignoramento già l’8 novembre 2019 (sopra consid. 1.2). Essa avrebbe quindi potuto e dovuto lamentarsi di eventuali vizi di notificazione del verbale di pignoramento entro dieci giorni da quella data.
2.2 Nella misura invece in cui concerne la domanda di realizzazione, il ricorso si avvera tempestivo, giacché l’UE l’ha comunicata il 12 febbraio 2021 per posta semplice e per di più al precedente patrocinatore della debitrice, ragione per cui non è in grado di dimostrare che RI 1 ne sia venuta a conoscenza prima della data – il 23 aprile 2021 – in cui dice di averne saputo dell’esistenza. Ciò non le dà però il diritto di esigere una nuova notificazione, siccome ammette di esserne venuta in possesso al più tardi il 23 aprile 2021 e del resto ne ha allegato una copia al ricorso (doc. 2). Non dimostra pertanto un interesse degno di protezione a una nuova comunicazione (cfr. sopra consid. 1.1), sicché nulla osta al proseguimento della procedura esecutiva.
2.3 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso, infondato, va di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.